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Ambiente


Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura

legge regionale n. 66 del 07 dicembre 2005,
Pubblicata su Bollettino Ufficiale Regionale n. del 16 dicembre 2005


CAPO I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1
(Oggetto della legge e finalità)

1. La presente legge disciplina:
a) gli interventi di sostegno e di valorizzazione delle risorse
ittiche rivolti alle imprese di pesca e di acquacoltura;
b) il rilascio delle licenze di pesca;
c) la pesca esercitata nelle acque marittime territoriali
antistanti il litorale della regione.

2. Le politiche della Regione Toscana in materia di pesca
professionale e di acquacoltura si ispirano ai principi di
sostenibilita` e responsabilita` nei confronti dell`ambiente e
dei consumatori ed a tal fine:

a) sostengono prioritariamente le produzioni sicure e di
qualità;
b) incentivano la multifunzionalità delle imprese di pesca e di
acquacoltura;
c) si avvalgono della concertazione con le province e le
associazioni di categoria e della consultazione delle
istituzioni della ricerca scientifica e delle proprie agenzie;
d) favoriscono l`autonoma iniziativa delle associazioni di
categoria per lo svolgimento di attività di interesse
generale sulla base del principio di sussidiarieta`.

ARTICOLO 2
(Competenze della regione)

1. Sono riservate alla regione le funzioni concernenti:
a) i rapporti con le altre regioni, con lo Stato e l`Unione
europea;
b) il programma regionale per la pesca e l'acquacoltura di cui
all`articolo 7;
c) il riconoscimento del distretto di pesca;
d) gli interventi di cui all'articolo 6 per i quali il programma
regionale di cui all`articolo 7 individua la necessita` di
un`attuazione unitaria sul territorio regionale;
e) il rilascio dell`autorizzazione alla pesca a fini scientifici;
f) il rilascio dell`autorizzazione alla pesca del novellame, del
bianchetto, del rossetto e dello zerro di cui all`articolo 18
commi 3 e 4.

ARTICOLO 3
(Competenze delle province)

1. E` competenza delle province quanto non espressamente
riservato dalla presente legge alla regione ed alle sue agenzie.
In particolare le province:

a) approvano e trasmettono alla competente struttura della Giunta
regionale i piani annuali provinciali d`intervento nel settore
della pesca e dell`acquacoltura in armonia con gli indirizzi
impartiti dal programma regionale, nei limiti delle risorse
loro rispettivamente destinate dal programma stesso;
b) gestiscono i piani provinciali;
c) esercitano i controlli tecnici ed amministrativi circa il
corretto impiego delle risorse per l`attuazione degli
interventi previsti dai piani provinciali;
d) rilasciano, nei limiti determinati dal programma regionale, le
licenze di pesca;
e) trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale,
entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, una
relazione tecnica e finanziaria sull`attuazione dei rispettivi
piani, riferita all`anno precedente.

ARTICOLO 4
(Competenze delle agenzie regionali)

1. Conformemente a quanto previsto dall`articolo 2, comma 3 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e
modernizzazione del settore della pesca e dell`acquacoltura, a
norma dell`articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) recante
l`equiparazione degli imprenditori ittici agli imprenditori
agricoli, l`Agenzia regionale per lo sviluppo e l`innovazione nel
settore agricolo e forestale (ARSIA) esercita le competenze di
cui all`articolo 3 della legge regionale 10 giugno 1993 n. 37
(Istituzione dell`Agenzia regionale per lo sviluppo e
l`innovazione nel settore agricolo forestale) applicabili allo
specifico settore della pesca e dell`acquacoltura.

2. L`Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
(ARPAT) esercita per il settore della pesca e dell`acquacoltura
le competenze di cui all`articolo 8 comma 1 lettera a4) ed
all'articolo 8bis della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66
(Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale
della Toscana).

