Chi intende istallare un impianto stradale di distribuzione di carburanti deve in primo luogo essere in possesso dei requisiti di onorabilità (art.9 l.r. 19/2004).
L’interessato, una Società o un soggetto privato, deve presentare domanda di autorizzazione al Comune in cui è esercitata l’attività (art. 8).
Qualora venga trasferita la titolarità dell’autorizzazione il cessionario, entro 15 giorni, comunica l’avvenuto trasferimento contestualmente al Comune e all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane (art. 10).
Qualora l’impianto sia sottoposto alle modifiche di cui all’art.11, comma 1, il titolare dell’autorizzazione invia, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, la comunicazione al Comune e all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane (art. 11, comma 2).
Qualora l’impianto sia sottoposto alle modifiche di cui all’art.11, comma 3, il titolare dell’autorizzazione presenta domanda di autorizzazione al Comune in cui è esercitata l’attività 8art. 11, comma 3).
Chi intende installare un impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato deve in primo luogo essere in possesso dei requisiti di onorabilità (art.9 l.r. 19/2004).
L’interessato, una Società o un soggetto privato, deve presentare domanda di autorizzazione al Comune in cui è esercitata l’attività (art. 17).
Per tutto quanto non previsto dalla l.r. 19/2004 e dal r.r. 42/R/2004 l’interessato dovrà fare riferimento a quanto contenuto nei singoli Regolamenti comunali nonché nelle deliberazioni comunali relative ai criteri urbanistici.