Scadenze formazione


A decorrere dal 26 novembre 2015:
 

  • Per gli acquirenti e gli utilizzatori di  tutti i prodotti fitosanitari:  il certificato di abilitazione all'costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali
  • Per i rivenditori di prodotti fitosanitari:  il certificato di abilitazione costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali. Per i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali il venditore è tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro uso
  • Per i consulenti: il certificato di abilitazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi

 

 

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Aggiornato al:
02.04.2015
Article ID:
12415474