ARTICOLO 5
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi
valgono le seguenti definizioni:

a) attività di pesca: ogni azione diretta a catturare e
prelevare organismi viventi nelle acque mediante attrezzi a
cio` destinati;
b) pesca marittima: ogni azione diretta a catturare specie
viventi nelle acque del mare territoriale, all`esterno della
congiungente i punti piu` foranei delle foci dei fiumi e degli
sbocchi in mare degli altri corsi d'acqua, naturali ed
artificiali. E` considerata ad ogni effetto pesca marittima la
pesca esercitata nelle lagune e nei bacini di acqua salsa o
salmastra;
c) pesca costiera:

1) pesca costiera locale: attività di pesca esercitata a fini
economici da terra o avvalendosi di navi abilitate alla
navigazione entro 6 miglia dalla costa;
2) piccola pesca artigianale: attivita` di pesca esercitata a
fini economici con imbarcazioni di lunghezza massima fuori
tutto, uguale o inferiore a 12 metri e di stazza inferiore
alle 10 tonnellate, entro 12 miglia dalla costa;
3) pesca costiera ravvicinata: attivita` di pesca esercitata a
fini economici con imbarcazioni a cio` abilitate entro 40
miglia dalla costa;

d) pesca professionale marittima: le attività di cattura e
prelievo, come definite alla lettera b) esercitate da soggetti
abilitati che svolgono tale attività come esclusiva o
prevalente in termini di reddito;
e) pesca-turismo: l`attivita` di cattura e prelievo esercitata a
fini economici, da imprenditori ittici singoli o associati in
imprese o cooperative, con imbarcazioni da pesca e con
l`imbarco di persone diverse dall`equipaggio per lo
svolgimento di attivita` turistico-ricreative;
f) pesca sportiva in mare: l'attività di cattura e prelievo
esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro;
g) acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di
specie animali e vegetali, in ambiente acquatico, mediante il
controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo
di sviluppo degli organismi acquatici;
j) pesca scientifica: l`attivita` di cattura e prelievo
esercitata da soggetti abilitati a fini di studio e di ricerca
scientifica applicata;
k) imprenditore ittico: chi esercita un`attività diretta alla
cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti
marini, salmastri e dolci nonché le attività a queste
connesse, ivi compresa l`attuazione degli interventi di
gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed
all`uso sostenibile degli ecosistemi acquatici;
l) associazioni di categoria: le associazioni rappresentative
delle cooperative della pesca, le associazioni rappresentative
degli acquacoltori, le associazioni rappresentative degli
armatori, riconosciute a livello nazionale ed operanti in
Toscana.

CAPO II
Programmazione degli interventi a sostegno della pesca e
dell`acquacoltura

ARTICOLO 6
(Azioni)

1. Le azioni hanno per oggetto:
a) il monitoraggio e l`identificazione dei fabbisogni di
innovazione e di sviluppo del settore;
b) la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo tecnologico e la
divulgazione;
c) la promozione, la pubblicita` dei prodotti e dei consumi
ittici e la promozione di nuovi sbocchi di mercato per gli
stessi prodotti;
d) gli interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro,
igiene e sicurezza nel settore;
e) il miglioramento della qualita` dei prodotti;
f) gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo
della flotta, l`abbandono definitivo e riconversione delle
attivita` di pesca e gli interventi di ristrutturazione,
ammodernamento e rinnovo degli impianti di acquacoltura;
g) gli interventi di ammodernamento, razionalizzazione e nuova
realizzazione di strutture ed infrastrutture di servizio alla
pesca ed all`acquacoltura, con particolare riguardo alla
trasformazione e commercializzazione delle produzioni locali;
h) lo sviluppo della piccola pesca costiera anche attraverso il
sostegno alle imprese esercitanti questa tipologia di pesca;
i) l`incentivazione delle attivita` di pesca-turismo ed
ittiturismo;
j) l`assistenza e consulenza rivolte alle imprese di pesca e agli
operatori del settore;
k) la formazione professionale indirizzata agli imprenditori ed
addetti ai settori della pesca e dell`acquacoltura;
l) i contributi a parziale copertura dei danni a favore dei
pescatori e degli acquacoltori singoli o associati che abbiano
subito gravi danni a seguito di calamita` naturali o di
avversita` meteomarine ovvero ecologiche di carattere
eccezionale;
m) il sostegno alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici
e le associazioni di categoria o le strutture che ne siano
unitaria espressione o consorzi rappresentativi delle locali
imprese di pesca volte:

