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5 passi per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere - giovani
5 passi per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere - giovani
Il contratto di apprendistato è la forma di inserimento lavorativo prevista per i giovani!!Con 5 semplici passi imparerai ad utilizzare il contratto di apprendistato professionalizzante e troverai le risposte ai tuoi quesiti ed alle tue perplessità.
1° L'apprendistato e i suoi vantaggi
- Cos'è l'apprendistato professionalizzante e quali sono i suoi vantaggi
- A chi rivolgersi per avere informazione e assistenza
2° Stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante
- Le caratteristiche del contratto (forma e contenuti, durata del periodo formativo, Piano Formativo Individuale, tutor o referente aziendale)
- La realizzazione del percorso di formazione
- La formazione di base e trasversale
- La formazione tecnico-professionale
4° Quali sono gli obblighi e le tutele
- Obblighi in materia di formazione
- Tutele per gli apprendisti
5° Come si conclude il percorso
- Procedure per la conclusione dell'apprendistato
- Forme di riconoscimento/certificazione delle competenze
- Libretto formativo
Cos'è l'apprendistato professionalizzante e quali sono i suoi vantaggi
L'apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo, rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 (o 17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni (sino al giorno precedente il compimento del trentesimo anno).
Si chiama "contratto formativo" perché all'esperienza lavorativa si alternano momenti di "formazione" che possono svolgersi sia all'interno dell'impresa sia all'esterno, presso strutture formative specializzate. Questo speciale contratto di lavoro permette di acquisire una professionalità specifica, ossia imparare un mestiere, diventare un tecnico specializzato o di avviarsi alla carriera di quadro o manager aziendale.
L'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, che può essere stipulato da tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività. Per i soggetti pubblici, invece, si è in attesa di regolamentazione delle modalità di attuazione.
Agli apprendisti sono riconosciute tutte le "tutele" (salariali, previdenziali etc.) di cui godono gli altri lavoratori dipendenti.
La retribuzione dell'apprendista è stabilita dalla contrattazione collettiva, in base alla tipologia di contratto di apprendistato, alla qualifica da conseguire, al livello di inquadramento. Essa è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello ed è progressiva (in genere si parte dal 60% sino ad arrivare al 100% della retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello).
A chi rivolgersi per avere informazione e assistenza
Informazioni di dettaglio e servizi di assistenza sono disponibili presso:
- servizi per l'impiego della tua città;
- centri di orientamento e di informazione (che possono operare anche all'interno delle Scuole o delle Università);
- sportelli delle agenzie di lavoro (anche interinali);
- sportelli Informagiovani.
Consultando il sito www.cliclavoro.gov.it potrai visualizzare eventuali offerte di lavoro anche con contratto di apprendistato e trovare un elenco delle strutture per l'orientamento e per l'impiego presenti nella tua regione. Puoi, in ogni caso, proporre direttamente una tua candidatura alle aziende che ti interessano.
Le caratteristiche del contratto
Forma e contenuti
Il contratto di assunzione in apprendistato deve essere stipulato necessariamente in forma scritta e sottoscritto dal datore di lavoro e dall'apprendista.
Il contratto deve contenere:
1)l'attività lavorativa (prestazione) oggetto del contratto;
2)la durata del periodo di prova e del periodo di formazione in apprendistato, nell'ambito dei limiti massimo e minimo fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
3)il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale;
4)la qualificazione contrattuale che potrà essere acquisita al termine del rapporto.
Durata del periodo formativo
Il periodo di formazione previsto per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ha una durata massima di tre anni; per le professioni artigiane individuate dalla contrattazione collettiva la durata della formazione può arrivare fino a 5 anni. Le durate indicate vanno sempre intese come limite massimo. E' previsto anche un limite minimo di durata pari a sei mesi, tranne per le attività che si svolgono in cicli stagionali individuate dalla contrattazione collettiva.
Piano Formativo Individuale
Il contratto di apprendistato deve essere sempre accompagnato dal Piano Formativo Individuale (PFI), che deve contenere:
i dati relativi all'azienda, all'apprendista e al tutor o referente aziendale;
l'indicazione del profilo professionale o formativo di riferimento, tra quelli elaborati dalla contrattazione collettiva, con gli obiettivi da conseguire espressi in termini di conoscenze e competenze;
le modalità di articolazione e di erogazione della formazione di competenza aziendale.
