Aggiornamento in: Diritti Internazionale

Normativa regionale di interesse per imprese cooperative e cooperazione

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La normativa regionale di interesse per la cooperazione suddivisa per materia/settore:

Normativa regionale in materia di agricoltura e foreste
Normativa regionale in materia di turismo
Normativa regionale in materia di abitazione ed edilizia
Normativa regionale in materia di credito
Normativa regionale in materia di imprenditoria giovanile
Normativa regionale in materia di istruzione, formazione e politiche del lavoro


Normativa regionale in materia di agricoltura e foreste

Legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 e successive modificazioni - Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale
Con la legge 34/2001, come modificata dalla L.R. 35/2001, si disciplinano i servizi di sviluppo agicolo e rurale in Toscana in armonia con gli orientamenti della politica agricola comunitaria. I servizi di sviluppo agricolo operano sul territorio per promuovere lo sviluppo delle aziende agricole conciliando lo sviluppo economico dell'agricoltura con il mantenimento dell'equilibrio delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e culturali dei territori e tendono a rafforzare l'economia agricolo-rurale, a tutelare la salute degli operatori agricoli e al mantenimento delle attività agricole sul territorio.

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 e successive modificazioni - Legge forestale della Toscana
La legge 39 unifica e coordina la normativa regionale vigente in materia forestale, in particolare disciplina un regime di incentivazione per le attività forestali, regola gli interventi di competenza della Regione e degli enti locali, detta norme per la gestione del vincolo idrogeologico e il perseguimento degli obbiettivi dello sviluppo sostenibile.
Il Titolo III stabilisce l'ambito degli interventi e le loro modalità di attuazione : all'articolo 13 si istituisce l'Albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali : all'Albo possono essere iscritte le imprese singole, i consorzi stabili di imprese ed i consorzi tra società cooperative che operano nel settore agricolo, forestale e ambientale. L'articolo 14 detta norme particolari per le zone montane e stabilisce che gli interventi per lavori e servizi, d'importo inferiore a trecento milioni di lire, sono affidati prioritariamente a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, per statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e del territorio e degli ambienti rurali.

Legge regionale 22 aprile 1998, n. 23 - Misure di aiuto per favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, di servizio per l'agricoltura e di supporto al territorio rurale
La legge stabilisce norme che tendono a favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole e a quelle di servizio per l'agricoltura e di supporto al territorio rurale e l'uso sostenibile del territorio tramite uno sviluppo agricolo che sia integrato con le risorse ambientali, sociali e culturali: a tal fine disciplina un regime di aiuti concessi per la costituzione e avviamento di nuove imprese agricole ed il potenziamento di quelle esistenti economicamente valide e per attività di servizio. Negli articoli 2 e 3 si indicano le regole per la formazione dei programmi attuativi ed i requisiti dei beneficiari e le modalità di svolgimento dell'attività in forma associata, con particolare attenzione alle società cooperative.

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola

Legge regionale 21 marzo 1988 n. 20 - Interventi regionali a favore della cooperazione agricola e forestale
La legge disciplina gli interventi regionali a favore della cooperazione agricola e forestale individuando gli obbiettivi e le finalità d'intervento, nonché le procedure amministrative : scopo della Regione è il miglioramento delle condizioni di produzione del settore agricolo attraverso lo sviluppo e il consolidamento della cooperazione agricola. Per raggiungere tali finalità sono elaborati piani di settore per la programmazione degli interventi a favore del sistema cooperativo e sono previste forme d'intervento regionale integrative di quelle nazionali e comunitarie.
Il Regolamento 19 marzo 1990 disciplina l'attività del Comitato Tecnico Consultivo.

Normativa regionale in materia di turismo

Deliberazione del Consiglio regionale 20 maggio 2003, n. 94 "Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), articolo 81. Costituzione dell`Osservatorio regionale del turismo"
In ottemperanza all'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo  viene deliberata la costituzione dell'Osservatorio regionale sul turismo, del quale sono parte integrante i rappresentanti delle centrali cooperative.

Legge regionale 23 marzo 2000 , n. 42 e successive modifiche - Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
Con questa legge la Regione disciplina il sistema organizzativo del turismo in Toscana, nonché le strutture turistiche ricettive, le imprese e le professioni del turismo. Con la legge regionale n. 14/2005 sono state apportate numerose modifiche al testo originario.