1) alla promozione e sviluppo dell`associazionismo nel
settore finalizzato a migliorare la gestione delle
produzioni, migliorarne l`integrazione con la complessiva
filiera agro-alimentare, la gestione delle strutture di
servizio alla pesca ed all`acquacoltura, il trasferimento
di innovazione alle imprese, l`informazione e la
divulgazione;
2) all`incentivazione della conversione delle motorizzazioni
marine a nuove motorizzazioni a piu` basso impatto
ambientale con priorita` per l`utilizzo di carburanti
derivanti da produzioni agricole;
3) all`assistenza nella gestione amministrativa delle imprese
finalizzata a conseguire la riduzione dei tempi procedurali
e la semplificazione amministrativa;
4) alla messa a punto di sistemi di controllo e di
tracciabilita` della filiera ittica;
5) alla sperimentazione di pratiche di pesca responsabile e di
attivita` integrative del reddito derivante dalla pesca,
con particolare riguardo alle attivita` di tutela
dell`ecosistema;
6) alla tutela e valorizzazione delle produzioni locali;
7) alla bonifica dell`ecosistema marino con particolare
riferimento al recupero di rifiuti dispersi in mare;

n) gli studi e le ricerche inerenti il settore, in particolare
orientati a:

1) valutare la consistenza delle risorse biologiche marine
interessanti la pesca professionale;
2) promuovere innovazioni tecniche e scientifiche per
migliorare la sostenibilita` del prelievo, per migliorare
la gestione delle risorse, la salubrita` dei prodotti, la
loro trasformazione e commercializzazione, le condizioni
della sicurezza a bordo e l`innovazione aziendale.

ARTICOLO 7
(Programma regionale per la pesca e l`acquacoltura)

1. La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 11 agosto
1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) adotta
e propone per l`approvazione al Consiglio regionale il programma
regionale per la pesca e l`acquacoltura, di seguito denominato
programma.

2. Il programma dispone l`attuazione delle politiche regionali in
materia di pesca ed acquacoltura per un periodo corrispondente a
quello del piano regionale di sviluppo e si coordina, per
l`acquacoltura, con il programma di sviluppo dell`acquacoltura di
cui all`articolo 4 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 33
(Norme per lo sviluppo dell`acquacoltura e della produzione
ittica).

3. La Giunta regionale nella redazione del programma tiene conto
degli indirizzi e delle proposte espressi dalla Commissione di
cui all`articolo 9.

4. Per la redazione del programma, la Giunta regionale si avvale,
altresi`, delle agenzie regionali ARPAT ed ARSIA secondo le loro
rispettive competenze.

5. Il programma, in coerenza con il modello analitico previsto
dalla vigente normativa regionale:

a) analizza la situazione del settore in ambito regionale;
b) fissa gli obbiettivi che si intendono perseguire ed indica i
beneficiari, nell`ambito di quelli individuati dall`articolo
8;
c) descrive le tipologie di intervento finanziabili tra quelle
descritte nell`articolo 6 e ne fissa le priorita`;
d) determina le risorse complessive da destinare all`attuazione
del programma, specificando in particolare quelle relative
alla sua prima annualita`;
e) determina la ripartizione delle risorse fra le province
conseguente alla definizione di oggettivi criteri ed in
relazione alle competenze loro trasferite e le relative
procedure di assegnazione;
f) determina il livello percentuale di co-finanziamento da parte
dei beneficiari per le diverse tipologie di intervento;
g) indica le fasi della procedura per attivare i diversi
interventi e le modalita` di monitoraggio del programma;
h) definisce gli eventuali interventi sanzionatori e di revoca
dei finanziamenti;
i) definisce la tipologia e le modalita` di controllo circa il
corretto impiego delle risorse da parte dei soggetti
beneficiari pubblici e privati;
j) detta opportuni indirizzi e direttive alle agenzie regionali,
in ordine alle loro rispettive competenze nel settore della
pesca e dell`acquacoltura.

6. Il programma indica il quadro finanziario, annualmente
aggiornato, in relazione alle risorse regionali rese disponibili
ed a quelle aggiuntive di provenienza comunitaria e nazionale per
le quali si prevede l`iscrizione nel bilancio della Regione
Toscana.

7. Il programma, tenendo conto degli studi e ricerche di cui
all`articolo 6 comma 1 lettera n), puo` definire le strategie di
intervento e le relative modalita` di attuazione anche in
riferimento a:

a) limitazioni temporanee delle attivita` di pesca per aree
determinate;
b) individuazione di aree marine e di aree interne in cui sia
possibile esercitare attivita` di allevamento;
c) determinazione di modalita` temporanee di utilizzo delle
diverse attrezzature di pesca consentite.

