Tutti i tributi regionali: guida a pagamento, modulistica, contenzioso, glossario e altri dettagli
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Tributi regionali
Tassa automobilisticaConsulta la guida al pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) "
Cosa fare per pagare la tassa automobilistica: come, quando e quanto pagare" - vedi anche
Guida alla tassa automobilisticaTasse sulle concessioni regionali - Caccia (esercizio venatorio) e PescaIrap - Imposta regionale attività produttive - vai alla
Guida all'Irap
Addizionale regionale all'IRPEFImposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba)Tassa regionale per il diritto universitario e tassa per l'abilitazione all'esercizio della professioneTributo speciale sui conferimenti in discaricaAddizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile (ex ARISGAM)
Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibileTariffa fitosanitariaCompartecipazione regionale all'IVA
Compartecipazione accisa sulla benzinaTasse sulle concessioni regionali - Caccia (esercizio venatorio) e Pesca
Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle Regioni nell’esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli di competenza dello Stato.
Esse sono mutuate dalla normativa disciplinante le tasse sulle concessioni governative in base alla quale i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative.
L'istituzione di queste tasse è avvenuta con L. n. 281/70 e la L.R. n. 2/1971 ne ha recepito i principi.
L’elenco a cui si fa riferimento per le tasse di concessione regionale è mutuato da quello statale di cui al D.Lgs. n.230/'91.
Con la L.R. n. 43/1999 la Regione Toscana prevede la cessazione dell’applicazione delle tasse di concessione regionale con eccezione delle voci relative all’
esercizio della caccia e all’
esercizio della pesca.
Una serie di voci di tariffa (art. 1 L.R n. 43/99) cessano a far data dal 1 gennaio 2000, una seconda parte (art. 2 L.R 43/99) cessano a far data dal 1 gennaio 2001.
Caccia (esercizio venatorio)Gli
importi e modalità di pagamento e le
richiesta di rimborso della tassa per esercizio venatorio
Per i processi verbali e scritti difensivi in materia di esercizio venatorio
consultare la guida al
contenzioso tributarioContatti INFO: A. Severino Tel. 055- 438.5418 (atti di accertamento e rimborsi) - Fax. 055 4383118.
PescaRichiesta di rimborso delle tassa per esercizio della pesca dilettantistica
Contatti INFO: A. Severino Tel. 055- 438.5418 (atti di accertamento e rimborsi) - Fax. 055 4383118.
Irap - Imposta regionale attività produttive
L’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano del tributo regionale sulle attività produttive dà una prima attuazione alle esigenze di decentramento del prelievo dello Stato alle regioni e di semplificazione del sistema tributario, nel rispetto del limite dell’invarianza del gettito complessivo.
Sotto il profilo del decentramento, la legge attribuisce alle regioni e alle province autonome significativi poteri normativi da attuarsi con leggi regionali, delegando loro l’esercizio della podestà tributaria in materia di applicazione del tributo, di misura delle aliquote, ecc..
In Toscana la normativa è stata recepita con la
L.R. 32/2000.
La Regione Toscana ha esercitato la facoltà di manovra fiscale in materia Irap disponendo agevolazioni per alcune categorie di contribuenti attraverso
propria specifica normativa a partire dal 2001.
Consulta le
aliquote base, le agevolazioni e le maggiorazioni per l'anno d'imposta 2008Addizionale regionale all'IRPEF
Fra le novità introdotte dal
d.lgs. 15/12/97 n. 446 vi è anche l'istituzione - all'
art.50 "
Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" - dell'addizionale regionale all'IRPEF.
Sono
obbligati al pagamento di tale addizionale tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato per i quali, nell'anno di riferimento risulta dovuta l'IRPEF dopo aver scomputato tutte le detrazioni d'imposta agli stessi riconosciute.
La Regione a favore della quale deve essere effettuato il versamento è quella in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.
L'
importo dovuto per addizionale regionale è determinano applicando l'aliquota stabilita dalla Regione in cui il contribuente è residente, al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell’IRPEF stessa.
