Di seguito la scheda descrittiva dell'intervento aggiornata al
nuovo Regolamento e Direttive approvati nel mese di giugno 2011.
Scheda dell'intervento
Finalità:
le garanzie e le controgaranzie, anche in forma di prestiti partecipativi, sono concesse su finanziamenti finalizzati a
-
consolidamento a medio e lungo termine di crediti a breve termine;
-
reintegro di liquidità a fronte di investimenti effettuati dalle PMI entro e non oltre i tre anni precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia o controgaranzia;
-
rifinanziamento finalizzato alla
estinzione di finanziamenti a medio e lungo termine già erogati;
- sottoscrizione di
cambiali agrarie;
- processi di
capitalizzazione delle imprese;
- garantire il
pagamento di stipendi e contributi ai dipendenti;
-
ripristinare la liquidità delle imprese che vantano crediti verso le imprese siderurgiche o verso imprese fornitrici di imprese siderurgiche aventi unità di produzione sul territorio regionale.
- il
ripristino delle liquidazioni della PMI che vantano crediti verso le imprese edili insolventi, o verso imprese fornitrici di imprese edili insolventi.
Attività economiche ammissibili: sono quelle individuate dalla
classificazione Ateco 2007
Forma di agevolazione: concessione di garanzie, cogaranzie e controgaranzie. Le agevolazioni sono erogate da Fidi Toscana -
vai alle pagine dedicateLa garanzia è una fidejussione con cui, Fidi Toscana S.p.A. in questo caso, si obbliga verso un terzo creditore - la banca, la società di Leasing o un intermediario finanziario convenzionato – per garantire l’adempimento di una obbligazione assunta dall’impresa cliente.
La cogaranzia prestata dai garanti a favore dei soggetti finanziatori, congiuntamente a Fidi Toscana
La controgaranzia è una garanzia rilasciata ad un garante di primo livello che presta a sua volta una garanzia direttamente ad un soggetto finanziatore. Vai a
Regolamento e direttive dell'intervento.
Destinatari micro e piccole medie imprese, singole o consorziate, con sede legale nel territorio regionale nei settori Agricoltura, Pesca, industria, Commercio, Turismo, Servizi e Artigianato. Sono fatte salve specifiche esclusioni, oltre a quelle previste dalla normativa comunitaria.
Operazioni ammissibli Il fondo opera per :
1. il consolidamento a medio e lungo termine di crediti a breve termine concessi sotto qualsiasi forma tecnica da istituti di credito diversi da quello finanziatore a condizione che il tasso d’interesse al quale è regolata l’operazione di consolidamento risulti inferiore ai tassi di interesse di ciascuno dei crediti a breve da consolidare;
2. il reintegro di liquidità a fronte di investimenti già effettuati nell’ultimo triennio;
3. il rifinanziamento volto a estinguere finanziamenti a medio e lungo termine già erogati;
4. relativamente ai settori Agricoltura e Pesca, per gli investimenti ancora da effettuare o effettuati entro e non oltre i 3 anni precedenti la data di presentazione dalle richieste di garanzia, cogaranzia, controgaranzia, e per sottoscrizione di cambiali agrarie e cambiali pesca con le modalità di cui al
Piano agricolo regionale 2008-2010;
5. processi di capitalizzazione dell’impresa, a condizione che, in riferimento all’ultimo bilancio approvato, il patrimonio netto dell’impresa risulti non inferiore al 20% del totale dell’attivo incrementato del valore del finanziamento garantito o controgarantito;
6. garantire il pagamento di stipendi e contributi ai dipendenti a condizione che, in riferimento all’ultimo bilancio approvato, sia rispettato il seguente parametro: rapporto patrimonio netto/totale attivo non inferiore al 5%.
7. il ripristino delle liquidità delle imprese che vantano crediti verso le imprese siderurgiche.
8. il ripristino delle liquidazioni della PMI che vantano crediti verso le imprese edili insolventi o verso imprese fornitrici di imprese edili insolventi.
L’operazione finanziaria non potrà avere durata inferiore a 18 mesi e superiore a 120 mesi. Le cambiali agrarie possono avere durata inferiore a 18 mesi.
Nel caso di garanzia diretta sono ammesse le operazioni di cui ai
precedenti punti 4, 5, 6, 7 e 8 con durata superiore a 60 mesi, fatta eccezione per le cambiali agrarie e le cambiali pesca, per le quali la garanzia diretta può essere rilasciata per qualsiasi durata purché non superiore a 120 mesi.