8. Il programma stabilisce, in relazione alle diverse tipologie
di pesca, per ciascuna provincia, il numero massimo delle licenze
di pesca concedibili, che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non possono comunque complessivamente superare
quelle rilasciate, alla stessa data, dal Ministero delle
politiche agricole e forestali (MIPAF), alle imprese iscritte nei
registri delle imprese di pesca, di cui all`articolo 11 della
legge 14 luglio 1965 n. 963 (Disciplina della pesca marittima)
tenuti dalle Capitanerie di porto della Toscana e che a tale data
risultino in corso di validita`. Il numero delle licenze viene
adeguato ad ogni eventuale ulteriore contingentamento effettuato
dal MIPAF in esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia
di riduzione dello sforzo di pesca.

ARTICOLO 8
(Beneficiari degli interventi)

1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge
sono:

a) gli imprenditori ittici singoli ed associati e le associazioni
di categoria;
b) gli enti locali;
c) le agenzie regionali.

2. Se i beneficiari sono enti locali o agenzie regionali e gli
interventi rientrano fra i loro fini istituzionali, le risorse
sono assegnate in forma diretta; negli altri casi sono assegnate
a mezzo di bandi ad evidenza pubblica, conformemente alla vigente
normativa nazionale e comunitaria.

3. Le risorse finalizzate alla realizzazione, da parte delle
associazioni di categoria, degli interventi descritti
all`articolo 6 comma 1 lettere d), k), m) sono assegnate a mezzo
di specifiche convenzioni stipulate con le medesime associazioni.

4. Le quote di partecipazione finanziaria dei soggetti
beneficiari alla realizzazione degli interventi sono determinate
nel rispetto della normativa comunitaria vigente.

ARTICOLO 9
(Commissione consultiva per la pesca e l`acquacoltura)

1. Con deliberazione della Giunta regionale e` istituita presso
la competente struttura della Giunta regionale la Commissione
consultiva per la pesca e l`acquacoltura, di seguito denominata
Commissione.

2. La Commissione e` composta come segue:
a) da un dirigente della direzione generale regionale competente
in materia di pesca e di acquacoltura, o da un suo delegato,
che la presiede;
b) da tre docenti universitari designati dai rettori delle
Universita` di Firenze, Pisa e Siena, esperti nelle tematiche
attinenti il settore della pesca e dell`acquacoltura;
c) da un rappresentante per ciascuna provincia costiera o nel cui
territorio siano situati uno o piu` impianti di acquacoltura;
d) da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria
come definite all`articolo 5 lettera l);
e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative;

3. La Commissione elabora proposte per la predisposizione del
programma regionale per le attivita` di pesca e di acquacoltura
ed esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca
e di acquacoltura.

4. Il funzionamento della Commissione e` disciplinato dal
regolamento di cui all`articolo 14 comma 1 lettera b).

ARTICOLO 10
(Distretto di pesca e di acquacoltura)

1. Il distretto di pesca e di acquacoltura (di seguito denominato
distretto) e` costituito con accordo di partenariato tra soggetti
pubblici e privati, che operano nel sistema produttivo regionale
della pesca e dell`acquacoltura, al fine di consolidare e
rafforzare l`aggregazione e il confronto degli interessi dei
partners e di valorizzare lo sviluppo del settore.

2. La Giunta regionale riconosce il distretto, previo parere
della Commissione di cui all`articolo 9.

3. L`accordo di partenariato di cui al comma 1 assume validita` a
condizione che ad esso aderiscano le province costiere e le
province in cui sia situato almeno un impianto di acquacoltura
della Toscana e le associazioni di categoria interessate.

4. La Giunta regionale determina:
a) i criteri di organizzazione del distretto;
b) i contenuti minimi della strategia di sviluppo del distretto,
anche ai fini del suo riconoscimento;
c) la procedura per il riconoscimento del distretto.

5. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 3 e di
mancata definizione, da parte del distretto, dei contenuti di cui
al comma 4 lettera b) la Giunta revoca il riconoscimento.

