CONVENZIONE TRA IL CORPO FORESTALE DELLO STATO E LA REGIONE TOSCANA AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 36/2004.
L'anno 2008, il giorno 25 del mese di marzo, in Firenze, via di Novoli 26, in una sala della Giunta regionale,
tra la Regione Toscana, codice fiscale e partita IVA 01386030488, con sede in Firenze, via Cavour n° 16-18, rappresentata da Susanna Cenni, Assessore all'Agricoltura
e il Capo del Corpo forestale dello Stato Ing. Cesare Patrone si conviene quanto segue:
Articolo 1
(Finalità)
1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato, di seguito denominato CFS, e la Regione Toscana, di seguito denominata RT, per i fini di cui all’art. 4, comma 1 della Legge 6 febbraio 2004, n. 36 ed in conformità alle modalità, ai criteri generali ed ai principi direttivi fissati dall’Accordo Quadro Nazionale approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 15 dicembre 2005.
Articolo 2
(Principi generali)
1. Ferme restando l’autonomia, l’unitarietà e l’organizzazione gerarchica del CFS, la sua natura giuridica ed ordinamentale di forza di polizia dello Stato nonché i compiti, le funzioni e le dipendenze funzionali assegnate al Corpo medesimo dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36 e da ogni altra legge o regolamento dello Stato, la RT si convenziona con il CFS per l’espletamento delle funzioni di competenza regionale e del sistema degli Enti locali di cui ai successivi articoli 3 e 4.
2. In considerazione dell'ordinamento delle competenze in materia forestale ed ambientale vigente in Toscana, dei servizi espletati dal CFS ai sensi della presente convenzione si avvalgono anche gli Enti competenti in particolare per quanto indicato dall'articolo 4, comma 1, lettere i), l), n) ed o) della stessa convenzione.
3. Le funzioni ed i compiti affidati al CFS dalla RT sono espletati, nell’ambito dell’autonomia gestionale degli enti contraenti, secondo gli indirizzi e le priorità individuate dagli atti di pianificazione regionale e nazionale e con i termini e le modalità operative concordate ai sensi della presente convenzione tra i Dirigenti regionali competenti e il Comandante regionale del CFS e, nei casi previsti, con le Agenzie regionali e le rappresentanze delle Amministrazioni locali competenti.
4. I compiti affidati al CFS sono svolti dal Comando regionale e dagli altri uffici periferici del CFS secondo le rispettive competenze territoriali e per materia, fatto salvo che il Capo del Corpo Forestale dello Stato individui con propri decreti le strutture ed il personale da impiegare per lo svolgimento di specifici compiti.
5. Responsabile per l’attuazione della presente convenzione per conto del Corpo Forestale dello Stato è il Comandante Regionale del Corpo Forestale.
6. Responsabile per l’attuazione della presente convenzione per conto della Regione è il dirigente del Settore foreste e patrimonio agroforestale che si coordina con i dirigenti regionali competenti per materia per quanto non di propria competenza.
7. Eventuali divergenze che si determinino nei rapporti di cui al comma 3 sono rimesse al giudizio della Commissione paritetica di cui all’articolo 6. Le questioni che non possano essere risolte dalla Commissione paritetica sono rimesse e valutate a livello istituzionale.
Articolo 3
(Ambito di impiego)
1. La Regione Toscana si avvale della collaborazione del CFS nell’ambito dei seguenti settori, materie e attività di competenza regionale e del sistema degli Enti locali:
a) collaborazione alla programmazione e coordinamento nella lotta attiva agli incendi boschivi;
b) direzione delle operazioni di spegnimento;
c) collaborazione all’organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico per la preparazione di personale per le attività AIB;
d) perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco ai sensi della normativa vigente e in particolare di quanto disposto dalla l. 353/2000 e dalla l.r. 39/2000;
e) attività di vigilanza e controllo in materia forestale previste da leggi regionali;
f) rilevazione statistica in materia forestale;
g) educazione e divulgazione nelle materie dell’ambiente naturale e forestale;
h) controlli connessi alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione;
i) collaborazione alle attività di controllo, previsione e prevenzione dei rischi naturali a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale;
j) attività di sorveglianza, vigilanza e controllo per la tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale.