L'addizionale regionale potrà essere fissata da ciascuna Regione con proprio provvedimento fino all’aliquota massima dell’1,4%.
Va precisato che per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale era stabilita, per tutto il territorio nazionale, nella misura dello 0,50 per cento. Il
comma 1, dell’
articolo 3 Aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e rideterminazione delle aliquote erariali" , del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 ha stabilito che a decorrere dall’anno 2000 le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF dello 0,5% (minima) e dell’1% (massima) sono elevate rispettivamente allo 0,9% e all’1,4%.
Per il 2012, per i contribuenti toscani l’aliquota dell’addizionale è pari all'1,23%.
Relativamente ai
redditi di lavoro dipendente ed a quelli a questi assimilati, l'addizionale è liquidata dai sostituti di imposta all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattenuta in un numero massimo di undici rate a partire dal mese successivo a quello di effettuazione del conguaglio (
articolo 3 del
decreto legislativo n. 506/1999).
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto prima del termine del 31 dicembre e del conseguente conguaglio in corso dell'anno, l'aliquota da applicare deve essere determinata con riferimento alla Regione in cui il prestatore ha la residenza all'atto delle operazioni di conguaglio. L'importo dell'addizionale trattenuta deve essere certificato nel modello CUD dal sostituto d'imposta.
Per i soggetti obbligati alla redazione del
modello unico di dichiarazione, l’addizionale è liquida in sede di dichiarazione e versata nei termini e con le modalità -
modello F24 - previsti per l’IRPEF con
"codice regione" 17.
Per il versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo, sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 nonché sui trattamenti pensionistici erogati dai medesimi soggetti parte dei citati soggetti si rimanda a quanto previsto dal
decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 Marzo 1998.
Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba, solo per annualità 2012)
L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione è istituita dalla Regione Toscana con
legge regionale 15 novembre 2011 n. 58 “
Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale di protezione civile)”, modificata con la
legge finanziaria 2012 (legge regionale n. 66 del 27/12/2011).
Periodo d’imposta: 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012Soggetti passivi: obbligati al pagamento dell’imposta regionale sono il concessionario o il titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio della Regione Toscana o, per sua delega, la società petrolifera che ne sia unica fornitrice ( art. 3, comma 1, L.R. 58/2011)
Base imponibile: la base imponibile è costituita dai quantitativi di benzina fatturati mensilmente per impianto di distribuzione previsti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministro delle Finanze del 30 luglio 1996 (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione).
Misura dell’imposta: la misura dell’imposta è determinata, per l’anno 2012, in euro 0,05 per litro di benzina.
Quando pagare: l’imposta regionale sulla benzina deve essere versata mensilmente alla Regione entro il mese successivo a quello di riferimento, con rate a conguaglio.
Periodo transitorio: per i versamenti di gennaio 2012 e febbraio 2012, il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2012 unitamente alla mensilità di marzo 2012 (art. 3, comma 5 ter, L.R. 58/2011, modificata dalla L.R. 66/2011).
Come pagare: i versamenti mensili a conguaglio devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:
1) bollettino di conto corrente postale n 1003018247 intestato a Regione Toscana, Tesoreria Regionale, Imposta Regionale sulla Benzina, indicando nella causale codice ditta, mese e anno a cui si riferisce il pagamento;
2) bonifico su c/c postale IBAN IT61D0760102800001003018247 da effettuarsi inderogabilmente entro l'ultimo giorno utile per il pagamento, facendo fede, ai fini dell'osservanza dei termini di scadenza previsti per legge, la data dell'operazione e non la valuta. La causale deve essere la seguente:
IRBA - Codice Ditta......... Mese: ........ Anno: ........
3) bonifico bancario sul c/c di Tesoreria Regionale n. 940025.85 (
codice IBAN: IT13M0103002818000094002585) aperto presso il Monte dei Paschi di Siena Agenzia 17, Via di Novoli, Firenze da effettuarsi inderogabilmente entro l'ultimo giorno utile per il pagamento, facendo fede, ai fini dell'osservanza dei termini di scadenza previsti per legge, la data dell'operazione e non la valuta. La causale deve essere la seguente:
IRBA - Codice Ditta......... Mese: ........ Anno: ........