ARTICOLO 11
(Attivita` del distretto)

1. Il distretto, nell`ambito delle finalita` di cui all`articolo
10, svolge le seguenti funzioni:

a) favorisce e rafforza il dialogo e l`interazione fra i diversi
soggetti pubblici e privati che vi hanno aderito, creando le
piu` favorevoli condizioni operative;
b) sostiene e coordina iniziative di marketing promuovendo
l`immagine del territorio, del mare e delle produzioni
ittiche;
c) promuove attivita` conoscitive ed informative finalizzate allo
studio ed al monitoraggio di problemi a carattere economico,
ambientale, territoriale, sociale e culturale;
d) promuove al fine della massima valorizzazione delle risorse
disponibili il coordinamento delle varie politiche di gestione
del territorio, del mare e di sviluppo del settore;
e) favorisce le iniziative di programmazione negoziata e di patti
d`area interessanti l`ambito del distretto;
f) favorisce la stipula di convenzioni fra province aderenti e
consorzi di pescatori e acquacoltori rappresentativi delle
locali imprese di pesca e acquacoltura per l`attuazione di
interventi di competenza delle province e di interventi
unitariamente proposti dai soggetti aderenti al distretto.

2. La competente struttura della Giunta regionale, con le risorse
di cui all`articolo 7, partecipa al finanziamento degli
interventi di cui all`articolo 6 proposti unitariamente dalle
province che aderiscono al distretto volti a promuovere e
rafforzare nell`ambito distrettuale la gestione delle risorse e
le opportunita` presenti.

CAPO III
Disciplina della pesca

ARTICOLO 12
(Rilascio delle licenze di pesca)

1. Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi
dell`articolo 149 del codice della navigazione, per esercitare la
pesca professionale devono essere muniti di apposita licenza.

2. Le licenze di pesca, in considerazione del carattere
sovracomunale del mare territoriale antistante il territorio
regionale, sono rilasciate dalle province nel rispetto di quanto
previsto dall`articolo 7 comma 8 e dal regolamento di cui
all`articolo 14 comma 1 lettera a).

3. Le licenze di pesca rilasciate ai sensi della presente legge
sostituiscono ad ogni effetto le licenze gia` rilasciate ai sensi
della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima).

4. Le licenze hanno validita` di otto anni dalla data di rilascio
e sono rinnovabili a richiesta dell`interessato. Il rilascio e il
rinnovo della licenza di pesca sono subordinati al pagamento,
alle province, degli oneri di concessione fissati dal regolamento
di cui all`articolo 14 comma 1 lettera a).

5. Per l`esercizio della pesca professionale subacquea la
provincia di residenza del pescatore rilascia la licenza annuale,
nel rispetto del numero massimo fissato dal programma regionale
di cui all`articolo 7 e con le modalita` previste dal regolamento
di cui all`articolo 14 comma 1 lettera a).

ARTICOLO 13
(Registro della pesca professionale)

1. Presso le province costiere e` costituito il registro dei
pescatori professionali e delle imprese di pesca e delle navi e
galleggianti intestatarie di licenza di pesca, nel quale si
iscrivono coloro che intendono esercitare la pesca professionale.

2. Le condizioni e le modalita` generali dell`iscrizione nel
registro della pesca professionale, nonche` il modello dello
stesso e le norme per la sua tenuta sono disciplinate dal
regolamento regionale di cui all`articolo 14 comma 1 lettera a).

3. Le province provvedono, con periodicita` semestrale, a
trasmettere copie del registro alla Regione Toscana ed al MIPAF,
ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di
registrazione delle navi da pesca.

ARTICOLO 14
(Regolamenti di attuazione)

1. La Regione, entro dodici mesi dall`entrata in vigore della
presente legge, approva i seguenti regolamenti di attuazione che
disciplinano:

a) le modalita` del rilascio delle licenze di pesca e
dell`iscrizione nel registro della pesca professionale,
nonche` il modello del registro e le norme per la sua tenuta;
b) le modalita` di esercizio delle attivita` di pesca
professionale, di pesca-turismo, di pesca del novellame, del
bianchetto, del rossetto e dello zerro, di pesca sportiva, di
pesca subacquea, di pesca a fini scientifici, nonche` il
funzionamento della Commissione di cui all`articolo 9 e gli
oneri di concessione relativi al rilascio ed al rinnovo della
licenza di pesca.

ARTICOLO 15
(Pesca sportiva)

1. Il regolamento di cui all`articolo 14 comma 1 lettera b)
stabilisce le norme da osservarsi nell`esercizio della pesca
sportiva in mare, che comunque e` esercitata senza licenza.

