Compiti
Art. 6 del regolamento di cui al DPGR 1/8/2006, n. 39/R
Compiti del garante della comunicazione
1. Il garante assicura che l'informazione ai cittadini in ogni fase di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza della Regione sia tempestiva e appropriata, in modo da rendere effettiva ed efficace la partecipazione dei cittadini al procedimento programmatorio.
2. Ai fini di cui al comma 1 il garante:
a) fissa, fino dall'avvio del procedimento, i criteri cui il responsabile del procedimento deve attenersi per garantire la partecipazione dei cittadini, proponendo anche integrazioni al piano di comunicazione predisposto dal responsabile stesso;
b) verifica la completezza dell'informazione fornita dal responsabile del procedimento circa le scelte, le relative motivazioni anche con riferimento a obiettivi e conoscenze che ne sono a fondamento, la coerenza delle scelte con gli atti programmatori e normativi;
c) verifica che le modalità con cui il responsabile del procedimento fornisce le informazioni siano funzionali
alla massima comprensibilità e divulgabilità;
d) propone, qualora lo ritenga opportuno, un'integrazione dell'informazione sotto i profili del contenuto o delle modalità di diffusione, attraverso specifiche indicazioni al responsabile del procedimento, tenuto conto di peculiari esigenze connesse al governo del territorio;
e) cura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;
f) assicura i rapporti con i garanti della comunicazione dei comuni e delle province assumendo da essi le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'efficacia nel perseguimento delle finalità che la legge regionale affida all'istituto del garante della comunicazione;
g) redige un rapporto consuntivo sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 20 comma 2 della legge regionale.
Art. 7 del regolamento di cui al DPGR 1/8/2006, n. 39/R
Rapporto consuntivo
1. Il Garante provvede alla stesura di un rapporto consuntivo ai sensi dell' articolo 20 comma 2 della legge regionale per certificare le iniziative intraprese e i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica alla pianificazione e al governo del territorio. Il rapporto si coordina con la relazione di sintesi sulla valutazione integrata di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale.
2. Il rapporto è allegato, a cura del responsabile del procedimento, al Piano di indirizzo territoriale della Regione, di cui all'articolo 48 della legge regionale, ed alle relative varianti, nonché gli atti del governo del territorio di competenza della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 10 della stessa legge, al momento dell'adozione e dell'approvazione da parte del Consiglio regionale secondo le disposizioni del capo II del titolo II e del capo I del titolo III della legge regionale.
3. Nel rapporto consuntivo il garante:
a) esplicita le modalità informative che, su iniziativa del responsabile del procedimento o su propria sollecitazione, hanno accompagnato l'espletamento delle fasi del procedimento;
b) riferisce della misura quantitativa e delle modalità sostanziali nelle quali le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni formulate a seguito delle iniziative di informazione abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;
c) riferisce della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriatarspetto all'esigenza di partecipazione al procedimento, da parte dei soggetti interessati.
Prima di esaminare i compiti operativi del Garante regionale della comunicazione a norma del regolamento che la Regione Toscana ha emanato mediante decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 39/R, in attuazione degli articoli 19 e 20 della suddetta legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, va segnalato che il Garante regionale ha altresì una ulteriore e specifica funzione nell'ambito del procedimento per la risoluzione della eventuale conflittualità tra comuni, province e Regione in riferimento ad atti del governo del territorio e a strumenti della pianificazione territoriale appartenenti ad enti territoriali diversi. La legge regionale, infatti (all'art. 24) istituisce uno specifico organo di conciliazione «la conferenza paritetica interistituzionale» che ha il compito di comporre i conflitti che insorgano tra comuni, province e regione e la rispettiva strumentazione urbanistica. Un compito da svolgere secondo il procedimento di cui agli articoli 25 e 26 della legge.
In base a queste norme «Il comune, la provincia o la Regione, qualora ritengano che uno strumento della pianificazione territoriale, un regolamento urbanistico comunale, un piano complesso di intervento, una variante a taluno di tali strumenti o atti approvati da altra amministrazione presentino possibili profili di incompatibilità o contrasto con un proprio strumento della pianificazione territoriale già vigente, adiscono la conferenza interistituzionale, nel termine perentorio di sessanta giorni dall'avviso sul b.u.r.t. dell'avvenuta approvazione dello strumento o atto in contrasto ovvero incompatibile, al fine di chiedere una pronuncia in ordine all'incompatibilità o al contrasto» (comma 1). Ebbene, in primo luogo, si prevede che i cittadini - «organizzati in forme associative» - possano entro «il termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso sul b.u.r.t. dell'avvenuta approvazione di uno degli strumenti o atti indicati al comma 1» presentare apposite istanze al comune, alla provincia o alla Regione con cui evidenziare «l'incompatibilità o il contrasto con strumenti della pianificazione già vigenti dell'ente a cui è rivolta l'istanza»: sulla base di tali istanze, «il comune, la provincia e la Regione possono adire la conferenza (...)» (art. 25, comma 3). In secondo luogo, qualora la contestazione dei cittadini riguardi presunte violazioni del Piano di indirizzo territoriale della Regione, è al Garante regionale della comunicazione che le suddette istanze debbono essere rivolte (art. 25, comma 4).
Il Garante provvederà poi a valutarne la pertinenza rispetto alla normazione vigente e a darne conseguente comunicazione ai cittadini interessati. Ove tale pertinenza venga accertata, il Garante provvederà a trasmettere la pratica agli uffici tecnici della Regione per la necessaria istruttoria e darà delle sue risultanze conseguente comunicazione agli stessi cittadini. L'amministrazione regionale provvederà contestualmente agli adempimenti di sua competenza.