Copia della ricevuta bancaria di esecuzione del bonifico deve essere inviata all'attenzione del Settore Tributi e Sanzioni via fax al numero 055-4383118 o tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail
impostabenzina@regione.toscana.it
Nel caso di versamenti cumulativi effettuati dalle compagnie petrolifere su delega degli impianti di cui sono uniche fornitrici di carburante, le stesse devono comunicare al settore "Tributi e sanzioni" il dettaglio delle voci che compongono l'importo totale (impianto distribuzione, quantità di benzina assoggettata all'imposta ed il relativo importo).
La comunicazione potrà avvenire o a mezzo fax al numero 055-4383118 all'attenzione del Settore Tributi e Sanzioni o tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail impostabenzina@regione.toscana.it
Comunicazione datiEntro il 31/03/2012, i soggetti passivi (concessionario o titolare dell’autorizzazione dell’impianto o per sua delega, la società petrolifera unica fornitrice) sono tenuti a presentare alla Regione Toscana una comunicazione che contenga i seguenti dati:
a) ragione sociale, partita iva o codice fiscale e sede del soggetto obbligato al pagamento;
b) qualità del soggetto ( concessionario, titolare dell’autorizzazione o società petrolifera);
c) codice ditta;
d) estremi dell’eventuale atto negoziale tra il concessionario o il titolare dell’autorizzazione e la società petrolifera unica fornitrice.
Tale comunicazione potrà essere
inviata, unitamente all’eventuale copia della delega con la società petrolifera,
tramite:
-
PEC, posta elettronica certificata ( se possessori di indirizzo di posta elettronica certificata) all' indirizzo
regionetoscana@postacert.toscana.it; -
posta elettronica all’indirizzo
impostabenzina@regione.toscana.it-
posta ordinaria indirizzata a Regione Toscana,
settore Tributi e sanzioni, Via di Novoli, 26, 50127 FIRENZE;
-
fax al n. 055-438.3118 indirizzato a Regione Toscana,
settore Tributi e sanzioni.
Scarica il
fac-simile per la comunicazione datiDichiarazioneAi sensi del D.M. 30 luglio 1996, i soggetti passivi sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Dogane di competenza la dichiarazione annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello a
cui la dichiarazione stessa si riferisce.
SanzioniIn caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta entro il termine previsto dalla legge, si applica la sanzione amministrativa pari al 75% dell’imposta non versata ai sensi dell’articolo 3, comma 13 della L. 549/1995, oltre agli interessi moratori di legge.
Conatti INFO: J. Geroni, tel. 055 438.3762 - P. Gigli, tel. 055 438.5367
Fax: 055-438.3118 - E-mail:
impostabenzina@regione.toscana.itTassa regionale per il diritto universitario e tassa per l'abilitazione professionale
Tassa regionale per il diritto allo studio universitarioRiferimenti normativi: "Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione"
L.R. 3 gennaio 2005, n. 4
Gli studenti immatricolati o iscritti ai corsi di studio di ciascun anno accademico degli istituti di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. n. 4/2005, compresi i corsi di studio che si svolgono presso sedi o sezioni decentrate o distaccate anche fuori regione, sono tenuti al pagamento alla Regione Toscana della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominata "
tassa regionale", istituita con
legge n. 549/1995 art. 3 comma 20.
Il gettito derivante dalla tassa regionale è interamente destinato alla concessione delle borse di studio e dei prestiti di onore (art. 1, comma 2 della L.R. n. 4/2005).
La tassa regionale,
artt. 3 e 4 della L.R. n. 4/2005 è versata alle Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario.
Le modalità di versamento della tassa regionale sono stabilite dalle Aziende d'intesa con le rispettive Università
EsoneriPer alcune categorie di studenti è previsto l'esonero dal pagamento della tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e iscrizione. (
art. 6 della L.R. n. 4/2005).
Tassa di abilitazione all'esercizio professionaleLa tassa di abilitazione all'esercizio professionale è dovuta da coloro che, essendo provvisti di titolo accademico in una università avente sede in Toscana, conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale (art. 11 L.R. 3 gennaio 2005, n. 4).
