Chi deve pagare la tassa automibilistica
Chi ha diritto a riduzioni: vai alla
tabella Chi ha diritto a esenzioni:
esenzioni 2011 Quando e quanto si paga: vai alle
tariffe 2011 Come e dove si paga
Veicoli nuovi: primo pagamento
Veicoli usati: primo pagamento
Bollo per i ciclomotori Auto storiche Targhe prova Tassa dovuta
per i quadricicli Massa rimorchiabile Vai alla pagina
Uffici provinciali Aci Vai alla pagina
Contenzioso tassa automobilistica Vai alla pagina
Errori nei pagamenti e situazioni particolari
Chi deve pagare la tassa automobilistica
Sono tenuti a pagare la tassa automobilistica i residenti nella Regione Toscana che risultano proprietari di veicoli, nell'ultimo giorno utile per il pagamento della tassa stessa. Nel caso in cui un autoveicolo venga venduto nel periodo compreso fra la data di scadenza della tassa automobilistica ed il termine ultimo per il rinnovo di pagamento, obbligato al versamento della tassa è l'acquirente. Se alla data della compravendita il bollo non risulta ancora scaduto, l'acquirente deve semplicemente collegarsi alla scadenza del precedente pagamento della tassa. Nel caso di acquisto del veicolo presso un rivenditore, che abbia attivato il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento, valgono le stesse regole stabilite per i veicoli di nuova immatricolazione.
Chi ha diritto a riduzioni
Riduzioni 2011 1) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 20º anno di costruzione sono assoggettati ad una tassa forfettaria nella misura di € 60,00 per gli autoveicoli e di € 25,00 per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale (es. scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza).
Qualora la tassa risulti di importo superiore a quella sostituita, è facoltà del contribuente versare la tassa automobilistica ordinaria. La tassa forfettaria deve essere corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria.
2) È prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l’alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53.
Quando e quanto si paga
Consulta la pagina delle tariffe
tassa automobilistica 2011 Come e dove si paga
Dal 1° Gennaio 1999 le competenze in materia di tasse automobilistiche sono state trasferite dalla legge alle Regioni a Statuto Ordinario ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano. Si precisa quindi che la Regione beneficiaria del pagamento della tassa automobilistica deve essere la Regione di residenza del proprietario del veicolo.
La tassa automobilistica può essere pagata:
1.
presso le delegazioni ed agenzie A.C.I. della Toscana.
Costo del servizio € 1,87.
2.
presso le tabaccherie autorizzate, compilando una scheda prestampata con i dati di identificazione del veicolo (targa, regione di residenza, etc.), il periodo di validità, la data di scadenza e l'eventuale diritto a riduzione della tassa.
Costo del servizio € 1,87.
3.
presso gli studi di consulenza automobilistica autorizzati alla riscossione della tassa indicando i dati identificativi del veicolo o esibendo il libretto di circolazione o sua copia fotostatica.
Costo del servizio € 1,87.
4.
presso gli uffici postali, compilando gli appositi bollettini con i dati relativi al veicolo, al possessore ed alla scadenza: conto corrente postale n. 7500 intestato a Regione Toscana - tasse automobilistiche regionali - 50100 Firenze.
5.
da un telefono fisso al n° 199.711.711 (
Telebollo), servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18. Occorre comunicare all'operatore il n° di targa del veicolo e il n° di carta di credito (Carta Sì, Diners, Eurocard/Mastercard, Visa, Aci Charta e Nuova Tessera Italia, American Express e Aura).
Costo del servizio: pari al 1,2% (per costi bancari) dell'importo dovuto per la tassa dell'avvenuto pagamento che sarà inviato successivamente dall'Aci, oltre a € 1,87 come negli altri casi, per costo di esazione.
6.
dal computer tramite internet all'indirizzo
https://servizi.aci.it/Bollonet/ Costo del servizio: pari al 1,2% (per costi bancari) dell'importo dovuto per la tassa automobilistica che sarà addebitato sul conto del titolare della carta di credito, oltre a € 1,87 come negli altri casi, per costo di esazione. La ricevuta dell'avvenuto pagamento sarà inviata successivamente dall'Aci.
Veicoli nuovi: primo pagamento
Il primo bollo deve essere pagato entro il mese di immatricolazione.
Quando l'immatricolazione avviene negli ultimi 10 giorni del mese, si può effettuare il pagamento entro l'ultimo giorno del mese successivo. Nel caso in cui l'ultimo giorno del mese sia un sabato o un festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
La scadenza del primo bollo varia in base ai seguenti elementi: data immatricolazione, tipo di veicolo, portata e potenza.
Per il pagamento consulta la pagina delle
tariffe tassa automobilistica 2011 Veicoli usati: primo pagamento
Per le auto usate, acquistate in regime di esenzione da un rivenditore autorizzato, valgono le stesse regole dei veicoli di nuova immatricolazione, qualora alla data dell'acquisto non ci sia un bollo in corso di validità .
Esempio: autoveicolo con bollo con scadenza dicembre 2009, veicolo consegnato al rivenditore autorizzato a febbraio 2010. In questo caso è tenuto al pagamento il vecchio proprietario.
Oppure: autoveicolo con bollo in scadenza ad aprile 2009, veicolo consegnato al rivenditore autorizzato a marzo 2009. In questo caso chi acquista il veicolo dopo la scadenza del bollo segue le regole del primo pagamento per i veicoli nuovi.
