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Programma biennale beni e servizi: invio dati entro ottobre

Il tracciato standard e le modalit di trasmissione del programma per acquisti superiori a 1 milione di euro.
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Acquisti della Pubblica amministrazione (Pa)


L'articolo 1 comma 505 della legge stabilità 2016 in vigore dall'1 gennaio 2016 (ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 20, 671, 678, 684, 735, 837 e 838 che entrano in vigore il 30/12/2015 e delle disposizioni di cui ai commi 172, 173, 174, 175 e 569 che entrano in vigore il 31/12/2015), prevede che le Amministrazioni pubbliche, entro il mese di ottobre, approvino il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore al milione di euro e ne trasmettano i relativi dati di programmazione al Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori, ai fini dello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti.

Per questo il Ministero dell'economia e della finanza (Mef) ha attivato il Servizio di rilevazione dei dati della Programmazione biennale e per consentire a tutte le Amministrazione pubbliche di comunicare al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori i dati della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro, rende disponibile, nell'area Soggetti Aggregatori  del portale "Acquisti in Rete della PA", il tracciato standard da utilizzare e le modalità di trasmissione.

Come trasmettere i dati

Approfondisci


 

Articolo  1 comma 505 della legge di stabilità 2016

Al  fine  di  favorire  la  trasparenza,  l'efficienza  e  la funzionalita'   dell'azione   amministrativa,   le    amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre  di  ciascun  anno,  il programma biennale e suoi aggiornamenti  annuali  degli  acquisti  di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni  oggetto   dell'acquisizione, la  quantita',  ove  disponibile,  il  numero  di  riferimento  della nomenclatura, le relative tempistiche.
L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative  a  ciascun  fabbisogno  quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli  uffici  preposti al  controllo  di  gestione,  nonche'  pubblicati  sul  Profilo   del committente  dell'amministrazione  e  sul  sito  informatico  presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e forniture presso l'Autorita' nazionale anticorruzione.
La  violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi e' valutabile  ai  fini della responsabilita' amministrativa e  disciplinare  dei  dirigenti, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione   del   trattamento   accessorio collegato  alla  performance.
Le  acquisizioni  non   comprese   nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna  forma di finanziamento da parte di pubbliche  amministrazioni.
Sono  fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili  o  calamitosi, nonche' le acquisizioni dipendenti da  sopravvenute  disposizioni  di legge o regolamentari.
Le  amministrazioni  pubbliche  trasmettono  i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma  2,  del  decreto-legge  24 aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai  fini  dello  svolgimento  dei compiti  e  delle  attivita'  ad  esso  attribuiti. 
Sono   altresi' comunicati e pubblicati con le  medesime  modalita'  nel  loro  testo integrale tutti i contratti stipulati  in  esecuzione  del  programma biennale  e  suoi  aggiornamenti,  fatta  salva   la   tutela   delle informazioni riservate di proprieta' del committente o del  fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si  applica anche ai contratti in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge aventi ad oggetto la  fornitura  alle  amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di  euro.  Resta  fermo  quanto  previsto   dall'articolo   271   del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni  e  servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.
 

Anna Luisa Freschi

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Aggiornato al:
07.11.2016
Article ID:
13790445
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