L'importo è determinato in euro 103,00. Il bollettino di c.c. postale da utilizzare è il n. 14303507 intestato a: Regione Toscana - Diritti Universitari Diversi - Servizio Tesoreria
Contatti INFO: A. Severino Tel. 055- 438.5418 (rimborsi per tassa di abilitazione) - Fax: 055-4383118
Tributo speciale sui conferimenti in discarica
Riferimenti normativi: legge n. 549/1995 art. 3 commi dal 24 al 40 recepita dalla Regione Toscana con L.R. 29/07/1996, n. 60 e successive modifiche.
Il tributo speciale per i conferimenti in discarica è stato istituito per finalità prevalentemente ecologiche quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero degli stessi, di materia prima e d’energia.
Il tributo, entrato in vigore
dal 1 gennaio 1996, si applica a tutti i rifiuti solidi e ai fanghi così detti palabili, conferiti in discarica e agli inceneritori senza recupero d’energia.
Soggetto passivo del tributoE' il gestore dell’impianto di smaltimento, con l’obbligo di rivalsa su chi effettua i conferimenti.
Sono
assoggettati al tributo anche coloro che esercitano attività di discarica abusiva e coloro che abbandonano, scaricano, depositano in modo incontrollato rifiuti. Per le discariche abusive coobbligati in solido al pagamento del tributo e delle relative sanzioni, sono il proprietario del terreno in cui insiste la discarica e l’utilizzatore della stessa.
Per gli abbandoni, scarichi, depositi il proprietario ha solo l’obbligo del ripristino ambientale.
La misura del tributo
E' determinata moltiplicando l’ammontare dell’imposta, prevista per ogni tipo di rifiuto, per il quantitativo, espresso in tonnellate, dei rifiuti conferiti per un coefficiente di correzione. Ai fini del calcolo del tributo si tiene conto anche delle frazioni di tonnellata fino a tre decimali.
L’ammontare dell’imposta è fissato con legge regionale per l’anno successivo, salvo proroga automatica delle aliquote in vigore.
Il coefficiente di correzione deve essere determinato con decreto del Ministero dell’Ambiente; attualmente, in assenza di tale decreto, è assunto pari ad 1.
Aliquote in vigore dal 1 gennaio 2012 per tipologia di rifiuti A1, A2, B1,B2, B3, C1, C2, D1, D2, E1 - TABELLA 1
Aliquote in vigore dal 2008 per rifiuti urbani e assimilati per percentuali di raccolta differenziata effettuata dai Comuni - TABELLA 2
Consulta i codici CER - TABELLA 3
I versamenti
I versamenti sono trimestrali e devono essere effettuati dal gestore, entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare nel quale sono state compiute le operazioni di deposito(30/4 per il I trimestre, 31/7 per il II trimestre, 31/10 per il III trimestre e 31/1 per il IV trimestre), con
bollettino di c/c/p n. 12222576 oppure
tramite bonifico su c/c postale Iban: IT 36 D 07601 02800 000012222576 intestato a Regione Toscana – Tesoreria Regionale Trib. Speciale deposito in discarica rifiuti solidi.
Dichiarazione annuale entro il 31 gennaio
Entro il 31 gennaio d’ogni anno il soggetto passivo deve trasmettere alla Regione una dichiarazione in triplice copia, contenente i dati anagrafici del gestore e dell’impianto, un riepilogo dell’attività svolta e dei pagamenti effettuati nell’anno di riferimento.
Per la presentazione della dichiarazione
deve essere utilizzato il modello dichiarazione - pagina 1 e
scheda di dichiarazione annuale del tributo speciale - pagina 2 approvato dalla Regione con decreto dirigenziale n. 5436 del 20/11/2008 e successivamente modificato con
decreto n. 5608 del 23/11/2010. Il mancato utilizzo, di tale modello equivale alla mancata presentazione della dichiarazione stessa.