2. E` fatto divieto ai pescatori sportivi di commercio del
pescato.

ARTICOLO 16
(Pesca subacquea)

1. La pesca con il fucile subacqueo e con attrezzi similari e`
consentita ai maggiori di anni sedici.

2. Il regolamento di cui all`articolo 14 comma 1 lettera b)
stabilisce cautele e modalita` da osservarsi nell`esercizio della
pesca subacquea.

ARTICOLO 17
(Pesca-turismo)

1. Nell` attivita` di pesca-turismo sono ricomprese:
a) lo svolgimento di pesca sportiva mediante impiego degli
attrezzi da pesca e secondo i limiti previsti dal regolamento
regionale;
b) lo svolgimento della pesca con i sistemi ed attrezzi
autorizzati dalla licenza di pesca dell`imbarcazione usata;
c) lo svolgimento di attivita` finalizzate alla conoscenza ed
alla valorizzazione dell`ambiente costiero, delle lagune
costiere, dei laghi e delle acque interne, anche mediante
l`offerta di posti letto sia sulle imbarcazioni che nelle
abitazioni dei pescatori professionali.

2. L`attivita` di pesca-turismo e` disciplinata dal regolamento
di cui all`articolo 14 comma 1 lettera b).

ARTICOLO 18
(Pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro)

1. Il novellame e` costituito dagli esemplari allo stadio
giovanile delle specie animali viventi nel mare, non pervenuti
alle dimensioni indicate nel regolamento di cui all`articolo 14
comma 1 lettera b).

2. La pesca del novellame e` consentita ai soli fini di ricerca
con le modalita` previste dal regolamento di cui all`articolo 14
comma 1 lettera b).

3. La pesca del novellame di sarda (bianchetto), in deroga a
quanto previsto dal comma 2, puo` essere autorizzata dalla
competente struttura della Giunta regionale per un periodo
limitato di ciascun anno, previo parere vincolante del MIPAF
rilasciato in conformita` all`ordinamento comunitario in materia
di permessi di pesca speciali.

4. La pesca di aphia minuta (rossetto) e di spicara smaris
(zerro) puo` essere autorizzata dalla competente struttura della
Giunta regionale per periodi e zone definiti dal programma
regionale di cui all`articolo 7, con gli attrezzi e le modalita`
disciplinati dal regolamento di cui all`articolo 14 comma 1
lettera b).

ARTICOLO 19
(Pesca a fini scientifici)

1. La struttura competente della Giunta regionale, su parere
dell`ARPAT, puo` autorizzare le Universita` e gli istituti
scientifici riconosciuti ad effettuare a scopo di studio e
ricerca scientifica le catture degli organismi marini.

2. Le modalita` per il rilascio delle autorizzazioni alla pesca a
fini scientifici sono disciplinate nel regolamento di cui
all`articolo 14 comma 1 lettera b).

CAPO IV
Vigilanza e sanzioni

ARTICOLO 20
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull`applicazione della presente legge e`
affidata, oltre che ai soggetti a cio` preposti dalla
legislazione statale vigente, alle province.

2. Quando lo richiedano i soggetti preposti alla vigilanza, i
pescatori e gli altri addetti alle attivita` di cui alla presente
legge consentono l`ispezione delle navi, dei contenitori, degli
impianti, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto di cui
abbiano l`uso o la detenzione.

ARTICOLO 21
(Sanzioni amministrative)

1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3000,00 per chi
esercita la pesca professionale in zone e tempi vietati dal
programma e dal regolamento di cui all`articolo 14 comma 1
lettera b), oppure detiene, trasporta o commercia il prodotto
di tale pesca;
b) sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2500,00 per chi
esercitando la pesca professionale pesca quantita` superiori a
quelle autorizzate per ciascuna specie dal regolamento di cui
all`articolo 14 comma 1 lettera b);
c) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3000,00 per chi
esercita la pesca professionale con navi o galleggianti,
attrezzi o strumenti vietati o non espressamente permessi dal
regolamento di cui all`articolo 14 comma 1 lettera b), oppure
detiene, trasporta o commercia il prodotto di tale pesca;
d) sanzione amministrativa da euro 1000,00 a euro 4000,00 in caso
di commercio del pescato da parte di soggetti diversi dai
pescatori professionali;
e) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3000,00 per chi
esercita la pesca sportiva in violazione dell`articolo 15 e
del regolamento di cui all`articolo 14, comma 1, lettera b);
f) sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2000,00 per chi
esercita la pesca subacquea in violazione di quanto disposto
dall`articolo 16 e dal regolamento di cui all`articolo 14
comma 1 lettera b);
g) sanzione amministrativa da 600,00 a 3000,00 euro per chi
esercita la pesca-turismo in violazione dell`articolo 17 e del
regolamento di cui all`articolo 14 comma 1 lettera b);
h) sanzione amministrativa da 800,00 a 3500,00 euro per chi
esercita la pesca e il commercio del novellame in violazione
delle prescrizioni contenute nell`articolo 18 e del
regolamento di cui all`articolo 14 comma 1 lettera b);
i) sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1000,00 per chi
esercita la pesca a fini scientifici in violazione delle
prescrizioni contenute nell`articolo 19 e del regolamento di
cui all`articolo 14 comma 1 lettera b).

