Congedi formativi ed altre occasioni di studio per i lavoratori

Condividi
Campagna di informazione sulle opportunità individuali di istruzione e formazione per i lavoratori

naviga tra le pagine

Presentazione
Congedi formativi
Voucher formativo
Circoli di studio
Centri territoriali permanenti
Istituti secondari di II grado sede dei corsi serali
Indirizzi utili per saperne di più...

 

La legge 53/00, con l’introduzione del congedo per la formazione, offre la possibilità al lavoratore di usufruire di un permesso per la formazione, per un periodo complessivo frazionabile, di massimo 11 mesi, senza il rischio di perdere il posto di lavoro.

 


Chi può usufruire del congedo formativo
I dipendenti a tempo indeterminato con 5 anni di anzianità nello stesso posto di lavoro, che vogliono prendere la licenza media, un diploma di scuola superiore, completare un corso di laurea, oppure frequentare un corso di istruzione o formazione...la legge 53/00 infatti consente a tali lavoratori di ottenere il “congedo per la formazione” fino ad un massimo di 11 mesi (tutti insieme o frazionati) per acquisire un titolo di studio.

A chi inoltrare la domanda
Si può richiedere il congedo per la formazione al proprio datore di lavoro, il quale potrà anche non concedere il congedo oppure potrà chiedere di ritardarlo, ma solo per esigenze organizzative comprovate.

I tempi
Si deve inoltrare la richiesta almeno con 30 giorni di preavviso, a meno che il contratto di lavoro non preveda un tempo superiore.

Durante il congedo........
si conserva il posto di lavoro ma non si percepisce lo stipendio. Però per sostenere le spese durante il congedo, si può richiedere l’anticipo della liquidazione maturata fino a quel momento, che verrà corrisposta unitamente alla retribuzione dell’ ultimo mese lavorativo prima del congedo.

Riguardo ai contributi
Ai fini pensionistici si può riscattare il periodo di congedo pagando i contributi relativi, oppure si può restare al lavoro per il periodo corrispondente al congedo anche in deroga al limite di pensionamento obbligatorio.

Le norme che regolano il congedo
Nei contratti collettivi nazionali di lavoro vengono specificate tutte le ipotesi di diniego e di differimento che il datore di lavoro può avanzare.
Aggiornato al:
17.12.2008
Article ID:
48205