Sanzioni
Impianti autorizzati:
dichiarazione non presentata o presentata oltre il termine sanzione da 103,00 € a 516,00 €. Mancata registrazione delle operazioni di conferimento sanzione dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all’operazione. Omesso insufficiente o tardivo versamento del tributo sanzione del 30% del tributo non versato o tardivamente versato.
Discariche abusive:
poiché risultano commesse tutte le violazioni di cui sopra, si applica la somma di tutte le sanzioni per gli impianti autorizzati, nonché la sanzione pari a tre volte, l’ammontare del tributo evaso.
Abbandono scarico o deposito rifiuti: sanzione pari a tre volte il tributo, determinato sul quantitativo di rifiuti abbandonati.
Atti impositivi e sanzionatori: possibilità difensive
Le violazioni di cui sopra sono contestate con apposito atto dirigenziale notificato all'interessato in cui sono specificate le sanzioni amministrative dovute. Se la violazione comporta il recupero del tributo totalmente o parzialmente evaso, si applicano gli interessi moratori (nella misura del 2,5% fino al 30/06/03 e nella misura del 1,375% dal 1/07/03) per ogni semestre compiuto compreso tra la data della violazione e la data dell’accertamento.
Per le possibilità difensive esercitabili a fronte di atti impositivi e/o sanzionatori consultare la
guida del contenzioso tributario
Rimborsi
Se il gestore di un impianto ha commesso errori nell’applicazione del tributo o comunque ha pagato in eccesso, ha la possibilità di operare conguagli nei trimestri successivi dello stesso anno d’imposta. Non è consentito fare conguagli in anni d’imposta diversi. E’ comunque sempre possibile presentare istanza di rimborso su modelli predisposti (vai alla
pagina con il modello di rimborso).
INFO: S. Pini Tel. 055-438.3449
Fax. 055 4383118.
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile (ex ARISGAM)
Soggetti passiviObbligati al pagamento dell'addizionale regionale sono i soggetti tenuti al pagamento dell'accisa sul gas naturale, elencati dall'art. 26 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, fra i quali:
1. i soggetti che fatturano il gas naturale ai consumatori finali;
2. i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
3. i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;
4. i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.
L 'imposta regionale sostitutiva è dovuta dalle utenze esenti dall'imposta erariale di consumo.
TariffeLe tariffe per metro cubo in vigore per la Regione Toscana per l'anno 2012, stabilite con l'art. 8 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 67, sono riportate nella tabella."
Aliquote addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile (ex ARISGAM) per il 2012", ai sensi dell'art. 8 della L.R. 21/12/2007 n. 67.
N.
B.: Le tariffe regionali resteranno in vigore fino ad emanazione da parte della Regione di specifiche disposizioni di variazione.
Quando pagareL'ARISGAM deve essere pagata con:
1.
rate di acconto mensili, calcolate sulla base dei consumi dell'anno solare precedente, da versare entro la fine di ciascun mese;
2.
versamento a conguaglio, calcolato sulla base della dichiarazione annuale, da effettuarsi entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione. Nel caso in cui dalla dichiarazione annuale risulti un credito, questo può essere compensato con l'importo della rata di acconto di marzo, e nel caso di incapienza con i successivi versamenti di acconto.
Come pagareI versamenti in acconto e a conguaglio devono essere effettuati in una delle seguenti modalità:
a)
bollettino di c.c.p. n
. 27748508 intestato a Regione Toscana, Tesoreria Regionale, indicando nella causale il mese di competenza;
b)
bonifico su c/c postale IBAN IT 11 B 07601 02800 00027748508, indicando nella causale il mese di competenza;
c)
bonifico bancario sul c/c della Tesoreria Regionale n. 940025.85 presso Monte dei Paschi di Siena Agenzia 17, Via di Novoli, Firenze
IBAN IT 13 M 01030 02818 000094002585, indicando nella causale il mese di competenza.
Nel caso di pagamento a mezzo bonifico postale o bancario, questo deve essere effettuato inderogabilmente entro l'ultimo giorno utile per il pagamento, facendo fede, ai fini dell'osservanza dei termini di scadenza previsti per legge, la data dell'operazione e non la valuta.
