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Emergenza e sicurezza


Verifica nelle zone a bassa sismicità
Regolamento regionale n. 48/R del 17/10/2006

Regolamento n. 48 del 17 ottobre 2006,
Pubblicata su Bollettino Ufficiale Regionale n. del 25 ottobre 2006




Il Presidente della Giunta Regionale
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modifi cato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 e 5, dello Statuto;
Vista la delibera di Giunta regionale 19 giugno 2006, n. 431 (Riclassifi cazione sismica del territorio regionale: Attuazione del D.M. 14.9.2005 e O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 pubblicata sulla Gazzetta Uffi ciale dell’11.5.2006);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) e successive modifi che, ed in particolare gli articoli 105 ter e 117, comma 2 lettera g);
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 18 settembre 2006, n. 9 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, nonché delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per l’acquisizione del parere previsto dall’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;
Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dalla VI commissione consiliare nella seduta dell’11
ottobre 2006;
Ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla VI commissione consiliare;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2006, n. 726 che approva il “Regolamento di attuazione dell’articolo 117, comma 2 lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Verifi che nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifi ca”;
EMANA
il seguente Regolamento:
Indice
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Classifi cazione delle zone soggette a rischio
sismico. Zone a bassa sismicità
Art. 3 - Tipologia degli interventi da assoggettare alla
verifi ca mediante il metodo a campione
Art. 4 - Criteri per la determinazione della dimensione
del campione assoggettato a verifi ca
Art. 5 - Modalità di svolgimento del sorteggio
Art. 6 - Norma fi nale
Art. 7 - Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

1. In attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme sul
governo del territorio), come modifi cato dall’articolo 13 della legge regionale 24 giugno 2006, n. 24 (Modifi che alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1), il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione e svolgimento della vigilanza e verifi ca sulle opere e le costruzioni realizzate in zone soggette a rischio sismico classifi cate a bassa sismicità.
2. Nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 105 ter della l.r.1/2005, il presente regolamento individua in particolare:
a) la tipologia degli interventi ai fi ni della verifi ca dei progetti depositati;
b) la dimensione del campione da assoggettare a verifica;
c) i criteri in base ai quali è effettuato il sorteggio degli interventi da assoggettare a verifi ca.

Art. 2 Classifi cazione delle zone soggette a rischio sismico.
Zone a bassa sismicità
1. La classifi cazione delle zone soggette a rischio sismico è effettuata con la deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 96 della l.r.1/2005.
2. Tenuto conto della classifi cazione effettuata con la deliberazione di cui al comma 1, ai fini della differenziazione della dimensione del campione assoggettato a
verifi ca mediante il metodo a campione ai sensi dell’articolo 105 ter della l.r.1/2005, le zone a bassa sismicità si distinguono in:
a) zone 3S, quelle alle quali si applica la normativa tecnica prescritta per le zone a sismicità maggiore, in base a quanto disposto dall’articolo 96, comma 3 bis della l.r.1/2005;
b) zone 3, quelle a bassa sismicità;
c) zone 4, quelle a bassissima sismicità.

Art. 3 Tipologia degli interventi da assoggettare alla verifica mediante il metodo a campione
1. Sono assoggettati a verifi ca mediante il metodo a campione secondo le modalità previste nel presente regolamento tutti gli interventi da realizzare nelle zone
3S, 3 e 4 relativi ai progetti depositati.

Art. 4 Criteri per la determinazione della dimensione del campione assoggettato a verifica
1. Il campione da assoggettare a verifica è scelto tra i preavvisi relativi ai progetti di cui all’articolo 3, mensilmente, mediante sorteggio.
2. Il campione da assoggettare a verifi ca è determinato escludendo i preavvisi relativi ad interventi assoggettati alla verifi ca obbligatoria ai sensi dell’articolo 105 ter,
commi 4 e 5 della l.r.1/2005.
3. La percentuale del campione da assoggettare a verifi ca è determinata su base provinciale nella misura di seguito indicata:
a) per le zone 3S, nella misura del 10 per cento dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento;
b) per le zone 3, nella misura del 3 per cento dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento con un minimo di 2 progetti da assoggettare comunque a verifica;
c) per le zone 4, nella misura dell’1 per cento dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, con un minimo di 2 progetti da assoggettare comunque a verifica.
4. La dimensione del campione è arrotondata per eccesso al numero intero divisibile per due, più vicino al valore calcolato.

Art. 5 Modalità di svolgimento del sorteggio
1. Il sorteggio avviene:
a) mediante estrazione manuale fra tutti i numeri assegnati sull’apposito registro delle denunce da sottoporre a controllo con le esclusioni sopra indicate;
b) ovvero mediante la generazione di numeri casuali per via elettronica.
2. Nel rispetto del termine di cui all’articolo 105 quater, comma 7 della l.r.1/2005, il sorteggio è effettuato pubblicamente dal responsabile della struttura regionale
competente o da un suo delegato, il lunedì compreso fra il quarto ed il decimo giorno del mese, alla presenza di almeno due tecnici regionali.
3. Delle operazioni e dell’esito del sorteggio è redatto apposito verbale, reso noto immediatamente mediante affi ssione pubblica nell’uffi cio per l’intero mese in corso. Contestualmente all’affi ssione e comunque entro i tre giorni successivi, l’esito del sorteggio è comunicato direttamente agli interessati.
4. La comunicazione diretta di cui al comma 3 indica la data prevista per la conclusione della verifi ca dei progetti oggetto del campione, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 105 quater, comma 7 della l.r.1/2005.

Art. 6 Norma finale
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio regionale 1 febbraio 1983, n.75 (Legge regionale 6 dicembre 1982, n.88 Criteri per la scelta del campione da sottoporre al controllo) cessano di avere applicazione.

Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

MARTINI
Firenze, 17 ottobre 2006
Autore: baldi
Rif. 65954