Persone giuridiche private
Persone giuridiche private
La personalità giuridica si ottiene con l'iscrizione al registro delle persone giuridiche.
La tenuta dei registri è affidata alla Prefettura (per gli Enti che operano sul territorio nazionale) e alla Regione (per gli Enti che operano all'interno di una sola regione).
La persona giuridica si può configurare come Associazione, Fondazione e altre istituzioni di carattere privato. Nell'Associazione prevale l'elemento personale mentre nella Fondazione quello patrimoniale. Le Associazioni possono anche esistere come associazioni di fatto mentre le Fondazioni, per svolgere la loro attività istituzionale, non possono prescindere dall'ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.
Normativa: in attuazione al DPR 10 febbraio 2001 n.361 ("Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto") la Regione Toscana ha adottato la L.R. 19/2001. Con DPGR 17 luglio 2001 n.31/R "Regolamento di attuazione della L.R. 24 aprile 2001, n.19 in materia di persone giuridiche" si è provveduto a disciplinare nel dettaglio la materia delle persone giuridiche e l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle persone giuridiche di cui all'art. 7. comma 1 del sopra citato DPR n.361/2000.
Direzione affari legislativi, giuridici e istituzionali
Settore attività legislativa e giuridica
Piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze
Dirigente Responsabile: Daniela Maria Maurizia Cadoni
Referenti: Alessandro Bonanni tel. 055.4384879, Raffaella Cini tel. 055.4385309, Francesca Gargano tel. 055.4384851, Alessia Orli tel. 055.4384821
Fax: 055.4384806
Posta certificata: regionetoscana@postacert.toscana.it (inoltro istanze e documenti)
e-mail: persone.giuridiche@regione.toscana.it (informazioni)
Orario apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9 - 13; il pomeriggio solo su appuntamento
Accesso agli atti amministrativi ►►
Normativa:
- Codice Civile (libro I, titolo II) ►►
- D.P.R. n.361/2000 ►►
- L.R. 19-2001 ►►
- Regolamento 31/R-2001 ►►
- Delibera Giunta Regionale n. 788/2013 ►►
Procedimenti Amministrativi:
- Riconoscimento persone giuridiche private. Iscrizione nel registro regionale ►►
- Approvazione modifiche atto costitutivo e statuto persone giuridiche private. Iscrizione nel registro regionale ►►
- Estinzione persone giuridiche private ►►
- Iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private di atti non comportanti modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto (cariche sociali/sedi) ►►
- Rilascio certificazioni inerenti persone giuridiche private ►►
E' di 15 giorni il termine dall'accettazione della carica per provvedere alla richiesta di iscrizione di variazione della composizione dell'organo di amministrazione (art. 8 D.P.G.R. 17 luglio 2001 n.31/R,).
Controllo contabile annuale delle fondazioni:
- Modalità per il controllo e la vigilanza sull'Amministrazione delle Fondazioni. Anno 2018 [file .odt]
- Questionario [file .odt]
- Scheda controllo del patrimonio [file .odt]