La L.R. n. 56/2009 ha introdotto nella L.R. 66/2005 l'art. 17 septies inerente l'esercizio dell'attività di ittiturismo.
In particolare il primo comma prevede che:
- l'imprenditore che intende esercitare l'attività di ittiturismo deve presentare al Comune di appartenenza, tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) una dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell'art. 19 della Legge n.241/1990.
Il terzo comma dell'art. 17 septies prevede inoltre:
- che la modulistica per la presentazione della DIA sia approvata dal Dirigente della competente struttura regionale.
Il responsabile del Settore Produzioni Agricole Zootecniche dell'amministrazione regionale ha predisposto tale
modulistica che è stata approvata con
Decreto dirigenziale n. 61 del 15/01/2010.