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01 agosto 2009
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Comitato regionale consumatori 575x105

Comitato regionale consumatori utenti (Crcu)

Le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 9/2008



Già attivo in attuazione delle prime leggi regionali che disciplinavano la materia della tutela dei consumatori (L.R. n. 48/1985 e n. 1/2000), il Crcu, organo di supporto all'attuazione delle politiche regionali di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti, è attualmente regolato dall'art. 2 della nuova legge regionale n. 9/2008 "Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti", che ha introdotto alcune modfiche alle norme che regolano la composizione e le funzioni del Crcr.
L'attuale legge può considerarsi l'espressione delle competenze regionali in materia di educazione ed informazione dei consumatori sancite in modo espresso - per la prima volta - dall’art. 145 del Codice del consumo.

Con decreto del presidente della Giunta regionale n. 128 del 30 luglio 2010 è stato nuovamente costituito il Crcu; vedi la nuova composizione del Comitato regionale consumatori utenti.

Le politiche regionali di tutela e difesa del consumatore/utente mirano a:
a) tutelare e promuovere la salute, la sicurezza ed igienicità dei prodotti e della qualità dei processi produttivi;
b) tutelare gli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti;
c) promuovere la formazione e l'informazione dei consumatori, la collaborazione tra le associazioni dei consumatori e gli utenti.
Tra le principali funzioni del Comitato:
a) esprimere pareri su atti di programmazione e proposte di legge
b) proporre alla Giunta Regionale studi e ricerche, gruppi di lavoro, conferenze ed altre iniziative su problemi inerenti il consumo
c) promuovere la collaborazione con organismi analoghi di altre Regioni, nazionali o dell'Unione Europea.
d) proporre azioni coordinate con imprese e pubblica amministrazione per sviluppare e sostenere migliori standard qualitativi in merito a beni e servizi (lettera d) e
e) promuovere forme di consultazione con le rappresentanze delle imprese, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali


Altre modifiche delle norme del Crcu introdotte dalla legge regionale 9/2008

- eliminati i gettoni di presenza ai membri realizzando le economie di spesa previste per organismi analoghi.
- la composizione del Comitato:
1) la rappresentanza delle associazioni degli utenti e consumatori sarà più flessibile: un membro per ogni associazione, per consentire che ogni nuova associazione possa entrare a far parte del Crcu. Attualmente le associazioni rappresentate nel Crcu, con un membro effettivo ed un membro supplente, sono 12, le 12 associazioni riconosciute dalla Regione Toscana e iscritte all’elenco regionale.
2) è previsto l’inclusione di due consiglieri regionali nel Crcu, mentre non sono più previsti rappresentanti di associazioni ambientaliste e della cooperazione, con le quali si è ritenuto opportuno attivare forme di consultazione.

Decreti pregressi di costituzione e integrazione/sostituzione membri del Crcu

I decreti del presidente della Giunta regionale di nomina dei componenti del Comitato regionale consumatori utenti (Crcu)
Decreto 121/2005 - costituzione Crcu
Decreto n. 190/2005 - integrazione Crcu
Decreto n. 6/2006 - integrazione Crcu
Decreto n. 21/2007 - sostituzione di un membro
Decreto n. 146/2007 - sostituzione di un membro
Decreto n. 68/2009 - ricostituzione del Crcu



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