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20 agosto 2010
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Abbruciare i residui vegetali

Norme di prevenzione per gli abbruciamenti




Gli abbruciamenti di residui vegetali sono consentiti alle seguenti condizioni:

  • che le operazioni riguardino esclusivamente i residui lignocellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali;
  • che il rilascio, la triturazione, l’abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale lignocellulosico;
  • che il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione
  • e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 cm. nel caso di triturazione e i 5 cm. nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.

Devono essere, inoltre, rispettate le norme antincendi boschivi che  approfondiamo di seguito, indicando la prescrizione e la relativa sanzione in caso di inosservanza.

Norme generali di prevenzione AIB

In caso di abbruciamento di residui vegetali, sono due le prescrizioni antincendio del Regolamento Forestale della Toscana valide tutto l’anno, indipendentemente dal periodo a rischio e dalla distanza dal bosco o dagli impianti di arboricoltura da legno:

  1. è espressamente vietata l’accensione di fuochi in presenza di vento intenso. Sanzione: 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti periodi).
  2. l’abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento. Sanzione: 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti periodi).

 

L’abbruciamento di residui vegetali provenienti da potature e/o interventi forestali, all’interno dei boschi, degli arbusteti e degli impianti di arboricoltura è assolutamente vietato nei periodi a rischio e soggetto ad autorizzazione nei periodi non a rischio. Sanzione: 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti periodi) Nei periodi a rischio, nei boschi e arbusteti dei comuni classificati a rischio  particolarmente elevato (come di seguito indicati) la sanzione è di 2.066,00 euro.

 


Norme AIB valide nei periodi a rischio

Gli abbruciamenti di residui vegetali nella fascia di 200 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno non sono consentiti nei periodi a rischio incendi. Sanzione: 240,00 euro.

Gli abbruciamenti nella fascia oltre i 200 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno sono consentiti dall’alba e fino alle 10 del mattino. Sanzione: 240,00 euro.

Nei castagneti da frutto gli abbruciamenti di residui vegetali provenienti da ripulitura/potatura sono consentiti a condizione che siano  effettuati:
  • dall’alba e fino alle 9 del mattino;
  • in spazi vuoti e ripuliti dalla vegetazione;
  • concentrando il materiale in piccoli cumuli.
Sanzione in caso di mancato rispetto di una delle suddette prescrizioni: 240,00 euro.

 

Le Province hanno comunque la facoltà di vietare sia gli abbruciamenti nella fascia oltre i 200 metri, sia quelli all’interno dei castagneti da frutto.

 


Norme AIB valide nei periodi non a rischio

Gli abbruciamenti nella fascia di 50 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno e gli abbruciamenti di residui vegetali provenienti da ripulitura di castagneti da frutto sono consentiti a condizione che siano effettuati:
  • in spazi vuoti e ripuliti dalla vegetazione;
  • concentrando il materiale in piccoli cumuli.

Sanzione in caso di mancato rispetto di una delle suddette prescrizioni: 120,00 euro.

Per gli abbruciamenti nella fascia oltre i 50 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno valgono le norme generali. Sanzione: 120,00 euro.


Documenti

Rif. 219891