Servizio volontario di vigilanza ambientale

La Regione Toscana, in attuazione della L. 11 Agosto 1991, n. 266, ha riconosciuto la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente con la Legge Regionale 23 gennaio 1998, n. 7 promuovendo la istituzione di un servizio volontario di vigilanza ambientale.

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Il "Servizio volontario di vigilanza ambientale", istituito in attuazione della L. 266/1991 con legge regionale n. 7/98 (oggi abrogata), è attualmente disciplinato dalla legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

Possono svolgere il servizio di vigilanza ambientale:  

  • cittadini singoli
  • cittadini aderenti alle associazioni di volontariato ambientale iscritte al registro di cui all'art. 4 della l.r. 28/93, nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 13 della L. 349/1986
  • le guardie venatorie volontarie, istituite ai sensi dell'art. 52 della l.r. 3/1994

che, dopo aver frequentato appositi corsi di qualificazione e/o riqualificazione organizzati dalla Regione ed aver superato l'esame finale del corso, risultano inseriti nell'apposito "elenco degli idonei" di cui all'art. 102, comma 1 lettera c) articolato su base territoriale provinciale o di area metropolitana, previa acquisizione della qualifica di  "Guardia Ambientale Volontaria" (GAV). Per quanto concerne i requisiti richiesti, si rimanda a quanto specificatamente previsto all'art. 104, comma 1, della l.r. 30/2015.

La nomina a GAV è effettuata dalla Regione, con proprio atto, su richiesta dei soggetti organizzatori.

I "soggetti organizzatori"  del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui all'art. 103, comma 1, della l.r. 30/2015 - ovvero la Regione, gli enti parco regionali, gli enti gestori delle aree protette nazionali, la Città metropolitana (per le funzioni in materia di forestazione spettanti ai sensi dell'art. 5, comma 8, della l.r. 22/2015), i Comuni e le Unioni di Comuni - provvedono a propria cura e spese all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature, nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle GAV.

Le Guardie Ambientali Volontarie operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, come previsto all'art. 105 della l.r. 30/2015.

in particolare la GAV svolgono compiti di:

  • prevenzione delle violazioni, con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette e al sistema regionale della biodiversità;
  • vigilanza,  mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla legge l.r. 30/2015, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione di casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;
  • educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale;
  • valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;
  • salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenze ambientali.

Le GAV operano nell'ambito territoriale indicato nell'atto di nomina e durante l'espletamento delle loro attività sono Pubblici Ufficiali ed esercitano i poteri di accertamento di cui alla l.r. 81/2000.

Tutte le Guardie Ambientali Volontarie sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo, conformi al modello approvato dalla Giunta Regionale.

L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato o autonomo, essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato).

In attesa della deliberazione di cui all'art. 102, comma 2, restano in vigore:

Funzioni della REGIONE 
La Regione esercita le funzioni previste dall'art. 102 della l.r. 30/2015 ed al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle GAV:
a) organizza corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle GAV;
b) indice e svolge le prove di esame;
c) redige apposito "elenco degli idonei", articolato su base territoriale o di area metropolitana;
d) istituisce e gestisce apposito "elenco delle GAV";
e) provvede a nominare le GAV.

Compiti dei SOGGETTI ORGANIZZATORI
I soggetti organizzatori attivano il servizio volontario di vigilanza ambientale mediante:

  • richiesta  alle strutture regionali competenti di nomina a GAV  dei soggetti idonei, previamente indicati dagli enti organizzatori medesimi;
  • stipula di convenzioni con le associazioni per lo svolgimento, mediante impiego dei propri iscritti che abbiano conseguito l'idoneità alla qualifica di GAV, delle attività di vigilanza ambientale.

I soggetti organizzatori, a seguito dell'atto di nomina della Regione, provvedono altresì:
a) a trasmettere alla struttura regionale gli atti di inquadramento e le convenzioni stipulate;
b) formulare il programma di attività delle GAV e ad organizzare il relativo servizio;
c) vigilare sul regolare svolgimento del servizio;
d) trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, dati ed informazioni sull'utilizzo del
    personale volontario;
e) pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sul servizio di vigilanza attivato;
e) comunicare alla Regione ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo stato delle GAV.

I soggetti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ambientale, possono regolare tra loro, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato delle attività delle GAV.

Con decreto dirigenziale n. 6967 del 9 maggio 2018, la Regione ha provveduto ad aggiornare gli elenchi delle G.A.V. trasmessi dalle singole amministrazioni provinciali in attuazione dell'art. 121, comma 2, della l.r. 30/2015, predisponendo un elenco regionale delle GAV idonee consultabile all' allegato 1) dello stesso D.D. 6967/18.

L'ente organizzatore, qualora intenda attivare il servizio volontario di vigilanza ambientale, dovrà inviare  una richiesta di nomina a GAV  dei soggetti idonei alla struttura regionale competente:

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

regionetoscana@postacert.toscana.it

provvedendo ad indicare i nominativi dei "soggetti idonei" che intende utilizzare per l'attivazione del servizio di vigilanza ambientale e trasmettendo copia delle dichiarazioni sottoscritte dai volontari stessi, utilizzando la modulistica (.pdf) (.odt) predisposta dal competente settore regionale.

La nomina a GAV è effettuata dalla Regione, con proprio atto, previa verifica dei requisiti richiesti.

Per maggiori informazioni contattare
Franco Dinardo: franco.dinardo@regione.toscana.it

Aggiornato al:
14.01.2020
Article ID:
317757