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Figura del Garante

Il Garante della comunicazione da un punto di vista giuridico


La legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, recante 'Norme per il governo del territorio', prevede la partecipazione dei cittadini come fattore essenziale delle stesse funzioni di governo del territorio. Il comma 5 dell'art. 7 annovera infatti i cittadini, singoli o associati, tra i 'soggetti istituzionali' competenti alla formazione delle scelte territoriali, in coerenza con le nozioni di cittadinanza attiva e di partecipazione politica contemplate nello Statuto della Regione Toscana: i quali, proprio in virtù dei diritti e dei doveri connessi alla loro cittadinanza, «partecipano alla formazione degli strumenti della pianificazione territoriale (...)».

Inoltre, quando la legge, all'art. 5, definisce lo 'Statuto del territorio' come l'insieme delle risorse, dei beni e delle regole di cui consistono la sua identità, il suo valore e la sostenibilità del suo sviluppo, e dunque considera quello Statuto come elemento imprescindibile nella pianificazione territoriale di ogni amministrazione locale, dispone anche che ad ogni livello di governo (comunale, provinciale, regionale), vengano definiti «i percorsi di democrazia partecipata» (comma 2) mediante i quali stabilire le «regole di insediamento e di trasformazione nel territorio interessato».

Ma la partecipazione dei cittadini entra in gioco anche nella 'valutazione integrata' con cui «i comuni, le province e la Regione, ai fini dell'adozione degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'art. 9» provvedono «alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana» (art. 11, comma 1). Infatti, come prevede il comma 5 del medesimo art. 11, la Regione con «apposito regolamento (omissis) disciplina «in coerenza con la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE, i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata, ivi inclusi gli indicatori per il monitoraggio degli effetti, nonché le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione del pubblico, delle associazioni che promuovono la tutela dell'ambiente ai sensi della Direttiva europea 2003/35/CEE (Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale) e delle altre organizzazioni interessate».

E' su tale base che la legge regionale 1/2005 introduce - situandolo non a caso tra gli «Istituti della partecipazione» - il Garante della comunicazione, prescrivendo, per l'appunto quanto segue:

Capo III
Gli istituti della partecipazione


Art. 19 - Il garante della comunicazione
1. I comuni, le province e la Regione garantiscono la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento di cui al capo II del presente titolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, le province e la Regione istituiscono il garante della comunicazione, che può essere scelto all'interno ad esclusione del responsabile del procedimento o all'esterno della struttura dell'ente, nel procedimento di formazione e approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio disciplinandone, con apposito regolamento, l'esercizio delle relative funzioni.


Art. 20 - Funzioni del garante
1. Il garante della comunicazione assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo.
2. In sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, il garante provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta.
3. I comuni, le province e la Regione assicurano al garante della comunicazione la disponibilità di adeguate risorse, ai fini dell'esercizio effettivo ed efficace della relativa funzione.


Questo legame organico con la partecipazione assume particolare evidenza nella disciplina del Garante regionale della comunicazione. Il regolamento che la Regione Toscana ha emanato mediante decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 39/R, in attuazione degli articoli 19 e 20 della suddetta legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, sancisce infatti che la disciplina delle funzioni del garante della comunicazione «è finalizzata a garantire ai cittadini, singoli o associati, la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti mediante i quali si formano e assumono efficacia il Piano di indirizzo territoriale della Regione, di cui all'articolo 48 della legge regionale, e le relativevarianti, nonché gli atti del governo del territorio di competenza della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 10 della stessa legge» (art. 2 del regolamento): vale a dire piani e programmi di settore; accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati «qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi» (art. 10, comma 2 della legge 1/2005).


Massimo Morisi, Garante regionale della comunicazione nel governo del territorio

Dal 1991 è professore ordinario di Scienza dell'ammini strazione e dal 1995 presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Firenze, dopo avere insegnato nelle Università di Catania, Messina, Madrid, Parigi, Barcellona. Si è occupato di studi parlamentari, del ruolo della magistratura nei sistemi politici contemporanei, dell'evoluzione dei sistemi amministrativi nelle democrazie moderne, dei processi di formazione e messa in opera delle politiche comunitarie in materia di reti infrastrutturali, di governo e politiche locali con specifica attenzione alle modalità della valutazione e della partecipazione civica nella costruzione delle decisioni pubbliche.
E' - insieme a Paolo Caretti - coordinatore del Centro per gli Studi e le Ricerche parlamentari. E' membro del comitato scientifico del Master in analisi delle politiche pubbliche del Corep (Consorzio per la ricerca e l'educazione permanente) di Torino e del Dottorato in Scienza della politica dell'Istituto Superiore di Scienze Umane. E' stato altresì direttore del Laboratorio per il dialogo sociale e presidente del Corso di laurea in Scienze di governo e dell'amministrazione presso l'Università degli studi di Firenze. In collaborazione con le Facoltà di Agraria, Architettura, Ingegneria, Scienze politiche dell'Ateneo fiorentino e in collaborazione con l'Istituto superiore di Scienze Umane, ha promosso il master postuniversitario di secondo livello denominato 'Scuola di governo del territorio'.




Rif. 62009