I reati ambientali o ecoreati

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La L. 68/2015 ha inserito nel Codice Penale il Titolo VI-bis, interamente dedicato ai delitti contro l'ambiente. Le fattispecie di reato previste sono le seguenti:

  •     Inquinamento ambientale;
  •     Disastro ambientale;
  •     Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
  •     Impedimento del controllo;
  •     Omessa bonifica.

Inquinamento ambientale
E' sanzionato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000, chiunque abusivamente provoca una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale
E' sanzionato con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque abusivamente provoca un disastro ambientale come:
    - l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
    - l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
    - l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
E' sanzionato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000, chiunque abusivamente cede,acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Impedimento del controllo
E' sanzionato con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

Omessa bonifica
E' sanzionato con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o recupero stato dei luoghi.

Su Arpat Toscana: dettagli sulla normativa e sulla struttura dei controlli

 

Questo aggiornamento lo trovi in:
Aggiornato al:
31.07.2018
Article ID:
13501135