Copia della ricevuta di esecuzione del bonifico deve essere inviata via fax al numero 055-4383118, alla cortese attenzione del Settore Tributi e Sanzioni.
CauzioneAi sensi dell'art. 12, primo comma, D.Lgs. 21/12/1990 n. 398, i soggetti tenuti al pagamento dell'Addizionale Regionale devono prestare alla Regione una cauzione, pari ad un dodicesimo dell'imposta annua dovuta. Sono esonerati da tale obbligo le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici ed i soggetti ai quali sia stata concessa l'esenzione dall'obbligo di prestare la cauzione relativamente all'accisa.
La cauzione deve essere pagata in una delle seguenti modalità:
a)
bollettino di c.c.p. n.
1503 intestato a Regione Toscana - Tesoreria Regionale,
b)
bonifico su c/c postale IBAN IT 20 Y 07601 02800 000000001503, indicando nella causale "
cauzione Arisgam" e inviando all'ufficio sotto indicato, anche via fax, copia di tale versamento.
In alternativa è possibile adempiere a tale obbligo attraverso prestazione di apposita fideiussione bancaria, con gli stessi obblighi di comunicazione all'ufficio: Regione Toscana - Direzione generale Organizzazione e risorse, Area di coordinamento Risorse finanziarie - settore Tributi e sanzioni, via di Novoli 26, 50127 Firenze
DichiarazioneAi sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 398/1990 copia della dichiarazione annuale di consumo presentata alle competenti Agenzie delle Dogane, ai fini dell'accisa, deve essere trasmessa alla Regione Toscana tramite:
- PEC, posta elettronica certificata (se possessori di indirizzo di posta elettronica certificata) all' indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- posta ordinaria indirizzata a Regione Toscana, settore Tributi e sanzioni, Via di Novoli, 26, 50127 FIRENZE.
Si sottolinea, inoltre, che ogni notizia rilevante ai fini di una corretta gestione del tributo, quali inizio e cessazione attività di erogazione, fusioni, incorporazioni, variazioni indirizzo sede legale, ecc..., deve essere comunicata all'ufficio suddetto utilizzando le stesse modalità.
SanzioniAi sensi dell'art. 50 del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e dell'art. 10 della L. R.31/2005 sono punite con l'applicazione di una
sanzione amministrativa le seguenti ipotesi:
1. omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate di acconto o del versamento a conguaglio: sanzione pari al 30% del tributo non versato o versato in ritardo;
2. omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale: sanzione da Euro 258 a Euro 1549.
Atti impositivi e sanzionatori: possibilità difensiveLe violazioni indicate sono contestate con apposito atto dirigenziale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2005, nel quale sono indicate, oltre all'eventuale recupero del tributo evaso, le sanzioni applicate.
Possibilità difensive esercitabili a fronte di atti impositivi e/o sanzionatori
INFO: P.Gigli -Tel. 055 438.5367 .
Fax: 055-438.3118
Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile
L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, è stata istituita ai sensi dell'
art. 2 della
legge n. 281/1970 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario", con
L.R. n. 2/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione", modificata dalla
legge regionale n. 71 del 20/12/2004 "Legge finanziaria per l'anno 2005".
Soggetto passivo dell'imposta: il titolare della concessione.
Termini di pagamentoL'imposta deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno di pagamento del canone di concessione (art. 2 della L. R. n. 2/1971 come modificato dall'art. 7 della
legge regionale n. 71/2004Tale imposta è applicabile alle seguenti concessioni:
Concessioni per l'esercizio e coltivazione di miniere dello StatoL'imposta regionale è commisurata al 100% del canone di concessione (
L.R. n.8/1984).
Il
pagamento sia del canone che dell'imposta regionale deve essere effettuato sul bollettino di conto corrente postale n. 1503 intestato a "
Regione Toscana-tesoreria regionale", facendo attenzione ad indicare sulla casuale del versamento quanto è la quota di canone e quanto quella del tributo.
