Le
Associazioni dei consumatori e degli utenti attraverso i loro sportelli possono orientare i cittadini, coinvolti in controversie in materia di commercio/servizi, verso il tentativo di conciliazione (procedimento di conciliazione) più idoneo.
Le
Camere di commercio in quanto iscritte al
Registro degli organismi di conciliazione, ed il
Co.re.com (Comitato regionale di comunicazione) offrono specifici servizi di conciliazione delle controversie in materia di commercio e telecomunicazioni.
Il tentativo di conciliazioneIl Registro degli organismi di conciliazioneIl servizio di conciliazione delle Camere di commercio - vai al servizio di
Unioncamere Toscana
Il tentativo di conciliazione
La
conciliazione è
il servizio reso da uno o più soggetti, diversi dal giudice o dall'arbitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere una lite già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che comunque ne favoriscono la composizione autonoma" (ex art. 1
decreto n.222/2004)
Il
tentativo di conciliazione è lo strumento di definizione delle controversie capace di offrire, quando possibile, soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alle liti e di ridurre il contenzioso giurisdizionale. Si tratta infatti di una procedura extragiudiziale in cui un terzo soggetto neutrale, il conciliatore appunto, aiuta le parti in conflitto a trovare una soluzione che sia di reciproca soddisfazione.
Mediante tentativo di conciliazione possono essere affrontate le controversie di natura commerciale insorte
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tra un consumatore e un'azienda pubblica o privata (impresa) dei settori artigianato, assicurazioni, commercio, edilizia, industria, intermediazione immobiliare, istituti di credito, servizi pubblici - acqua, gas. radiotelevisione...-, telefonia, turismo, ecc.:
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tra imprese (controversie inerenti, ad esempio, i mancati pagamenti, l'esecuzione dei lavori, ecc.)
Inoltre il tentativo di conciliazione è
obbligatorio per tutte le liti relative ai
contratti di subfornitura, come da legge n. 192/98.
Nella legislazione la conciliazione italiana trova i suoi fondamenti nel
d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 "
Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366", in particolare nell'art. 38 "Organismi di conciliazione", art. 39 "Imposte e spese. Esenzione fiscale", art. 40 "
Procedimento di conciliazione" del Titolo VI "Della conciliazione stragiudiziale".
Registro degli organismi di conciliazione
I soggetti pubblici o privati che vogliano effettuare servizi di conciliazione delle controversie, devono fare domanda di iscrizione al
Registro degli organismi di conciliazione, un registro tenuto presso il Ministero della giustizia e sottoposto alla vigilanza del direttore generale per gli affari civili del Ministero o un suo delegato: si tratta della è banca dati in cui sono registrati tutti gli organismi che hanno conseguito la qualificazione a svolgere attività finalizzate al procedimento di conciliazione (artt. 38-40 del d.lgs. 5/2003).
In tale contesto, le Camere di Commercio che, individualmente o in forma associata, abbiano istituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 29 dicembre 1993, n. 580 hanno diritto di ottenere l'iscrizione di tali organismi nel Registro su semplice domanda (art. 4, comma 2, D.M. 222/2004).
Istituito in attuazione degli articoli 38 e 40 del
d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 "
Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366" , il registro degli organismi di conciliazione è disciplinato dal
"Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5" (
decreto 23 luglio 2004 n. 222),
Il servizio di conciliazione delle Camere di commercio
La legge di riforma delle Camere di commercio (L. n. 580/93) ha previsto l'istituzione del
servizio di conciliazione presso ogni Camera di commercio al fine di risolvere le cojtroversie tra consumatore e impresa e tra imprese.
Successivamente il legislatore è intervenuto in più occasioni per specificare la competenza camerale in materia di ricorso alla strumento della conciliazione; di particolare interesse sono:
- Legge n. 481/95 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.";
- Legge n. 249/97 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- Legge n. 281/98 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti";
- Legge n. 192/98 "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive";
- Legge n. 135/2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo";
- Decreto legislativo n. 5/2003 "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366"
- Decreto legislativo n. 6/2003 "Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366"
- Legge n. 129/2004 "Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale"
Anna Luisa Freschi