2. In rapporto all’assetto istituzionale e funzionale previsto per l’esercizio delle competenze regionali e del sistema degli Enti locali, l’impiego del CFS nei settori, materie e attività indicate al comma 1 avviene secondo l’articolazione e con le modalità previste al successivo articolo 4.
Articolo 4
(Compiti affidati al CFS)
1. Ai sensi della presente convenzione sono affidati al CFS i seguenti compiti:
a) Partecipazione all’attività della SOUP
Il Comando regionale del CFS collabora alla gestione della SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) tramite la partecipazione ai turni in Sala Operativa di personale con il compito di responsabili di Sala e di addetti.
Il personale del CFS svolge tutti i compiti previsti dagli atti della Giunta regionale per la SOUP in relazione alle funzioni rivestite ed in particolare:
- attività di coordinamento degli incendi boschivi tramite:
o gestione indiretta incendi boschivi a supporto Centri Operativi Provinciali nel periodo indicato dal Piano Operativo Regionale e dai Piani operativi provinciali;
o gestione diretta incendi boschivi nel periodo e con gli orari indicati dal Piano Operativo Regionale e dai Piani operativi provinciali.
- gestione numero verde per segnalazione incendi boschivi;
- gestione elicottero per supporto a servizio 118 in operazioni di recupero persone infortunate o in stato di pericolo, ricerca dispersi, recupero salme;
- gestione elicotteri per missioni varie e interventi di protezione civile;
- gestione compiti del Centro Situazioni di protezione civile;
- altre individuate dalla Giunta regionale o dal Dirigente responsabile, preventivamente concordate.
Il personale CFS partecipa periodicamente ad interventi formativi sulle procedure della sala operativa.
Le funzioni sono svolte secondo i criteri organizzativi e le procedure operative approvate dal Dirigente della Regione Toscana responsabile dell’attività della Sala Operativa preventivamente concordate con il Comandante Regionale CFS.
b) Direzione Operazioni di Spegnimento Incendi Boschivi (D.O.)
Il CFS mette a disposizione personale per la Direzione delle Operazioni di Spegnimento degli incendi boschivi consistente nel coordinamento delle operazioni sul campo, in collaborazione con la SOUP regionale e/o i COP provinciali.
L’attività è svolta sulla base di quanto stabilito dal Piano Operativo Regionale AIB e dai Piani Operativi Provinciali AIB.
Il personale del CFS per le operazioni di D.O. è attivato dalle strutture competenti del Corpo Forestale su richiesta della SOUP o dei COP.
Il personale CFS partecipa agli interventi di aggiornamento sulla direzione delle operazioni di spegnimento organizzati dalla Regione Toscana.
c) Attività di prevenzione, sorveglianza e lotta attiva degli incendi boschivi
Il CFS collabora all’attività di prevenzione, sorveglianza e lotta attiva degli incendi boschivi. La collaborazione si esplica mediante l’attività di Unità Operative Territoriali (UOT) permanenti. Nei periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi il CFS implementerà tali attività con ulteriori UOT prevalentemente impiegate nella lotta attiva agli incendi boschivi.
L’attività è svolta sulla base di quanto stabilito dal Piano operativo regionale AIB, dai Piani operativi provinciali AIB e dai relativi decreti di attuazione dell’attività delle UOT stesse.
Le UOT sono attivate dalle strutture competenti del Corpo Forestale (Centrale Operativa Regionale COR) su richiesta della SOUP o dei COP.
Il personale impiegato nelle UOT partecipa periodicamente ad attività formative sull’attività AIB e deve essere idoneo fisicamente e dotato di DPI e attrezzature specifiche per l'attività AIB.
d) Attività di vigilanza e controllo l.r. 39/00 “Legge forestale della Toscana”
Il CFS svolge attività di vigilanza e controllo sulla conformità degli interventi alle disposizioni di legge e sul rispetto delle autorizzazioni emesse dagli Enti competenti e delle dichiarazioni presentate per l'attuazione degli interventi forestali.
La vigilanza verrà comunque garantita su un campione degli atti (autorizzazioni o dichiarazioni) determinato dagli Enti competenti con criteri di casualità concordati con il Comandante provinciale del CFS, fatti salvi casi particolari segnalati dagli Enti stessi. In mancanza di comunicazione dell’Ente il campione casuale è determinato dal CFS.
