Elezioni
Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - Il voto in Toscana

Speciale elezioni regionali 2015

Speciale elezioni regionali 2015
Regionali 2015, istruzioni per l'uso
Una sola scheda ma due voti: uno per il presidente, il secondo per una delle liste. Due voti che possono essere anche disgiunti, come già cinque anni fa.
Sulla scheda ci saranno a sinistra le liste di circoscrizione (tredici, una per provincia ma quattro a Firenze) - con l'elenco di tutti i candidati solo da spuntare per indicare l'eventuale doppia preferenza di genere - e a destra i candidati presidenti.
Ogni partito deve indicare un candidato presidente, fino tredici liste di candidati consiglieri (una per circoscrizione, ma ne bastano nove) e un'eventuale ma non obbligatorio listino regionale di tre candidati, che saranno i primi ad essere eletti in base ai voti raccolti dal partito.
Il voto disgiunto
Il voto ad una lista automaticamente si trasferisce al candidato presidente. Se invece un elettore indica solo il candidato presidente, il voto non andrà a nessuno dei partiti o dei movimenti che lo sostengono. E' possibile anche votare il candidato presidente di uno schieramento e un partito di una diversa coalizione (il cosiddetto "voto disgiunto").
Tornano le preferenze
A differenza di cinque anni fa gli elettori potranno indicare una preferenza per i candidati consiglieri oppure due, un uomo e una donna. I consiglieri eventualmente nominati assessori dovranno dimettersi e saranno sostituiti dai primi non eletti.
Ballottaggio, una novità
Si vota con la possibilità di un turno di ballottaggio, da svolgersi a distanza di due settimane nel caso nessun candidato presidente raccolga almeno il 40 per cento dei voti validi: un'eventualità che nel 2010 non c'era. Al ballottaggio si presentano i due candidati più votati. Cinque anni fa Enrico Rossi, presidente uscente, raccolse al primo turno il 59,7 per cento dei voti.
Da 23 a 26 seggi allo schieramento vincente
La legge elettorale toscana prevede una soglia di sbarramento, che è cambiata rispetto a cinque anni fa. Potranno così sperare di avere un rappresentante in consiglio comunale solo i partiti che raccolgono più del 5% dei consensi in tutta la regione o, se parte di una coalizione, se la stessa ha superato il 10 per cento e le singole liste il 3 per cento.
Se il presidente eletto ottiene più del 45% dei voti, la coalizione che lo sostiene avrà diritto ad almeno al 60 per cento dei quaranta seggi in palio (ovvero 24); se il presidente eletto raccoglie tra il 40% e il 45%, la coalizione che lo sostiene avrà diritto a 23 seggi. Se i seggi ottenuti sono di meno, scatta il premio di maggioranza: se sono già di più, li mantiene.
Se la coalizione vincente raccogliesse più del 65 per cento dei voti (ovvero 26 seggi), scatta al contrario la soglia di garanzie per le minoranze, che complessivamente hanno diritto ad almeno 14 seggi. Ognuna delle tredici circoscrizioni ha diritto all'elezione di almeno un consigliere.
- Sette candidati presidente e nove liste
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Altre informazioni utili
- Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale - Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 e successive modifiche - Scheda illustrativa
- Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana - Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74
- Predisposto il sistema informativo per la raccolta e diffusione dei dati relativi alle elezioni regionali del 31 maggio 2015 - comunicato
Per Presidenti e componenti gli Uffici elettorali di sezione
Per le Amministrazioni
- Le novità della legge elettorale e il ruolo dei Comuni [formato .ppt]
- Le modalità di trasmissione e diffusione dei dati elettorali [formato .pdf]
- Video tutorial - Applicazione per l'acquisizione dei dati elettorali [formato .mp4]
- Criteri e modalità del rimborso ai comuni per le spese relative alle elezioni regionali del 2015 - Delibera n. 294 del 23 marzo 2015