L.R. 10 marzo 1999, n.11
Educazione alla legalità e allo sviluppo della coscienza civile democratica
Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 19.03.1999
Art. 1 - Finalità e oggetto della legge1. La Regione Toscana, al fine di contribuire all’educazione alla legalità, allo sviluppo della coscienza civile e democratica, alla pratica della democrazia e quindi alla lotta contro la criminalità organizzata, e diffusa, la mafia e contro i diversi poteri occulti, attua interventi diretti e contribuisce al sostegno di iniziative di sensibilizzazione della società civile, con particolare riguardo ai giovani ed al sostegno per la vita sicura e solidale nella città.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene:
a) la raccolta e la diffusione delle informazioni a carattere bibliografico, documentario e statistico;
b) la realizzazione di indagini e ricerche effettuate da Università, da Distretti scolastici, anche in
collaborazione con gli Istituti scolastici, nonché da Associazioni costituite ai sensi di legge il cui statuto preveda attività di studio e ricerca nel settore oggetto della presente legge;
c) la valorizzazione delle ricerche effettuate da laureandi attraverso le tesi di laurea o da giovani neolaureati attraverso progetti di particolare interesse;
d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola organizzati dall’IRRSAE, dalla Sovrintendenza scolastica, dai Provveditorati agli studi o da una o più scuole e corsi di sensibilizzazione e aggiornamento per operatori sociali;
e) la realizzazione di incontri e manifestazioni promossi da Enti locali, da Università e da Scuole, da Comitati e Associazioni costituite ai sensi di legge operanti nella lotta alla criminalità organizzata e da chiunque svolga attività di sensibilizzazione alla educazione alla legalità e allo sviluppo della coscienza civile e democratica e di promozione della lotta alla criminalità organizzata.
f) azioni tese a rendere sicura e solidale la vita nelle città.
3. Le attività di cui al comma 2, sono promosse dalla Regione tramite iniziative assunte direttamente oppure attraverso il finanziamento di progetti presentati da soggetti esterni e mediante la concessione di borse di studio.
Art. 2 - Procedure e modalità di finanziamento1. Le funzioni amministrative di attuazione della presente legge sono svolte dalla Giunta regionale.
2. Il Consiglio regionale approva direttive triennali
* di attuazione della presente legge, aggiornabili annualmente. Tali direttive si compongono di due parti, concernenti rispettivamente le attività dei soggetti destinatari dei contributi e i progetti di interesse regionale promossi dalla Regione.
3. Le direttive di cui al comma 2 devono contenere, nella prima parte:
a) gli obiettivi specifici che si intendono perseguire;
b) le tipologie delle iniziative ammissibili al finanziamento;
c) le categorie dei soggetti destinatari del finanziamento;
d) le priorità ed i criteri di valutazione delle domande.
4. La Giunta regionale, sulla base delle direttive di cui ai commi 2 e 3, emana, entro il 31 gennaio di ogni anno, bandi con cui sono definite le iniziative da sostenere nell’anno di riferimento.
5. I bandi di cui al comma 4, devono contenere:
a) la tipologia delle iniziative ammissibili al finanziamento;
b) le eventuali specifiche tematiche cui i progetti devono essere rivolti;
c) l’indicazione dei soggetti che possono presentare le richieste di finanziamento;
d) le modalità e i termini per la presentazione dei progetti;
e) i criteri di valutazione preventiva degli interventi e di selezione dei progetti;
f) le modalità di finanziamento e di rendicontazione.
6. Le iniziative ammesse a contributo possono usufruire di un contributo massimo così determinato:
a) sino al 50% per le iniziative di formazione e la realizzazione di incontri, convegni e altre iniziative di comunicazione e per le iniziative di ricerca;
b) sino a L.5.000.000 per ciascun premio di laurea;
c) sino a L.25.000.000 annui per ciascuna borsa di studio.
7. I contributi sono liquidati a conclusione delle iniziative in base alla rendicontazione delle spese sostenute.
8. Nel caso di iniziative assunte da istituzioni scolastiche può essere disposta l’anticipazione del 50% del contributo, su richiesta dei soggetti interessati e secondo le condizioni specificate nei bandi annuali.
9. Le direttive di cui al comma 2 devono contenere, nella seconda parte, relativa ai progetti di interesse regionale, gli obiettivi specifici che si intendono perseguire coi progetti stessi.
Art. 3 - Rapporto annuale1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sulle attività svolte in applicazione della presente legge, comprendente sia gli interventi diretti che quelli di sostegno a progetti esterni.
Art. 4 - Comitato tecnico-scientifico1. È costituito un Comitato tecnico-scientifico, con funzioni di consulenza nella materia oggetto della presente legge.
2. La Giunta regionale si avvale del Comitato in particolare per la redazione dei bandi per il finanziamento dei progetti presentati da soggetti esterni di cui all’art. 2 e per la redazione del rapporto annuale sulle attività svolte di cui all’art. 3.
3. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, è composto:
a) dal Sovrintendente scolastico regionale;
b) da un rappresentante dell’ANCI;
c) da un docente o ricercatore universitario;
d) da un capo d’Istituto e da un insegnante;
e) da un esperto di metodologia didattica;
f) da un esperto in materie giuridiche;
g) dal responsabile del Centro di Documentazione di cui all’art. 5;
h) da un rappresentante dell’IRRSAE.
4. I componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio regionale.
5. Il Comitato dura in carica tre anni.
6. I componenti del Comitato svolgono il loro incarico a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, secondo il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti regionali. I rimborsi spettano qualora il soggetto interessato sia residente in un Comune distante almeno dieci chilometri dal Comune ove la riunione si svolge.
Art. 5 - Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica"1. Il Centro di Documentazione sulla Criminalità Organizzata e i Poteri Occulti, istituito ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 27 ottobre 1994 n. 78 , assume la nuova denominazione di "Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica".
2. Il Centro ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale e costituisce strumento di raccolta e di diffusione ai cittadini e alle istituzioni di ogni documentazione utile al perseguimento delle finalità della presente legge.
3. L’organizzazione ed il funzionamento del Centro sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il Centro si avvale della consulenza del Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 4.
Art. 06 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l’anno ’99 con i fondi stanziati in bilancio sul capitolo 920, la cui declaratoria è così modificata: "Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti ( LR 10.03.1999, n. 11 2. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 7 - Abrogazione1. La legge regionale 27 ottobre 1994 n. 78 "Provvedimenti in favore delle Scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica alla lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti" e successive modificazioni è abrogata.
2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte ai sensi della legge di cui al comma precedente.
Art. 8 - Norma transitoria1. In prima applicazione il Consiglio regionale approva le direttive entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale emana i bandi relativi all’anno 1999 entro i 60 giorni successivi.
*[NOTA: per il trienno 2007-2009 vedi la
Delibera Consiglio regionale n. 10 del 31-01-2007 pdf (8,13 Kb) con
allegato testo delle Direttive pdf (65,7 Kb)]