La trasmissione delle informazioni sulle pratiche e sull’effettuazione dei controlli avviene tramite il Sistema Informativo per la Gestione delle Attività Forestali (SIGAF) e le relative risultanze vengono registrate sul sistema informativo stesso nel pieno rispetto della normativa per il trattamento dei dati sensibili. Per gli eventuali provvedimenti conseguenti, amministrativi o penali, verranno seguite le procedure previste dalle leggi in materia.
Il personale CFS partecipa ad eventuali interventi formativi sulla gestione delle pratiche autorizzative della l.r. 39/2000 e sul SIGAF organizzate dalla Regione Toscana.
e) Rilevazione statistica in materia di foreste
Il CFS provvede alla rilevazione statistica in materia di foreste trasmettendo i dati alla Regione, anche al fine del successivo inoltro all'Istat. I dati sono individuati, a cura di personale a ciò preposto a livello provinciale o regionale, direttamente tramite sistema informativo, tramite l’attività di vigilanza e controllo, trasmessi dagli enti competenti in materia di vincolo idrogeologico oppure richiesti alle associazioni e categorie professionali.
f) Collaborazione alla programmazione, promozione, formazione e divulgazione in materia AIB e forestale
Il Comandante regionale, su richiesta degli uffici della Giunta regionale, dispone la collaborazione alla definizione degli atti regionali relativi a:
- programmazione lotta attiva agli incendi boschivi;
- monitoraggio in materia di foreste e patrimonio agro-forestale;
- divulgazione in materia forestale;
- vigilanza in materia forestale e ambientale;
- organizzazione di corsi di qualificazione nel settore forestale e dell’antincendio.
Il personale CFS, nel rispetto delle disposizioni vigenti, può inoltre svolgere, in orario di servizio, relazioni e docenze in relazione ad iniziative di divulgazione e/o qualificazione organizzate dalla Giunta regionale, dalle Agenzie regionali o dagli Enti competenti.
g) Controlli connessi alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione
Il CFS collabora con uffici della Giunta regionale e gli Enti competenti nelle attività di istruttoria, vigilanza e controllo connesse a:
- Libro regionale dei boschi da seme
- vivai forestali
- commercializzazione del materiale forestale di propagazione.
h) Perimetrazione aree percorse dal fuoco e altre attività successive all’incendio
Il Corpo Forestale effettua, per conto degli Enti locali indicati dalla Regione e su richiesta degli stessi, la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco secondo quanto precisato negli accordi di cui al successivo comma 2 e sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale previa verifica tecnica congiunta preventiva.
Il personale CFS incaricato partecipa alle iniziative di addestramento organizzate dalla Regione Toscana.
Il Corpo Forestale dello Stato istruisce, per conto della Regione, le richieste di risarcimento dei proprietari, possessori o utilizzatori di invasi o piscine nelle quali, nella repressione degli incendi, sia stata prelevata acqua con mezzi aerei o siano stati prodotti danni alle strutture.
i) Centri Operativi Provinciali AIB
Il CFS, previo accordo operativo ai sensi del comma 5 con le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, partecipa alla gestione dei Centri Operativi Provinciali AIB. I COP sono gestiti secondo i criteri e le procedure definite dal Piano Regionale AIB e dal Piano Provinciale AIB e sono generalmente operativi nel periodo estivo (15/6 – 15/9) tutti i giorni con orario 08,00 – 20,00, con possibili aperture anche in altri periodi ed in particolare nel periodo 1/2 - 31/3 per le Provincie di Lucca e Massa.
La sede del COP è collocata presso strutture indicate dall’Amministrazione Provinciale e, di norma, esterne al CFS. Il personale CFS collabora alla gestione dei COP come responsabile o come addetto.
l) Programmazione Provinciale AIB
Il Comandante provinciale del CFS o un suo delegato, previo accordo operativo ai sensi del comma 5, collabora con l’Amministrazione Provinciale nella elaborazione e valutazione del Piano Provinciale AIB e nella gestione delle statistiche degli incendi boschivi a livello provinciale.
m) Attività di monitoraggio sulle fitopatologie
Il CFS collabora al monitoraggio delle fitopatologie forestali effettuato in ambito regionale ed effettua attività di vigilanza e controllo sul rispetto della normativa specifica.
n) Attività di sorveglianza, vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ ambiente e del patrimonio naturale.
