Aggiornamento in: Regione Tributi

Tassa automobilistica 2015 - Autoveicoli e motoveicoli ultraventennali

Pagamento entro il 30 settembre 2015 senza applicazione di sanzioni ed interessi.
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A decorrere dal 1° gennaio 2015, i veicoli ultraventennali per i quali non sono ancora trascorsi trent'anni dall'anno di fabbricazione sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria ridotta del 10 per cento.

Per veicoli ultraventennali si intendono gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali sono decorsi venti anni dall'anno di fabbricazione (che in genere coincide con l'anno di prima immatricolazione).

Per i veicoli in possesso del requisito dell'ultraventennalità, le tasse automobilistiche ordinarie, dovute per le scadenze di gennaio e febbraio 2015, possono essere versate entro il 30 settembre 2015 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Qualora le tasse siano già state corrisposte in misura forfettaria, la relativa somma viene detratta dall'importo dovuto.

I contribuenti interessati che non abbiano provveduto a versare, in tutto o in parte, la tassa automobilistica dovuta, possono quindi regolarizzare la propria posizione, procedendo al versamento del tributo ancora da corrispondere entro la scadenza del 30 settembre 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Riferimento normativo

L'art. 5 bis della L.R. 86/2014 - come inserito dalla L.R. 37/2015, art. 20 - dispone che:

"Art. 5 bis - Tassazione dei veicoli ultraventennali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i veicoli ultraventennali, ovvero gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall'anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall'anno di fabbricazione medesimo, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria ridotta del 10 per cento.

2. Le tasse automobilistiche ordinarie, dovute per le periodicità tributarie aventi origine nei mesi di gennaio e febbraio 2015 per veicoli in possesso del requisito dell'ultraventennalità al sorgere della relativa obbligazione, possono essere versate entro il 30 settembre 2015 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Qualora le tasse siano già state corrisposte in misura forfettaria, la relativa somma viene detratta dall'importo dovuto ai sensi del comma 1. [omissis]"

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Aggiornato al:
30.09.2015
Article ID:
12818615