Per informazioni: C. Paladini tel. 055 4383847, E. Bagnato, tel. 055-438.3071; fax: 055.438.3118
Concessione di aree di demanio marittimo
L'imposta sulle concessioni dei beni del demanio marittimo è stabilita nella misura del 15% del canone statale di concessione (misura prevista dalla
legge regionale n. 85/1995 e
art. 4 L.R. n.43/2002). Il pagamento dell'imposta è stato disposto sin dal 1970 (L. n.281/1970) ma il primo anno di esigibilità dell'imposta è il 1998 (
art. 10 L. n. 449 del 27/12/1997).
Il
pagamento dell'imposta regionale è da effettuarsi tramite
c.c. postale n. 11899580 oppure tramite bonifico su c/c postale Iban: IT 70 J 07601 02800 000011899580 intestato a "Regione Toscana -Tesoreria regionale", con
causale "Imposta regionale concessioni del demanio marittimo",
indicando l'anno di imposta a cui si riferisce il pagamento e
l'ente che ha rilasciato la concessione (esempio: Comune di ....; Capitaneria di Porto di ....; Autorità Portuale di ......) (L.R. 85/1995)
Per informazioni: C. Paladini tel. 055 4383847, E. Bagnato, tel. 055-438.3071; fax: 055.438.3118
Enti preposti al rilascio delle concessioni del demanio marittimo:
modello da utilizzare annualmente per l’invio alla Regione Toscana dei dati relativi ai concessionari,
tramite PEC ( posta elettronica certificata) all' indirizzo all' indirizzo
regionetoscana@postacert.toscana.it
La
trasmissione dei dati dei concessionari deve avvenire
entro il 30 aprile dell’anno successivo al rilascio della concessione, come stabilito dal decreto dirigenziale n. 1101/2005 "
Determinazione dei termini e modalità di trasmissione alla Regione dei dati relativi alle concessioni demaniali marittime da parte degli enti competenti al loro rilascio" che approva lo
schema dei dati necessari per l’esercizio dell’attività di controllo ed accertamento sull'imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato.
Tariffa fitosanitaria
Gli operatori professionali iscritti al Registro ufficiale dei produttori (Rup), autorizzati all'esercizio dell'attività di produzione, commercializzazione ed importazione da Paesi terzi di vegetali e dei prodotti vegetali, e operatori autorizzati all’uso del passaporto delle piante, sono tenuti al
pagamento annuale della tariffa fitosanitaria prevista dal
decreto legislativo n. 214/05 e succ. mod. "
Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".
Ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, i soggetti interessati sono tenuti al
versamento della tariffa fitosanitaria all’ARPAT per le attività indicate e nelle misure previste nell’
allegato XX del medesimo decreto, come modificato dal decreto 12 aprile 2006 "
Modifica dell’allegato XX del decreto legislativo n. 214/2005"
L'allegato XX descrive le tariffe per:
- controlli all'importazione-
controlli all'esportazione-
rilascio delle autorizzazioni e controlli alla produzione ed alla circolazioneVedi anche pagina dedicata
Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana:
Termini di versamento della tariffa fitosanitaria Il pagamento della tariffa fitosanitaria va effettuato
entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno ed ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno - vedi anche pagina
Scadenze per il pagamento della tariffa fitosanitaria.
La tariffa fitosanitaria è versata su
conto corrente bancario intestato alla Regione Toscana
Iban: IT 13 M 01030 02818 000094002585 indicando in
causale "
Tariffa fitosanitaria - anno ....... e PIVA/C.F. (della ditta)".
Se vengono pagate
annualità precedenti a quella del 2012, deve essere inviata anche copia del versamento via fax allo 055-438.3118 (Settore Tributi e Sanzioni).
L’
attestazione del pagamento deve essere
conservata e mostrata agli ispettori fitosanitari in caso di controllo.
In sede di
prima applicazione del decreto del 12 aprile 2006 (pubblicato sulla G.U. il 04/07/2006), il termine ultimo per il versamento della tariffa fitosanitaria per l’annualità 2006 è fissato al 2 ottobre 2006.