Il CFS, previo accordo operativo ai sensi del comma 4, svolge attività di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, con particolare riferimento a:
a. abbandono rifiuti;
b. bonifiche e ripristini ambientali;
c. impiego di rifiuti in sottofondi e rilevati stradali; recupero rifiuti sul suolo (uso fanghi in agricoltura, impiego di compost, utilizzo e produzione di fertilizzanti che impiegano materiali di recupero);
d. gestione rifiuti prodotti dalle attività agricole (con particolare riferimento ai rifiuti derivanti dall’uso di prodotti fitosanitari);
e. controllo dei mezzi che trasportano rifiuti e relativi flussi.
Il personale CFS incaricato partecipa alle iniziative di formazione relative alle attività di vigilanza e controllo, incluso l’ accesso ed interrogazione delle banche dati del SIRA, definiti dalla Regione Toscana in collaborazione con l’ ARPAT.
Il CFS collabora alla definizione, d’ intesa con ARPAT, di una banca dati dell’attività di vigilanza effettuata.
o) Attività di sorveglianza, vigilanza e controllo.
Il CFS, previo accordo operativo ai sensi del comma 6, può svolgere attività di sorveglianza delle aree naturali protette, dei siti riferiti alla rete Natura 2000 e del patrimonio agro-silvo pastorale e di vigilanza e controllo in materia di foreste, prodotti secondari del bosco, polizia idraulica e veterinaria. Nell'accordo operativo può essere compresa l’implementazione dei controlli di cui al punto n).
p) Attività di carattere eccezionale di rilevante interesse per l’ambiente, le foreste e le aree protette
Il CFS, previo accordo operativo ai sensi del comma 7, può svolgere attività di carattere eccezionale non comprese nelle lettere precedenti ma, comunque, di rilevante interesse per la protezione dell’ambiente naturale, delle foreste e delle aree protette.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h), m) del comma 1. è stipulato specifico accordo operativo fra il Comandante regionale del CFS e il Dirigente Responsabile del Settore Foreste e patrimonio agro-forestale, per la definizione di procedure e modalità finalizzate alla attuazione dei compiti indicati. L’accordo operativo è soggetto a verifica entro il 31 marzo di ogni anno. Per le lettere d) ed h) l’accordo è ratificato anche da UPI Toscana e UNCEM; per la lettera m) l’accordo è siglato anche da ARSIA e ARPAT.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera e) del comma 1. è stipulato specifico accordo operativo fra il Comandante regionale del CFS e il Dirigente Responsabile del Settore Sistema Statistico Regionale con il quale vengono precisate le voci da rilevare e le modalità di raccolta dei dati.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera n) è stipulato entro il 31 marzo di ogni anno specifico accordo operativo fra il Comandante regionale del CFS, il Dirigente regionale competente per materia e l’ARPAT, sentiti gli Enti locali competenti. L'accordo è finalizzato anche alla definizione di indirizzi operativi, obiettivi condivisi e modalità di rapporto tra CFS e ARPAT, oltre che alla implementazione del patrimonio conoscitivo raccolto nell’ambito del SIRA. L’accordo operativo è soggetto a verifica entro il 31 marzo di ogni anno.
5. I compiti di cui alle lettere i), l) del comma 1. sono attivati successivamente alla definizione di un Accordo operativo specifico che definisce obiettivi, procedure, modalità di attuazione e dirigenti/funzionari responsabili, stipulato tra l’Amministrazione Provinciale competente per territorio ed il Comandante regionale del CFS.
6. I compiti di cui alla lettera o) del comma 1. sono attivati successivamente alla definizione di un Accordo operativo specifico che definisce obiettivi, procedure, modalità di attuazione e dirigenti/funzionari responsabili, stipulato tra l’Amministrazione Provinciale o la Comunità montana o l’Ente gestore dell’are protetta competente per territorio ed il Comandante regionale del CFS.
