Danni da predazione del lupo, indennizzi alle aziende zootecniche

Domande da presentare sul sistema informativo di Artea entro il 30 aprile, per predazioni avvenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2017

BANDO CON ATTUAZIONE
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Data di pubblicazione bando su BURT

13 marzo 2018

Data di scadenza presentazione domande

30 aprile 2018

Domande da presentare sul sistema informativo di Artea, dal 9 marzo fino, e non oltre, il 30 aprile 2018, con riferimento agli eventi predatori avvenuti dall'1 gennaio al 31 dicembre 2017


Attivare un sistema di indennizzi alle aziende zootecniche che hanno subito danni da predazione. E' questa la finalità del bando Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni provocati dal lupo per l'annualità 2017" che la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n. 2963 del 7 marzo 2018. Il risarcimento del danno subito (indennizzo) è subordinato all'applicazione di almeno una misura di prevenzione da parte dei beneficiario: recinzioni di sicurezza e/o cani da guardia. L'indennizzo è concesso

  • sia per danni diretti (rimborso del capo predato)
  • sia per danni indiretti (i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti)


Destinatari del bando. Possono presentare domanda i seguenti soggetti:
Imprenditori Agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, compresi gli Imprenditori
Agricoli Professionali (IAP) con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino,
bufalino, suino, equino e asinino
, la cui Unità produttiva zootecnica (UPZ) è situata nel territorio regionale.

  • Possono beneficiare del sostegno solo le piccole e medie imprese (Pmi) attive nella produzione agricola primaria.

Condizioni specifiche di accesso. Il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni per potere accedere al sostegno:
a) le imprese devono essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti di Stato ex articolo 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

  • Non è possibile erogare aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea.

b) le imprese in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.4 Definizioni > punto 35 > punto 15 («impresa in difficoltà», un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:...) degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020 accedono agli aiuti solo
qualora le difficoltà finanziarie dell'impresa sono dovute a danni causati dagli animali protetti;
c) aver messo in atto almeno una misura di prevenzione a tutela del bestiame allevato;
d) aver rispettato le norme sanitarie vigenti in materia di: anagrafe zootecnica, identificazione e
registrazione dei capi allevati, profilassi delle malattie soggette a piani di controllo e/o risanamento,
spostamento degli animali,
e) non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche
(secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della domanda di cui al bando;
f) non aver ottenuto rimborsi assicurativi per l'evento predatorio o, in caso di loro ottenimento,
dichiararne l'ammontare.

  • Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (DPR 445/2000). Il richiedente deve essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del citato DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, firmi atti falsi o ne faccia uso.

Scadenza e presentazione domanda. Le domande possono essere presentate per i danni subiti tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. La presentazione della domanda con le dichiarazioni  e la documentazione da allegare, deve essere effettuata nel periodo compreso tra il giorno 9 marzo 2018 ed entro il 30 aprile 2018 (proroga dei termini di presentazione domande con D.D. n. 3927 del 22/03/2018) con riferimento agli eventi predatori avvenuti nel periodo 1/01/2017 – 31/12/2017. Per ogni evento predatorio è ammessa una sola domanda di indennizzo.

  • Il risarcimento (gli aiuti) è versato dalla Regione Toscana entro quattro anni a decorrere dalla data dell'evento che ha determinato il danno.

L'allevatore che ha subito un evento predatorio che ha causato la morte o il ferimento grave di uno o più capi allevati, successivo al 1° gennaio 2017:

  • richiede tempestivamente (entro 24 ore dall'evento ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso) l'intervento del servizio veterinario ASL per ottenere la certificazione dell'evento predatorio subito;
  • per gli eventi predatori subiti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2017 e il 31 gennaio 2017 la data di pubblicazione di questo bando, ossia il 7 marzo 2018, l'allevatore allega alla domanda di risarcimento danni la documentazione (fatture o altri mezzi di prova) attestante l'acquisto, il possesso o la messa in atto, in data antecedente all'evento predatorio, di misure preventive (cani da guardiania e/o di recinzioni di sicurezza).
  • per gli eventi predatori subiti successivamente al 7 marzo 2018 , l'allevatore comunica all'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) del suo territorio l'attacco predatorio subito entro 24 ore dalla certificazione veterinaria, allegando documentazione
  • presenta nell'annualità successiva al verificarsi dell'evento predatorio, una domanda di risarcimento danni sul sistema informativo Artea con le "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)" appprovate con decreto 140/2015 del direttore di ARTEA e successivamente modificate dal decreto Artea n. 70/2016:
    - scarica Disposizioni aggiornate

Indennizzo. E' concesso, nell'ambito dei citati Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, per:
- danni diretti: costo degli animali uccisi o morti/abbattuti a seguito delle ferite riportate,
determinato sulla base dei valori della tabella di cui all'allegato 1 del bando (testo integrale bando + allegati), calcolati in base ai valori di mercato.
- costi indiretti: i costi veterinari documentati relativi al trattamento di animali feriti; i costi indiretti
riconoscibili non possono comunque essere superiori al valore di mercato dell'animale ferito come
riportato nell'allegato 1 del bando (punto 402 dei citati Orientamenti).

Dall'indennizzo calcolato per i danni subiti, vengono eventualmente detratti:
- i costi non sostenuti a causa dell'evento predatorio (punto 398 degli orientamenti)
- rimborsi assicurativi (punto 403 degli Orientamenti);

  • L'aiuto è calcolato individualmente per ciascun beneficiario (punto 399 degli Orientamenti);
  • Intensità di aiuto: 100 % dei costi diretti ammissibili, 80 % dei costi indiretti ammissibili
  • Per capo predato si intende capo allevato che sia stato ucciso o gravemente ferito (quindi destinato a morte) a seguito dell'evento predatorio (punto 394 degli Orientamenti).

Il risarcimento è pagato direttamente all'azienda, nel rispetto di quanto disposto dal punto 395 degli
Orientamenti

Uffici competenti. Gli Uffici Territoriali Regionali (UTR) dell'Agricoltura della Regione Toscana territorialmente competenti sono responsabili del trattamento, raccolta e dell'istruttoria delle domande presentate attraverso il Sistema informativo di Artea

Per conoscere tutti i dettagli necessari a presentare correttamente la domanda consultare integralmente il testo del bando con allegato 1 (allegato A del decreto dirigenziale n. 2963 del 7 marzo 2018)

Per saperne di più contattare il settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare della Regione Toscana:


Anna Luisa Freschi

Organismo emittente:
Regione Toscana

Aggiornato al:
08.05.2018
Article ID:
15164507