Pesca e Acquacoltura
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Comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa in mare (comunicazione obbligatoria)
Comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa in mare (comunicazione obbligatoria)
secondo quanto previsto dal D.M. 6 dicembre 2010 pubblicato sulla G.U. n. 24 del 31/1/2011
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Decreto Ministeriale, 6 dicembre 2010
scarica il Decreto Ministeriale e il modulo di comunicazione
Articolo 1
- In attuazione delle previsioni del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 in premessa citato è promossa la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare. A detti fini chiunque effettua la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare comunica l’esercizio dell’attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.
- La comunicazione ha validità triennale e contiene i dati e le informazioni di cui al modello allegato al presente decreto.
- La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata dall’interessato, anche per il tramite delle associazioni di settore, on-line attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it, ovvero presso l’Autorità Marittima.
Articolo 2
- Il pescatore sportivo o ricreativo esibisce l’attestazione dell’invio della comunicazione, di cui all’articolo 1, comma 1.
- Il pescatore sportivo o ricreativo che, al momento del controllo,non presenti l’attestazione di cui al precedente comma, deve sospendere l’attività di pesca ed effettuare entro 10 giorni dall’accertamento la comunicazione di cui all’art.1 ovvero presentare, all’autorità che ha effettuato il controllo, l’attestazione della comunicazione già effettuata.
- In materia di controllo e sanzioni si applicano le disposizioni normative vigenti.
Articolo 3
- Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, lì 6 dicembre 2010
F.to IL MINISTRO
Ultima modifica: 12/12/2012 14:05:28 - Id: 273023