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Persone giuridiche private



La personalità giuridica si ottiene con l’iscrizione al registro delle persone giuridiche. La tenuta dei registri è affidata alla prefettura (per gli enti che operano sul territorio nazionale) e alla regione (per gli enti che operano all’interno di una sola regione). La persona giuridica si può configurare come Associazione, Fondazione e altre istituzioni di carattere privato. Nell’Associazione prevale l’elemento personale mentre nella Fondazione quello patrimoniale. Le associazioni possono anche esistere come associazioni di fatto mentre le fondazioni, per svolgere la loro attività istituzionale, non possono prescindere dall’ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.
Normativa: in attuazione al DPR 10 febbraio 2001 n.361 ("Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto") la Regione Toscana ha adottato la L.R. 19/2001.
Con DPGR 17 luglio 2001 n.31/R "Regolamento di attuazione della L.R. 24 aprile 2001, n.19 in materia di persone giuridiche" si è provveduto a disciplinare nel dettaglio la materia delle persone giuridiche e l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle persone giuridiche di cui all'art. 7. comma 1 del sopra citato DPR n.361/2000.

Consultazione dell'elenco delle persone giuridiche private


Direzione Generale della Presidenza

Area di coordinamento attività legislative e giuridiche. Settore attività legislativa e giuridica I.
Piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze
Dirigente Responsabile: Daniela M. M. Cadoni
Referenti: Beatrice Bartalesi tel. 055.4384852, Alessandro Bonanni tel. 055.4384879,
Francesca Gargano tel. 055.4384851
Fax: 055.4384806
e-mail
: persone.giuridiche@regione.toscana.it
Orario apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9 - 13; il pomeriggio solo su appuntamento

Normativa:
Codice Civile (libro I, titolo II) ►►
D.P.R. n.361/2000 ►►
L.R. 19-2001 ►►
Regolamento 31/R-2001 ►►

Procedimenti Amministrativi:
• Riconoscimento persone giuridiche private. Iscrizione nel registro regionale ►►
• Approvazione modifiche atto costitutivo e statuto persone giuridiche private. Iscrizione nel registro regionale ►►
• Estinzione persone giuridiche private ►►
Attività Amministrative:
• Iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private di atti non comportanti modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto (cariche sociali/sedi) ►►
• Rilascio certificazioni inerenti persone giuridiche private ►►

 

Si ricorda, ai sensi dell'art. 8 D.P.G.R. 17 luglio 2001 n.31/R, il termine di 15 gg dall'accettazione della carica per provvedere alla richiesta di iscrizione di variazione della composizione dell'organo di amministrazione.


Rif. 247705