Nota bene: la presente pagina ha solo finalità divulgative. Per le norme in vigore i testi ufficiali sono quelli su BURT e Gazzetta Ufficiale.
Sono fonti energetiche convenzionali tutte le fonti fossili, compreso carbone, petrolio ed oli minerali in generale, gas metano.
La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione energia elettrica da fonti convenzionali segue regole in alcuni casi differenziate, ovvero di maggior favore, se l'impianto opera in assetto cogenerativo (produce oltre energia elettrica anche calore):
a) per gli impianti di sola produzione di energia elettrica da fonte fossile, nel rispetto dei principi del DL 239/2003 e di quanto dettato dal DPR 53/1998:
- la LR 39/2005 art. 11 prevede, per i medi e grandi impianti, una autorizzazione unica energetica, titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, in quanto prodotto finale di un procedimento unificato svolto tramite conferenza di servizi ai sensi della L 241/1990;
- nel caso di installazione di gruppi elettrogeni di emergenza o comunque sotto determinate soglie di potenza, non vi è invece una autorizzazione unica energetica (va data una comunicazione all'ufficio energia della Regione) dovendosi però comunque rispettare gli adempimenti prescritti dalle norme in materia di sicurezza, ambiente, edilizia nonché fiscali.
b) per gli impianti cogenerativi, in applicazione del Dlgs 20/2007 art. 8 (che impone specifiche forme di semplificazione), la LR 39/2005 prevede:
- l'autorizzazione unica energetica, titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, prodotto finale di un procedimento unificato svolto tramite conferenza di servizi ai sensi della L.241/1990;
- sotto determinate taglie di impianto l'autorizzazione energetica è sostituita da una SCIA, o da una semplice comunicazione preventiva (laddove vi è la cosiddetta "attività libera": "libera" non in quanto "senza regole" ma in quanto "senza necessità di autorizzazione specifica"), da presentarsi al Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 17 della LR 39/2005.
Per le modalità di richiesta alla Regione di autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di impianti di produzione elettrica da fonti convenzionali (anche in assetto cogenerativo) vedi la pagina www.regione.toscana.it/-/istanza-autorizzazioni-energetiche
Alla pagina www.regione.toscana.it/-/comunicazione-interventi-energetici-in-attivita-libera vengono dettagliate modalità della comunicazione preventiva in attività libera.
ATTENZIONE: la SCIA e la Comunicazione preventiva in "attività libera" (laddove permesse) tengono luogo delle autorizzazioni energetiche ed edilizie. Però se la zona è sottoposta a particolari vincoli (un vincolo paesaggistico o idrogeologico o altro) dovranno comunque essere acquisiti i nullaosta specifici. Per esempio, in caso di impianto sottoposto a SCIA da realizzarsi in area con un vincolo paesaggistico, a norma del DLgs 42/2004, dovrà comunque essere acquisita la relativa autorizzazione paesaggistica.
Di seguito quindi, divisi per tipologia, sono riportati gli impianti a cui si applica l'autorizzazione unica energetica regionale e i casi in cui questa è sostituita da una SCIA o dalla Comunicazione preventiva (in quanto "attività libera"):
• Impianti di produzione elettrica da fonti fossili senza cogenerazione
• Impianti di cogenerazione da fonti fossili (produzione combinata di calore e di energia elettrica)
Sugli impianti in questione si segnalano le seguenti norme in ordine cronologico:
a) DPR 11 febbraio 1998, n. 53 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione, alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'Art. 20, c. 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; |
Impianti di produzione elettrica da fonti fossili senza cogenerazione
In base alla potenza, alle caratteristiche del combustibile e dell'impianto, variano le procedure amministrative che sono riassunte nello schema qui sotto.
Attenzione: In caso di cumulo con impianti vicini, o impianti a "rischio rilevante", o aree a particolare sensibilità ambientale (vedi "Linee Guida" di cui al D.M. Ambiente 30/3/2015), gli impianti di produzione elettrica da fonti fossili sono soggetti a preventiva Verifica di VIA statale (o direttamente VIA quando in Aree Naturali Protette) se di potenza termica superiore a 25 MW. In tutti gli altri casi gli impianti di produzione elettrica da fonti fossili sono soggetti a preventiva Verifica di VIA statale se di potenza termica superiore a 50 MW (diventa automaticamente VIA statale se potenza >150 MW). Vedi il D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda e la L.R. 10/2010.
Tipo di impianto |
Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di V.I.A. |
Procedura da seguire |
Gruppi elettrogeni di emergenza o non assoggettati ad autorizzazione alle emissioni (Olio Combustibile fino a 0,3 MW termici o Gasolio/Benzina fino a 1 MW o Metano/GPL fino a 1 MW) |
Non vi è una specifica autorizzazione energetica (art. 11 della LR 39/2005 e DPR 53/1998) |
Vanno acquisite eventuali autorizzazioni in materia di edilizia, sicurezza, ambiente, edilizia nonché fiscali. Va anche fatta una comunicazione (comunicazione ex DPR 53/1998) alla Regione – Settore Energia |
Altri impianti |
Autorizzazione unica (art. 11 LR39/2005) della Regione |
Istanza alla Regione - Settore "servizi pubblici locali, energia e inquinamenti" |
Limitazioni agli impianti di produzione elettrica da fonti fossili e criteri regionali di installazione: il Paer 2015 ha stabilito particolari prescrizioni e limitazioni per gli impianti di produzione elettrica da fonti fossili. Si segnalano anche le limitazioni derivanti dai piani di tutela della qualità dell'aria.
Impianti di cogenerazione da fonti fossili (produzione combinata di calore e di energia elettrica)
Anche in questo caso in base alla potenza e alle caratteristiche dell'impianto variano le procedure amministrative, che sono riassunte nello schema qui sotto.
Attenzione: valgono le stesse procedure di VIA previste per gli impianti non cogenerativi.
Tipo di impianto |
Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di V.I.A. |
Procedura da seguire |
Fino a 50 kW elettrici |
Attività libera (art.17 comma 4 LR 39/2005 e art.27 L. 99/2009) |
Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori |
Fino a 3 MW termici se alimentati a gas naturale e realizzati secondo le condizioni fissate dal PAER (1) |
Attività libera (art.17 comma 2 let.E della LR 39/2005) fermo restando Autorizzazione Emissioni (AUA) per Metano >1 MW |
Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori |
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza fino a 1 MW elettrico o 3 MW termici |
SCIA (art.16 LR 39/2005 e art.27 L.99/2009) fermo restando Autorizzazione Emissioni (AUA) per Olio Combustibile >0,3 MW termici o Gasolio/Benzina >1 MW o Metano/GPL >1 MW |
Presentazione della SCIA al Comune |
Altri impianti |
Autorizzazione unica (art. 11 LR 39/2005) della Regione |
Istanza alla Regione - Settore "servizi pubblici locali, energia e inquinamenti" |
(1) In questo caso il Paer richiede che l'intervento non comporti una trasformazione urbanistica o edilizia tale da essere già soggetta, ai sensi dell'articolo 134 della LR 65/2014, a permesso di costruzione. In assenza di tale condizione si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.
Limitazioni agli impianti di produzione elettrica da fonti fossili e criteri regionali di installazione: sono le stesse previste per gli impianti non cogenerativi.