Bollo per i ciclomotori
I possessori di ciclomotori e di scooters (veicoli fino a 50 c.c. di cilindrata) versano una tassa di circolazione d'importo pari a € 21,02 per anno solare. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio presso tutti i concessionari della riscossione abilitati. La tassa può essere versata in qualsiasi momento dell'anno senza l'applicazione di sanzioni purché il versamento venga effettuato prima della messa in circolazione. Qualora, infatti, il mezzo non venga utilizzato, nessuna tassa è dovuta. Le infrazioni di pagamento sono verificate dagli organi di polizia. In questo caso la mancata esibizione del versamento effettuato comporta l'irrogazione della sanzione.
Auto storiche
L'articolo 3 della
legge regionale n° 43 del 20 dicembre 2002 dispone in materia di tasse automobilistiche prevedendo una disciplina agevolativa per i veicoli ultraventennali e confermando l'agevolazione disposta dalla norma statale vigente per quelli ultratrentennali. La nuova norma regionale si pone lo scopo di superare la complessa situazione attuale, creata dalle difficoltà applicative delle norme statali in materia (art. 63
legge 342/2000).
A seguito della nuova disciplina, si configurano i seguenti casi:
- veicoli ultratrentennali - Con legge regionale si fa propria l'esenzione disposta dall'art. 63 della Legge 21/11/2000 n° 342 che esenta dal pagamento delle tasse automobilistiche gli autoveicoli e i motoveicoli costruiti o immatricolati in Italia o all'estero per la prima volta da almeno trent'anni. Con l'introduzione della
legge regionale 02/11/2006 n. 52 la tassa di circolazione annua è pari a € 28,40 per gli autoveicoli ed € 11,36 per i motovoeicoli.
- veicoli tra i venti e i trenta anni - disciplina in vigore dal 1° gennaio 2003: tali veicoli, sempre se non adibiti ad uso professionale, sono soggetti alla tassa automobilistica di possesso, stabilita in misura forfettaria in euro 60,00 per gli autoveicoli e di euro 25,00 per i motoveicoli. Si deve evidenziare pertanto che, in Toscana, a partire dal 1.1.2003, non si applica più la norma di cui all'art. 63, secondo comma, della L. 342/2000 e si prescinde dall'iscrizione ad ASI, FMI o ad altri archivi o registri storici, nonché dagli elenchi che ASI ed FMI avrebbero dovuto predisporre in base alla stessa norma statale. Il requisito per beneficiare dell'agevolazione, rispetto al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, è solo quello che siano trascorsi 20 anni dall'immatricolazione dei veicolo. Pertanto, anche i veicoli iscritti in registri storici, e con età compresa tra i 20 e i 30 anni, dovranno versare la tassa di possesso forfettaria e non la tassa di circolazione. La tassa di possesso forfettaria deve essere versata entro la scadenza naturale attribuita al veicolo (che in genere corrisponde a quella attribuita in sede di prima immatricolazione o quella del rientro da un regime di esenzione).
N.B. Per veicoli ventennali e trentennali, si intendono quelli che compiono venti anni o trenta anni nell'anno solare in cui è dovuto il pagamento della tassa automobilistica a partire dall'anno di immatricolazione senza fare riferimento al giorno e al mese di immatricolazione Targhe prova
Le targhe di prova pagano una tassa di possesso fissa per anno solare. La tassa va pagata entro il 31 gennaio di ogni anno. Le targhe destinate a non essere adoperate debbono essere restituite all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione non oltre il 31 dicembre dell'anno già coperto da pagamento. In caso contrario scatta l'obbligo di rinnovo.
Vedi gli importi nella tabella:
TARGHE PROVA |
autoveicoli | 227,72 |
ciclomotori | 21,02 |
motoveicoli | 34,16 |
Tassa dovuta per i quadricicli
L'art. 18 c. 2 della
L. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) ha stabilito che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote (le vetturette che possono essere guidate senza patente), di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della tassa automobilistica è pari a euro 55,00.
Massa rimorchiabile
L'art. 61 della
Legge 21 Novembre 2000 n. 342 ha introdotto: "Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose".
L'art. 4 della
L.R. 19 dicembre 2003, n. 58 (Finanziaria Regione Toscana 2004) ha stabilito che a far data dal 01/01/2004 le tasse automobilistiche regionali dovute in relazione alla massa rimorchiabile non si applicano agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva fino a sei tonnellate. Pertanto tale tributo è determinato secondo i parametri come da apposita
tabella Per gli autoveicoli che, in base a specifica annotazione sulla carta di circolazione, sono adibiti al
traino esclusivo di carrelli per il trasporto di carri ferroviari è prevista l'esenzione dal pagamento del tributo sulla massa rimorchiabile.
Infine è prevista l'esenzione dal pagamento del tributo sulla massa rimorchiabile per gli
autocarri "pesanti" (di massa complessiva superiore alle 6 tonnellate) per i quali i proprietari non intendano avvalersi della possibilità di trainare, ancorché tali autocarri siano dotati di apposita struttura di traino. In questo caso occorrerà presentare istanza al competente Ufficio della Motorizzazione civile al fine di ottenere il documento amministrativo attestante l'inibizione al traino.
N.B. Nelle more dell'approvazione del modello di documento-tipo, l'Ufficio della Motorizzazione ha provveduto a rilasciare, agli autotrasportatori interessati, specifica dichiarazione da esibire in caso di eventuale controllo su strada.