7. I compiti di cui alla lettera p) del comma 1 sono attivati successivamente alla definizione di un Accordo operativo che definisce obiettivi, procedure, modalità di attuazione, durata e oneri assunti dalla Regione Toscana stipulato tra il Comandante regionale del CFS e il Dirigente regionale competente per materia.
Art. 5
(Obiettivi di massima da raggiungere)
1. Gli obiettivi di massima da raggiungere per ciascuno dei compiti indicati nel comma 1 dell’articolo 4 sono i seguenti:
- per la lettera a) si prevede la copertura da parte del personale CFS di un numero indicativo di almeno 220 turni di responsabile di sala e di 340 turni di addetto;
- per la lettera b) si prevede la messa a disposizione da parte del CFS su tutto il territorio regionale di almeno 10 pattuglie giornaliere con un componente idoneo allo svolgimento del servizio di D.O.. La disponibilità del servizio è intesa h 24 tramite reperibilità ed è ripartita sul territorio in modo da garantire la copertura dell’intera superficie regionale anche in rapporto con la disponibilità del personale degli Enti locali. La ripartizione è definita nell’ambito dell’accordo operativo di cui all’articolo 4, comma 2.
- per il punto c) si prevede l’apertura sul territorio regionale di almeno n° 4 UOT permanenti e di UOT temporanee durante il periodo a maggior rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi. Le UOT permanenti assicureranno complessivamente almeno 250 turni di servizio ciascuna (6 ore) all’anno. Ciascuna UOT temporanea assicurerà la disponibilità h 24 per il periodo a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi di una squadra, composta da almeno 2 persone, attrezzata per il pronto intervento di spegnimento AIB. Il numero delle UOT temporanee e le disponibilità operative giornaliere delle UOT permanenti e temporanee sono definite nell’ambito dell’accordo operativo di cui all’articolo 4, comma 2.
- per la lettera d) si prevede, da parte del CFS, lo svolgimento di attività di vigilanza con compilazione di nota informativa sulle risultanze della attività trasmessa all’Ente competente tramite strumento informatico su una quota indicativa del 20% delle autorizzazioni rilasciate e delle dichiarazioni di inizio lavori esecutive calcolate annualmente. L’accordo operativo di cui al comma 2 dell’articolo 4 definirà la quantità dei controlli da effettuare nell’ ambito territoriale di ciascun Ente competente;
- per la lettera e) si prevede l'effettuazione da parte del CFS delle rilevazioni statistiche previste dal Programma statistico nazionale e dal Programma statistico regionale, secondo le modalità previste nei programmi stessi;
- per la lettera f) si prevede la collaborazione, previo incarico del Comandante regionale del CFS, continuativa di 3 funzionari o altre unità di personale con la struttura competente della Giunta regionale, saltuaria per relazioni e docenze di esperti nell’ambito del personale CFS regionale;
- per la lettera g) si prevede la partecipazione a commissioni regionali, l’espressione di pareri tecnici, l’esercizio di attività di vigilanza e controllo, sulla base di quanto disposto dalla disciplina e dagli atti regionali in materia. L’attività è svolta da parte dei componenti di un nucleo specializzato del Corpo forestale dello Stato;
- per la lettera m) il CFS comunica ai soggetti competenti la presenza di fitopatologie eventualmente riscontrate nei boschi toscani e svolge attività di vigilanza e controllo, anche presso vivai e stabilimenti di trasformazione del legno, sulla applicazione della normativa di tutela e salvaguardia del settore.
2. Gli obiettivi di massima relativi alle lettere h, i), l), n), o), p), dell'articolo 4 comma 1, sono definiti nell'ambito degli accordi operativi di cui allo stesso articolo 4.
3. Gli obiettivi previsti al comma 1 possono essere meglio specificati e definiti anche in relazione al variare delle esigenze e delle risorse umane e finanziarie disponibili, nell'ambito degli accordi operativi di cui all'articolo 4.
Art. 6
(Commissione paritetica)
1. È istituita una Commissione paritetica costituita da:
- il Dirigente del Settore foreste e patrimonio agro-forestale della Giunta regionale;
- il Dirigente responsabile del Settore rifiuti e bonifica della Giunta regionale;
- il Comandante Regionale della Toscana del CFS;
un funzionario o un dirigente del CFS in servizio sul territorio regionale nominato dal Comandante regionale del C.F.S..
