La nuova OCM vitivinicola

GENERICO
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Regolamento (UE) n. 1308/2013

 

Con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, è stata emanata la nuova organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, compresa la nuova OCM vitivinicola che subisce profonde modifiche.

Ulteriori disposizioni in materia sono state emanate con il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015.

A livello nazionale la normativa sopra richiamata è stata recepita con Decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, n. 12272 "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli", sulla base del quale la Regione Toscana ha adottato con Delibera di Giunta Regionale del 29 dicembre 2015, n. 1304 le "Prime disposizioni regionali per l'applicazione del Regolamento (UE) n.1308/2013 e indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo". Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni relative alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento dello schedario viticolo.

 

In collaborazione con ARTEA sono state adattate le procedure informatiche relative alla gestione pratica delle istanze.

 

Le nuove disposizioni sopra richiamate sono entrate in vigore a far data dal 1° gennaio 2016.

 

Di seguito sono riportate le principali novità relative alla gestione del potenziale viticolo e alle nuove regole per la realizzazione delle superfici vitate.

 

Abrogazione del sistema dei diritti di impianto e reimpianto e passaggio al sistema delle autorizzazioni

Dal 1° gennaio 2016 il sistema del reimpianto delle superfici vitate a fronte di un diritto ad impiantare originatosi a seguito dell'estirpazione di una superficie vitata è abrogato. Tale sistema è sostituito dal sistema delle autorizzazioni, ossia il conduttore che intende procedere alla realizzazione di una superficie vitata deve essere stato preventivamente autorizzato dalle competenti autorità dello stato membro.

 

Un conduttore può essere autorizzato a impiantare una superficie vitata nei seguenti casi:

 

Rilascio di autorizzazione a seguito di estirpazione di una superficie vitata

Sulla base di una deroga prevista dalle norme comunitarie e recepita dall'Italia, il conduttore che ha estirpato una superficie vitata può richiedere l'autorizzazione al reimpianto per una equivalente superficie vitata entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione. In applicazione delle norme comunitarie l'autorizzazione non viene concessa se la richiesta è presentata oltre il termine stabilito dallo Stato Membro; pertanto presentare la richiesta di autorizzazione successivamente al termine indicato della fine della seconda campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione non da luogo al rilascio della autorizzazione con la conseguente perdita della superficie vitata già estirpata.

 

Rilascio di autorizzazione a fronte dell'impegno a estirpare un vigneto di superficie almeno equivalente

L'autorizzazione viene rilasciata al conduttore che si impegna a estirpare una superficie almeno equivalente a quella che intende reimpiantare. Il vigneto preesistente oggetto dell'impegno deve essere estirpato entro la fine del quarto anno a far data dalla realizzazione della nuova superficie vitata.

Tale impegno è corredato dalla costituzione di una fideiussione stipulata in favore della Regione Toscana secondo lo schema approvato con Decreto n. 120 del 22 gennaio 2016.

 

Rilascio di autorizzazione per una nuova superficie vitata

Al fine di consentire un aumento controllato delle superfici vitate, la comunità europea mette a disposizione ogni anno autorizzazioni per nuovi vigneti per una superficie pari al massimo all'1% delle superfici vitate impiantate. Se le richieste di nuovo impianto sono inferiori alle superfici messe a disposizione dallo Stato Membro le richieste sono totalmente esaurite. Qualora le richieste superino le superfici di nuovo impianto messe a disposizione, quest'ultime possono essere ripartite o in proporzione alla superficie richiesta da ciascun conduttore o sulla base di una serie di priorità individuate esattamente dalla Commissione europea dai regolamenti sopra citati. L'autorizzazione all'impianto ha una durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di concessione dell'autorizzazione stessa, periodo nel quale deve essere effettuato l'impianto. Per il primo anno di applicazione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prevede di assegnare autorizzazioni per nuovi impianti pari all'1% della superficie vitata nazionale, corrispondenti a circa 6.500 ettari, e di applicare un sistema di ripartizione proporzionale.

 

Conversione in autorizzazione di un diritto di reimpianto

Un diritto di reimpianto in possesso di un conduttore al 31 dicembre 2015 e non ancora utilizzato entro tale data, dal 1° gennaio 2016 prima di procedere all'impianto della superficie vitata deve essere trasformato su richiesta dello stesso detentore in autorizzazione al reimpianto. Sono compresi in questa casistica oltre ai diritti di reimpianto per superfici vitate destinate alla produzione di uva da vino derivanti da estirpazioni o dalla riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto, anche i diritti di impianto in deroga destinati a superfici vitate per sperimentazione o per la produzione di piante madri per marze. Il diritto deve essere trasformato e utilizzato entro la fine del periodo di validità del diritto stesso. Qualora il diritto non abbia una data di scadenza, come i diritti rilasciati dalla Regione Toscana ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 confluito nel regolamento (CE) n. 1234/2007, questi devono essere convertiti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020.

 

Essendo cessato il regime dei diritti dal 1° gennaio 2016 le conseguenze principali derivanti dall'applicazione della nuova OCM vitivinicola sono:

- la riserva dei diritti di impianto e reimpianto è abrogata;

- i diritti di impianto o di reimpianto in portafoglio e le autorizzazioni non sono più trasferibili a nessun titolo.

 

Vi sono inoltre alcune tipologie di superfici vitate che sono esentate dal sistema delle autorizzazioni. Esse sono:

- le superfici vitate destinate a scopi sperimentali

- le superfici vitate destinate alla coltura di piante madri per marze;

- le nuove superfici vitate derivanti da motivi di esproprio;

- l'impianto di vigneti destinati al consumo familiare.

Per le superfici vitate destinate alla sperimentazione e alla produzione di piante madri per marze è prevista la notifica preventiva della intenzione di realizzare. Tale notifica comprende tutte le informazioni pertinenti sulle superfici in questione e sul periodo durante il quale si svolgerà la sperimentazione e la produzione di piante madri per marze. Eventuali proroghe di tale periodo devono essere presentate alle autorità competenti.

Non sono invece più esentate dal sistema delle autorizzazioni all'impianto le superfici realizzate nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria.

 

Per ulteriori informazioni

Dirigente responsabile

Gennaro Giliberti - tel 055/4383747 e-mail: gennaro.giliberti@regione.toscana.it

Referenti:

Maddalena Guidi - tel 055/4383078 e-mail: maddalena.guidi@regione.toscana.it

Federico Bucci  - tel 055/4386075 e-mail: federico.bucci@regione.toscana.it

 

 

Numero fax 055/4383150.

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Aggiornato al:
10.07.2017
Article ID:
12992143