Recupero della tariffa fitosanitaria (per omessi, tardivi, insufficienti versamenti della tariffa fitosanitaria)
La Regione Toscana è l’ente competente al recupero delle somme dovute a titolo di tariffa fitosanitaria ed all’irrogazione delle sanzioni tributarie previste dall’articolo 11, comma 17 bis, Lr. 57/200 e successive modifiche.
A tali fini si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).
INFO: tel. E.Bagnato 055-438.3071 – C.Paladini 055-438.3847 – Fax: 055-438.3118 (per atti di accertamento su recupero tariffa fitosanitaria)
Per informazioni sulla tariffa fitosanitaria, che non siano relative agli atti di accertamento emessi per il recupero della tariffa fitosanitaria, rivolgersi ai recapiti presenti nella pagina del
Serviizio fitosanitario: Dove siamo Riferimenti normativi-
Legge regionale n. 64/2011 Disciplina fitosanitaria della produzione e della commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali
-
Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 - Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. (allegato)
-
Decreto ministeriale 12 aprile 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 04 luglio 2006):
Modifica dell’allegato XX del D.Lgs. del 19/08/2005: scarica
allegato XX aggiornato -
Legge regionale 6 aprile 2000, n. 57 "Disciplina fitosanitaria della produzione e della commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali (allegato)
-
Legge regionale 57/2000 abrogataCompartecipazione regionale all'IVA
A decorrere dall’anno 2001 è stata istituita una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario al gettito erariale dell’IVA (
art.2 del decreto legislativo n. 56/2000).
Questo è dovuto al fatto che lo stato ha soppresso dal 2001 alcuni trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario, tra i quali spiccano quelli destinati al finanziamento del sistema sanitario regionale (
art. 1 del decreto legislativo n. 56).
La perdita di entrata dovuta alla soppressione dei trasferimenti suddetti viene compensata non solo dalla compartecipazione regionale all’IVA ma anche con l’aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF e con l’aumento della compartecipazione regionale all’accisa sulle benzine.
La compartecipazione all’IVA è fissata per ciascun anno nella misura del 38,55 per cento del gettito complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e all’Unione europea.
L’importo è attribuito alle regioni utilizzando come riferimento la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall’ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili.
Tale compartecipazione viene di fatto ripartita tra le regioni secondo determinati criteri che da un lato applicano la solidarietà interregionale e , d’altro lato, considerano oggettivamente la situazione di ogni singola regione per dimensione geografica, spesa sanitaria e capacità fiscale.
Laddove l’IVA necessaria ad una regione risulti inferiore all’IVA spettante sulla base dei consumi pro-capite, scatterà la solidarietà interregionale che consente l’attingimento dall’apposito fondo, che è alimentato, viceversa, dalle regioni con surplus di IVA.
Nel primo anno di assegnazione della compartecipazione regionale all'IVA, la Regione Toscana avrà un’IVA propria maggiore delle necessità di copertura dei trasferimenti soppressi e contribuirà a riversare l’eccedenza al fondo di solidarietà.
Info: S. Fedeli Tel. 055.438.3440; Fax. 055.438.3118
Compartecipazione accisa sulla benzina
Nell’anno 1993 sono stati sottoposti ad accisa alcuni prodotti tra cui la benzina.(D.L. 30 agosto 1993, n.331 convertito con modificazioni in L. 29 ottobre 1993, n.427).
Per "
accisa" si intende l’imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo.
Obbligato al pagamento dell’accisa sulla benzina è il titolare dell’impianto in cui viene fabbricata, trasformata o detenuta la benzina.
Il
gettito è di competenza statale ma le regioni hanno una compartecipazione che fino al 31/12/2000 è stata pari a 242 L/l, dal 1 gennaio 2001 è pari a 250 L/l. (art 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56). Questo aumento è dovuto al fatto che lo Stato ha soppresso alcuni trasferimenti a favore delle regioni a statuto ordinario in particolare quelli per il finanziamento della spesa sanitaria, sia di parte corrente che in c/capitale. Tale compartecipazione ha quindi lo scopo di coprire in piccola parte la soppressione di tali trasferimenti.
Info: S. Fedeli Tel. 055.438.3440; Fax. 055.438.3118