Normativa regionale in materia di abitazione ed edilizia

Legge regionale 3 novembre 1998 n. 77 - Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica
La legge disciplina le modalità d'intervento e la ripartizione delle competenze attinenti il settore dell'edilizia residenziale pubblica, anche in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, individuando nei Comuni i principali attori per la messa in opera delle politiche della casa: tra i compiti loro affidati rientrano la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici e l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa.

Legge regionale 10 luglio 1991 n. 34 - Norme per la trasformazione delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa in cooperative a proprietà divisa
La legge regola le modalità di trasformazione delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ammesse a contributo o agevolazione statale o regionale, in cooperative a proprietà divisa e la conseguente cessione in proprietà degli alloggi ai soci assegnatari.

Legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 - Finanziamenti per la redazione e l'attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente
La legge promuove il finanziamento della redazione dei piani di recupero e della realizzazione degli interventi in essi contenuti al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente: i finanziamenti di edilizia agevolata sono concessi ai privati, singoli o associati, alle imprese di costruzioni e alle cooperative.

Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26 e succ.mod.e integrazioni Edilizia Residenziale pubblica.  Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.
La legge disciplina la programmazione territoriale degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata-convenzionata e detta norme per la individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata: tra i soggetti dell'attuazione di questi interventi vengono individuate le cooperative edilizie ed i loro consorzi (articoli 2 e 8).

Normativa regionale in materia di credito

Legge regionale 21 novembre 1996, n. 89 - Iniziative volte a prevenire il fenomeno dell'usura
La legge prevede contributi a favore dei fondi costituiti per la prevenzione del fenomeno dell'usura nel settore del commercio da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi; nel regolamento è prevista la possibilità di stipulare convenzioni con cooperative sociali per il perseguimento degli scopi della legge (articolo 9).
Regolamento di attuazione

Legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni - Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano e di garanzia
Con questa legge si intende favorire il consolidamento e lo sviluppo dell'artigianato e dell'associazionismo artigiano di garanzia e si individua come strumento funzionale di intervento il Consorzio Regionale tra le cooperative artigiane di garanzia che assume il nome di Artigiancredito.

Legge regionale 5 agosto 1974, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni - Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale FIDI TOSCANA S.p.a. per favorire l'accesso al credito e agevolare la consulenza tecnica alle minori imprese della Regione
La Regione promuove con questa legge la costituzione di una società, a prevalente partecipazione regionale, di cui possono essere soci i Comuni e le Province della Toscana, i relativi Consorzi, gli enti pubblici, gli enti pubblici economici, le associazioni delle categorie economiche, i consorzi di cooperative, le associazioni rappresentative del mondo cooperativo e le banche con la finalità di agevolare l'accesso al credito delle imprese che, sebbene prive di garanzie, presentino valide prospettive di sviluppo.

Normativa regionale in materia di imprenditoria giovanile

Legge regionale 29 aprile 2008 n. 21  Promozione dell'imprenditoria giovanile
(abrogativa della precednete legge in materia L.R. 26 aprile 1993, n. 27 - Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile)

Normativa regionale in materia di istruzione, formazione e politiche del lavoro

L.R. 26 luglio 2002, n. 32 e successive modificazioni - Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro
Con questa legge si disciplinano gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, per costruire un sistema regionale integrato che garantisca la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, oltre al diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Con il regolamento previsto all'articolo 32 si definiscono le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla legge, ferma restando la competenza degli enti locali all'emanazione delle norme regolamentari attinenti all'organizzazione e svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite.
Con la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 20 sono state introdotte alcune modifiche che costituiscono le norme di attuazione della L. 276/03: in particolare, il nuovo articolo 21 bis disciplina l'applicazione delle previsioni dell'articolo 14 della l. 276/03 e stabilisce che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, la provincia stipula una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative
Dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione Reg. 8 agosto 2003, n. 47/R, sono abrogate le leggi regionali 70/94, 52/98, 22/99.
Con le modifiche introdotte dal D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R si introducono le norme relative alla disciplina e alle modalità delle convenzioni che vengono stipulate dalla provincia.
Regolamento di attuazione

A breve sarà disponbile su questa pagina anche:
Norme in materia di sanità e sicurezza sociale

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Aggiornato al:
18.12.2012
Article ID:
272641