AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DEI TARTUFI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANAIn Toscana la raccolta dei tartufi è disciplinata dalla
L.R. 11 aprile 1995 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
Coloro che desiderano iniziare l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 10 della citata L.R. 50/95 e devono pertanto contattare gli Uffici dell'Amministrazione provinciale di residenza per informazioni sui calendari degli esami di idoneità previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 10.
I soggetti abilitati alla raccolta dei tartufi sono tenuti, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 50/95, al versamento della somma di Euro 92,96 sul c.c.p. n. 18805507 intestato a "Regione Toscana - Tesoreria Regionale". Il versamento, valido fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, non è dovuto in caso di non esercizio, per l'anno solare, dell'attività di ricerca e raccolta.
I soggetti abilitati alla raccolta dei tartufi sono tenuti, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 50/95, al versamento della somma di Euro 92,96 sul
c.c.p. n. 18805507intestato a "Regione Toscana - Tesoreria Regionale". Nel caso in cui i soggetti abilitati volessero versare la somma dovuta alla Regione Toscana attraverso bonifico bancario il codice IBAN da utilizzare (codice identificativo delle coordinate bancarie internazionali obbligatorio per i bonifici nazionali dal 1° gennaio 2008) è
IT 57 0 07601 02800 000018805507Il versamento, valido fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, non è dovuto in caso di non esercizio, per l'anno solare, dell'attività di ricerca e raccolta.
Chi fosse interessato ad approfondire l'argomento può richiedere al Settore Foreste i seguenti manualetti:
a) "Il tartufo: piccola guida alle norme, alle procedure, ai servizi"
b) " La Toscana dei tartufi"