Nel caso di garanzia diretta, la liquidità delle imprese che vantano crediti verso le imprese siderurgiche non può avere durata inferiore a 36 mesi e non superiore a 120 mesi.
Nel caso di controgaranzia e cogaranzia, sono ammesse le operazioni anche con durata inferiore a 60 mesi.
Importo erogabile e misura della garanzia e controgaranzia La garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta ed è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore al 60% dell’importo di ciascun finanziamento o prestito partecipativo.
Nel caso della finalità di cui al
punto 8 del paragrafo "
Operazioni ammissibili", la garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all’80% dell’importo di ciascun finanziamento o prestito partecipativo.
La
garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore al 60% dell’importo di ciascun finanziamento
L’importo massimo garantito e la copertura massima dell’esposizione sono elevabili fino all’80% in caso di:
- finanziamenti all’agricoltura ed alla pesca, a fronte dei soli investimenti ancora da effettuare alla data di presentazione della richiesta di garanzia o controgaranzia.
– finanziamenti concessi per ripristinare la liquidità delle piccole e medie imprese che vantano crediti verso le imprese edili insolventi o verso imprese fornitrici di imprese edili insolventi.
La
cogaranzia è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta ed è rilasciata, congiuntamente a un garante, con una copertura uguale a quella fornita dal garante stesso. Il rischio che rimane in capo al soggetto finanziatore non può comunque essere inferiore al 20%.
La
controgaranzia è concessa ai garanti in misura non superiore al 90% dell’importo da essi garantito sui finanziamenti concessi alle PMI a condizione che i garanti abbiano garantito una quota non superiore all’60% di ciascun finanziamento. La controgaranzia è escutibile dal garante ammesso all’intervento della Misura, per le somme da esso già pagate al creditore in relazione al debito della PMI inadempiente.
L’importo massimo garantito è fissato in € 500.000,00 per singola impresa.
L’importo massimo garantito per la liquidità delle imprese che vantano crediti verso le imprese siderurgiche è fissato in € 1.000.000,00 per singola impresa.
L’importo massimo garantito per la liquidità delle imprese che vantano crediti verso le imprese edili è fissato in € 800.000,00 per singola impresa.
Costo della garanzia gratuita
Scadenza Le richieste di garanzia e controgaranzia possono essere presentate a Fidi Toscana S.p.A. in qualsiasi momento dell’anno fino al 31 ottobre 2018.
Le garanzie sono deliberate da Fidi Toscana secondo l’ordine cronologico di ricezione e di completamento delle singole pratiche.
Le richieste di garanzia finalizzate alla copertura del costo del lavoro dipendente pervenute a partire dal 1 luglio 2010 e le richieste relative all'indotto delle imprese siderurgiche, sono deliberate con priorità secondo uno specifico ordine cronologico indipendente.
Contatti:-
Referenti provincialiLucca, Pistoia, Massa Carrara: Paola Lamandini, 055 2384224, 3481815071
p.lamandini@fiditoscana.it;
Firenze, Prato, Arezzo: Rossana Salica, 055 2384275
r.salica@fiditoscana.it;
Grosseto, Siena: Alessandra Marini, 055 2384204
a.marini@fiditoscana.it;
Pisa, Livorno: Leonardo Regini, 055 2384285
l.regini@fiditoscana.it.
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Referenti regionali:
Federica Buoncristiani, 055 438 3414
federica.buoncristiani@regione.toscana.it;
Paola Rogai 055 43803677
paola.rogai@regione.toscana.it Responsabile del procedimento Simonetta Baldi,
simonetta.baldi@regione.toscana.itPer un approfondimento sulle pagine di FIDI Toscana S.p.A.:
www.fiditoscana.it/gar_e_e/m_liq/default.asp Regolamento e direttive
Con
decreto dirigenziale n. 2682 del 23/06/2011 "
Interventi di garanzia per la liquidità delle imprese. Approvazione del nuovo regolamento" è stato approvato il nuovo regolamento "
Garanzia e controgaranzia per la liquidità delle piccole e medie imprese toscane" (allegato A del decreto).
La
delibera della Giunta regionale n. 506 del 20/06/2011 ha modificato le “
Direttive per Interventi di garanzia per la liquidità delle imprese”: scarica
testo aggiornato delle Direttive (allegato A della delibera).