2. La Commissione svolge i seguenti compiti:
- verifica annualmente il corretto andamento dei rapporti convenzionali;
- compone bonariamente le divergenze operative e amministrative eventualmente sorte;
- esprime un parere sugli accordi operativi di cui all'articolo 4;
- quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 5.
3. La Commissione è convocata su richiesta dei Dirigenti della Giunta Regionale o del Comandante regionale del CFS e si riunisce almeno una volta/anno. Svolge funzioni di segretario un funzionario della Giunta regionale nominato dal Direttore generale dello sviluppo economico. In relazione agli argomenti in discussione, previo consenso della Commissione, potranno essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione stessa dirigenti e funzionari della Regione Toscana e del CFS e/o rappresentanti dell'UPI Toscana, dell'UNCEM, dell’ANCI e dell’ARPAT, unicamente in qualità di referente.
Art. 7
(Durata)
1. La presente convenzione ha durata triennale per gli anni 2008, 2009 e 2010, scade al 31 dicembre 2010, ed è tacitamente rinnovata salvo disdetta formale di una delle parti da notificarsi alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza.
2. Qualora una delle parti si trovasse nella impossibilità di adempiere agli impegni definiti con la presente convenzione, può recedere dalla stessa con preavviso di almeno 6 mesi.
Art. 8
(Oneri finanziari)
1. Per lo svolgimento da parte del CFS delle attività previste dalla presente convenzione, e al fine di assicurarne la relativa funzionalità, la Regione si fa carico dei seguenti oneri:
- messa a disposizione dei locali per la sede del Comando regionale
- utenze sede Comando regionale;
- funzionamento automezzi in carico al Comando regionale per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente convenzione;
- accesso alla mensa regionale del personale CFS alle condizioni del personale regionale.
2. La Regione provvede altresì a corrispondere annualmente al Corpo Forestale dello Stato una somma destinata alla copertura dei costi accessori del personale regionale, quali spese per missioni, straordinari, reperibilità ed altre indennità, nonché per l'acquisto di DPI per l'attività AIB e delle spese di funzionamento delle sedi periferiche con modalità, rispondenti ai rispettivi ordinamenti contabili, definite in sede di Commissione paritetica di cui all'articolo 6.
3. Al versamento dei fondi di cui al comma 2 la RT provvede secondo le vigenti disposizioni in materia di contabilità, previi accordi con l'Ispettorato generale del CFS.
4. La gestione dei fondi di cui al comma 2 è per intero affidata al Comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato ed è utilizzata esclusivamente per i costi di funzionamento delle strutture CFS e per i costi accessori del personale del CFS derivanti dall’espletamento delle funzioni affidate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), m), n), p) della presente convenzione.
5. La somma di cui al comma 2 è fissata in Euro 320.000 per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), m) ed in Euro 50.000 per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera n).
6. Gli oneri di cui al comma 1 e la somma di cui al comma 2 possono essere variati in rapporto alla entità dell’attività preventivata e alla disponibilità del bilancio regionale previo parere della Commissione paritetica di cui all’articolo 6.
7. L’utilizzo dell’intera somma di cui al comma 2 è rendicontato alla Giunta regionale dal Comandante regionale del CFS entro i primi tre mesi dell’anno successivo a quello di riferimento unitamente ad una relazione sull'attività svolta.
8. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai punti i), l), o) dell’art. 4, comma 1, nell’ambito dell’accordo operativo di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo sono definiti gli oneri assunti dalla Provincia o della Comunità montana per il funzionamento degli uffici provinciali e locali del Corpo Forestale.
Art. 9
(Regime di segretezza)
1. Le parti sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che gli fossero stati comunicati in virtù della presente convenzione. Tale obbligo cesserà solamente nel caso in cui fatti, informazioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio.
2. I dati e le informazioni sensibili che le parti metteranno a disposizione nell’ambito dell’attuazione della presente convenzione dovranno essere considerati come rigorosamente riservati.
L’Assessore all’Agricoltura Il Capo del
Regione Toscana Corpo Forestale dello Stato
Susanna Cenni Cesare Patrone