L'articolazione regionale toscana dell'elenco, gestita dal Settore "Produzioni agricole vegetali" della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze della Regione Toscana, riporta i soggetti iscritti suddivisi per Provincia e all'interno di ogni provincia in ordine alfabetico.
L'elenco, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, viene annualmente pubblicato, entro il 28 febbraio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Sul B.U.R.T. n. 5 del 01/02/2012 è stato pubblicato l’elenco aggiornato al 31/12/2011.
In questo sito è consultabile l'articolazione regionale dell'elenco aggiornata al 31/12/2011 e suddivisa per province.
Per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di olio di oliva organizzato secondo i criteri stabiliti nella circolare del Ministero per le Politiche Agricole n. 5 del 18/6/99, ovvero di un diploma o attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di olio di oliva realizzato, prima del 18/6/99 (data di emanazione della citata circolare ministeriale n. 5), secondo i criteri stabiliti nell'allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91;
b) essere in possesso di attestati rilasciati da enti pubblici, o di una dichiarazione sottoscritta dal capo panel presidente di un comitato di assaggio ufficialmente riconosciuto, che comprovino la partecipazione ad almeno 20 sedute di assaggio effettuate, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91, nel triennio precedente la data di presentazione della domanda;
c) essere in possesso del requisito dell'idoneità morale secondo quanto di seguito specificato.
Il requisito dell'idoneità morale si considera insussistente quando ricorra uno dei seguenti casi:
a) condanna definitiva per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni. Il requisito dell'idoneità morale si intende tuttavia soddisfatto quando per le condanne penali sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.
b) assoggettamento ad una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, con gli effetti di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Gli interessati all'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini presentano apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del luogo di residenza (di seguito: Camera di commercio) utilizzando la modulistica allegata.
La Camera di commercio provvede a verificare d'ufficio la sussistenza del requisito dell'idoneità morale, lettera b); gli altri requisiti per l'iscrizione nell'elenco sono comprovati, così come previsto nel modello di domanda, mediante le dichiarazioni rese dall'interessato e la documentazione allegata alla domanda.
La Camera di commercio verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione allegata e conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Ove necessario richiede all'interessato eventuali chiarimenti sulla domanda e integrazioni della documentazione allegata; in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e lo stesso riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni richieste.
La Camera di commercio, entro lo stesso termine, propone i nominativi dei soggetti idonei al Settore Produzioni Agricole Vegetali della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze della Giunta Regionale (di seguito: Settore) trasmettendo altresì le relative domande.
Qualora la Camera di commercio ritenga la domanda non accoglibile, provvede, entro lo stesso termine, a darne comunicazione all'interessato, indicando le motivazioni del mancato accoglimento.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte della Camera di commercio, il Settore, accertatane la conformità, dispone, con decreto del dirigente responsabile, l'iscrizione nell'elenco.
Il Settore trasmette il provvedimento di iscrizione all'interessato, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito: Ministero) e, per conoscenza, alla Camera di commercio interessata e ad Unioncamere Toscana.
Modulistica
Domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini (legge 3 agosto 1998, n. 313).
Nuova informativa privacy (ex art. 13 del D.lgs. 196/2003)
Elenco aggiornato
Articolazione regionale toscana dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.