2. Ai fini dell`applicazione delle sanzioni amministrative si
osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n.
689 (Modifiche al sistema penale) ed alla legge regionale 28
dicembre 2000 n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni
amministrative).

3. Gli enti competenti all`irrogazione delle sanzioni e
all`introito delle somme riscosse sono le province
rispettivamente competenti sulla fascia marina antistante il loro
territorio.

ARTICOLO 22
(Confisca)

1. Salvo che le infrazioni costituiscano illecito penale, e`
sempre disposta la confisca amministrativa del pescato, nonche`
degli attrezzi, esclusa l`imbarcazione, utilizzati per commettere
la violazione.

2. La confisca di cui al comma 1 e` disposta con l`ordinanza-
ingiunzione di pagamento, ovvero, qualora si sia proceduto al
pagamento in misura ridotta, tramite apposita ordinanza.

ARTICOLO 23
(Monitoraggio e valutazione)

1. A partire dal secondo anno dall`entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale riferisce al Consiglio, entro
il primo semestre di ciascun anno, sull`attuazione della legge
stessa e sui risultati ottenuti in termini di sostegno e
valorizzazione della pesca marittima e acquacoltura.

2. A tal fine la Giunta presenta alla commissione consiliare
competente una relazione comprendente tra l`altro:

a) tempi e forme delle azioni intraprese per il coordinamento con
Stato, Comunita` europea e altre regioni;
b) descrizione degli interventi realizzati ai sensi dell`articolo
6 con particolare riferimento a quelli svolti tramite
convenzioni con le associazioni di categoria;
c) criteri e procedure adottati per il riconoscimento dei
distretti di pesca e acquacoltura, numero dei distretti
riconosciuti e descrizione di massima delle iniziative da loro
intraprese;
d) misura in cui i potenziali utenti hanno usufruito del rilascio
o rinnovo della licenza di pesca e dell`iscrizione nel
registro della pesca professionale;
e) dati relativi alle autorizzazioni rilasciate per la pesca del
novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro o per la
pesca a fini scientifici;
f) suddivisione delle sanzioni irrogate per livello di importo,
tipo di infrazione e localizzazione geografica.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 24
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall`attuazione della presente legge,
decorrenti dall`anno 2006, si fa fronte tramite l`utilizzo delle
risorse allocate nei fondi speciali iscritti nel bilancio di
previsione 2005 alla unita` previsionale di base (UPB) n. 741
"Fondi - spese correnti" per l`importo di euro 885.747,75 e alla
UPB n. 743 "Fondi - spese di investimento" per l`importo di euro
2.213.332,25.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge
di bilancio.

3. Le risorse provenienti dallo Stato finalizzate alle azioni
previste dalla presente legge sono allocate in apposito fondo per
gli interventi per la pesca professionale e l`acquacoltura e si
aggiungono ai finanziamenti previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 25
(Disposizioni transitorie e finali)

1. L`efficacia delle disposizioni di cui al titolo III e titolo
IV della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui all`articolo 14.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
all`articolo 14 cessano di avere applicazione in Toscana le
discipline statali legislative e regolamentari che regolano gli
stessi oggetti della presente legge e dei suoi regolamenti
attuativi.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si
osservano le disposizioni statali vigenti.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, la Giunta
regionale, in deroga a quanto disposto dall`articolo 7 comma 2,
puo` proporre al Consiglio regionale l`approvazione di programmi
annuali.
Rif. 68824