Tributo speciale sui conferimenti in discarica


A decorrere dal primo gennaio 2019 entrano in vigore gli aumenti delle aliquote relative al tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, approvati con legge regionale 45/2016 (legge di modifica delle leggi regionlai 60/1996 e 25/1998).

Riferimenti normativi

Legge n. 549/1995 art. 3 commi dal 24 al 40 recepita dalla Regione Toscana con legge regionale 60 del 29 luglio 1996 e successive modifiche.
Il tributo speciale per i conferimenti in discarica è stato istituito per finalità prevalentemente ecologiche quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero degli stessi, di materia prima e d'energia.
Il tributo, entrato in vigore dal primo gennaio 1996, si applica a tutti i rifiuti solidi e ai fanghi così detti palabili, conferiti in discarica e  e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni.

Soggetto passivo del tributo

E' il gestore dell'impianto di smaltimento, con l'obbligo di rivalsa su chi effettua i conferimenti.
Sono assoggettati al tributo anche coloro che esercitano attività di discarica abusiva, coloro che abbandonano, scaricano, depositano in modo incontrollato rifiuti e chi gestisce rifiuti senza autorizzazione.

Per le discariche abusive, coobbligati in solido al pagamento del tributo e delle relative sanzioni, sono il proprietario del terreno in cui insiste la discarica e l'utilizzatore della stessa.
Per gli abbandoni, scarichi, depositi il proprietario ha solo l'obbligo del ripristino ambientale.

La misura del tributo

E' determinata moltiplicando l'ammontare dell'imposta, prevista per ogni tipo di rifiuto, per il quantitativo, espresso in tonnellate, dei rifiuti conferiti. Ai fini del calcolo del tributo si tiene conto anche delle frazioni di tonnellata fino a tre decimali.
L'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale per l'anno successivo, salvo proroga automatica delle aliquote in vigore.
Tabella 1: Aliquote in vigore dal 1 gennaio 2019 per tipologia di rifiuti A1, A2, B1, B2, B3, C, D, E, F

I versamenti

I versamenti del tributo devono essere effettuati trimestralmente dal gestore, entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare nel quale sono state compiute le operazioni di deposito (30/4 per il I trimestre, 31/7 per il II trimestre, 31/10 per il III trimestre e 31/1 per il IV trimestre), con la seguente modalità:

Dichiarazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno

Entro il 31 gennaio di ogni anno il soggetto passivo deve trasmettere alla Regione Toscana una dichiarazione (vedasi modello unico di dichiarazione), contenente i dati anagrafici del gestore e dell'impianto, un riepilogo dell'attività svolta e dei pagamenti effettuati nell'anno di riferimento.

Per presentare la dichiarazione deve essere utilizzato il modello reperibile a mezzo del collegamento ipertestuale di seguito riportato:

    •  modello unico di dichiarazione annuale

La presentazione di modello diverso non è considerata valida ai fini dell'adempimento previsto dalla legge, ed equivale a mancata presentazione della dichiarazione stessa.

Si ricorda che, unitamente al modello unico di dichiarazione annuale, deve essere trasmesso l'elenco dei Comuni che conferiscono presso ciascun impianto di smaltimento.

Sanzioni

Impianti autorizzati: dichiarazione non presentata o presentata oltre il termine sanzione da 103,00 € a 516,00 €. Mancata registrazione delle operazioni di conferimento sanzione dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione.

Gestione non autorizzata di rifiuti: tale violazione, secondo la fattispecie rilevata dall'organo verbalizzante, può sottostare alle sanzioni previste per la discarica abusiva o a quelle disposte per il deposito incontrollato, come di seguito illustrate.

Discarica abusiva: poiché risultano commesse tutte le violazioni di cui sopra, si applica la somma di tutte le sanzioni per gli impianti autorizzati, nonché la sanzione pari a tre volte, l'ammontare del tributo evaso.

Abbandono, scarico o deposito incontrollato rifiuti: sanzione pari a tre volte il tributo, determinato in base al quantitativo di rifiuti abbandonati.

Atti impositivi e sanzionatori: possibilità difensive
Le violazioni di cui sopra sono contestate con apposito atto notificato all'interessato in cui sono specificate le sanzioni amministrative dovute. Se la violazione comporta il recupero del tributo totalmente o parzialmente evaso, si applicano gli interessi moratori stabiliti, a decorrere dal primo gennaio 2010, nella misura del 1% (vedasi a tal proposito legge n. 29/1961, combinato disposto di cui agli artt. 1 e 5) per ogni semestre compiuto, compreso tra la data della violazione e la data dell'accertamento.

Compensazioni e/o rimborsi

Se il gestore di un impianto ha effettuato pagamenti in eccedenza rispetto al dovuto per ciascun trimestre, ha la possibilità ordinariamente di operare compensazioni nei trimestri successivi dello stesso anno d'imposta.
Qualora non sia stato possibile espererire la totale compensazione del credito nel medesimo anno d'imposta, è consentito effettuare compensazioni anche nei trimestri dell'anno d'imposta immediatamente successivo, fino a capienza del credito stesso.

  • Ogni operazione di compensazione deve essere oggetto di specifica comunicazione al settore "Politiche fiscali e riscossione" della Regione Toscana, al fine di garantire la corretta assunzione delle informazioni inerenti all'assolvimento dell'obbligo tributario in materia di tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi.


Per informazioni scrivere a deaf@regione.toscana.it

 

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Aggiornato al:
06.02.2024
Article ID:
638798