Aggiornamento in: Ambiente Rifiuti

Autorizzazioni per impianti rifiuti

Cosa prevede la normativa - in vigore dal 2014 - in relazione alle autorizzazioni per gli impianti dei rifiuti

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Ai sensi della l.r. 61/2014  sono state riallocate in capo alla Regione le funzioni amministrative che lo Stato ha attribuito espressamente alle regioni.
L'articolo 28, comma 4, della l.r. 61/2014 stabilisce che la Regione acquisisce immediatamente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge (20 novembre 2014), le autorizzazioni (e le relative procedure di VIA) riguardanti gli impianti richiamati all'28 c. 4.
a) le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, come definite dall'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad eccezione delle discariche per rifiuti inerti);
b) gli impianti di termovalorizzazione con recupero energetico;
c) gli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica.

Le autorizzazioni impianti rifiuti in Aia e le autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006:

 

La l.r. 61/2014 ha ridefinito il quadro delle competenze amministrative in materia di gestione dei  rifiuti, adeguandosi al recente orientamento della Corte Costituzionale (sentenze 187/2011 e 159/2012) secondo il quale le regioni non possono, nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale come la tutela ambientale, trasferire con proprie leggi funzioni amministrative che   il legislatore statale ha loro espressamente attribuito.
Conseguentemente sono state riallocate in capo alla Regione le funzioni amministrative che lo Stato ha attribuito espressamente alle regioni, senza possibilità di delega, e che, con la l.r. 25/1998, erano state trasferite alle province. Tra le funzioni riallocate a livello regionale rientrano, in particolare, le  autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti.

La legge rinvia la decorrenza del trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione al  momento dell'acquisizione delle relative risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative mediante i provvedimenti attuativi della L. 56/2014, di cui la stessa l.r. 61/2014 costituisce un'anticipazione.
Nelle more del trasferimento delle risorse e del personale necessario allo svolgimento delle nuove funzioni, l'articolo 28, comma 4, della l.r. 61/2014 stabilisce che la Regione acquisisce immediatamente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge (20 novembre 2014), le autorizzazioni (e le relative procedure di VIA) riguardanti gli impianti richiamati all'28 c. 4.

a) le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, come definite dall'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad eccezione delle discariche per rifiuti inerti);
b) gli impianti di termovalorizzazione con recupero energetico;
c) gli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica.

La Provincia resta competente al rilascio delle autorizzazioni in tutti gli altri casi.

Al fine di rendere più agevole l'applicazione della nuova LR 61/14 sono state pubblicate le "rime linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e 213 del Dlgs. 152/2006 e di cui al titolo III bis della parte II del medesimo decreto a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010.) Delibera n.21 del 12-01-2015

Questo aggiornamento lo trovi in:
Aggiornato al:
09.02.2023
Article ID:
12338204