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08 aprile 2008
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Raccogliere tartufi

L.R. 11 aprile 1995, n. 50



AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DEI TARTUFI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA

In Toscana la raccolta dei tartufi è disciplinata dalla L.R. 11 aprile 1995 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

Coloro che desiderano iniziare l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 10 della citata L.R. 50/95 e devono pertanto contattare gli Uffici dell'Amministrazione provinciale di residenza per informazioni sui calendari degli esami di idoneità previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 10.

I soggetti abilitati alla raccolta dei tartufi sono tenuti, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 50/95, al versamento della somma di Euro 92,96 sul c.c.p. n. 18805507 intestato a "Regione Toscana - Tesoreria Regionale". Il versamento, valido fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, non è dovuto in caso di non esercizio, per l'anno solare, dell'attività di ricerca e raccolta.

I soggetti abilitati alla raccolta dei tartufi sono tenuti, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 50/95, al versamento della somma di Euro 92,96 sul

c.c.p. n. 18805507

intestato a "Regione Toscana - Tesoreria Regionale". Nel caso in cui i soggetti abilitati volessero versare la somma dovuta alla Regione Toscana attraverso bonifico bancario il codice IBAN da utilizzare (codice identificativo delle coordinate bancarie internazionali obbligatorio per i bonifici nazionali dal 1° gennaio 2008) è

IT 57 0 07601 02800 000018805507

Il versamento, valido fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, non è dovuto in caso di non esercizio, per l'anno solare, dell'attività di ricerca e raccolta.

Chi fosse interessato ad approfondire l'argomento può richiedere al Settore Foreste i seguenti manualetti:

a) "Il tartufo: piccola guida alle norme, alle procedure, ai servizi"

b) " La Toscana dei tartufi"


Rif. 66059