Tutor o referente aziendale
In azienda l'apprendista dovrà essere seguito da un tutore o referente aziendale, che ha la funzione di favorire un efficace inserimento nel contesto produttivo e supportare una graduale acquisizione delle competenze tecnico-professionali.
Le caratteristiche e gli obblighi del tutor o referente aziendale sono definiti dalla contrattazione collettiva.
Anche alcune Regioni hanno emanato disposizioni sul tutor o referente aziendale, al fine di assicurare un adeguato supporto al percorso formativo degli apprendisti.
Secondo quanto previsto dalla normativa regionale, la Regione Toscana, nei limiti delle risorse disponibili, potrà organizzare, di concerto con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, specifici interventi formativi rivolti ai tutori o referenti aziendali con particolare riferimento ai processi di messa in trasparenza e validazione delle competenze degli apprendisti.
Il comma 5 dell'art. 48 del Regolamento 47/R, approvato con DPGR n. 28/R del 18 giugno 2012, infatti, precisa che le caratteristiche e le funzioni del tutor aziendale sono definite previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dalla Giunta Regionale. L'Accordo, quindi, individua anche le competenze minime del tutor, quale uno dei requisiti per accedere alla formazione pubblica regionale per quanto riguarda l'Apprendistato per la Qualifica e il Diploma e rappresenta il riferimento in termini di obiettivi formativi per i percorsi opzionali offerti dalla Regione anche nell'ambito dell'Apprendistato professionalizzante.
Su richiesta dell'Apprendista il tutor potrà svolgere un ruolo di supporto per la messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze offerto dalla Regione attraverso i Centri per l'Impiego
La realizzazione del percorso di formazione
La formazione per l'apprendistato professionalizzante si articola in:
formazione di base e trasversale, di competenza delle Regioni;
formazione tecnico-professionale, da erogare a cura dell'impresa secondo le previsioni della contrattazione collettiva.
L'impresa organizza il percorso di formazione tecnico-professionale, sia all'interno che all'esterno con il supporto di strutture qualificate, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva che individua gli obiettivi formativi da conseguire in relazione a qualifiche o gruppi di qualifiche professionali.
La partecipazione dell'apprendista alle attività formative è obbligatoria.
La formazione di base e trasversale
Le Regioni e Province Autonome hanno il compito di realizzare un'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un massimo di 120 ore complessive nell'arco di un triennio. Il totale delle ore e la loro distribuzione dovrà tenere conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
Le aree di contenuto della formazione di base e trasversale fanno generalmente riferimento ai seguenti ambiti: relazioni e comunicazione in ambito lavorativo; economia e organizzazione aziendale; diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa; sicurezza nell'ambiente di lavoro; competenze linguistiche e informatiche
In alcune Regioni tali aree di contenuto sono state integrate con riferimento alle Competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006), che sono:
- comunicazione nella madrelingua;
- comunicazione nelle lingue straniere;
- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
- competenza digitale;
- imparare a imparare;
- competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- consapevolezza ed espressione culturale.
Gli atti regionali che regolano ed organizzano, nello specifico, l'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali sono i seguenti:
- Gli indirizzi per la regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (All B della Dgr 609/2012);
- L'Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. (D.d. 5841 del 12.12.2012);
- Approvazione della Graduatoria dei Progetti Vincitori: decreto n. 1470 del 29.4.2013 - Allegati: A - B - C - D.
La formazione tecnico-professionale
La formazione tecnico-professionale è erogata sotto la responsabilità dell'impresa, sulla base di quanto previsto dal Piano Formativo Individuale.
La durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche sono definite dalla contrattazione collettiva, tenendo conto dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.
L'impresa organizza il percorso di formazione tecnico-professionale, sia all'interno che all'esterno con il supporto di strutture qualificate, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva che individua gli obiettivi formativi da conseguire in relazione a qualifiche o gruppi di qualifiche professionali.
Obblighi in materia di formazione
La formazione si svolge nell'ambito dell'orario di lavoro, in quanto è una componente essenziale del percorso dell'apprendista: senza formazione non può esserci un contratto di apprendistato.
La mancata partecipazione alla formazione deve essere giustificata quale assenza di lavoro, secondo le regole della contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire il corretto adempimento degli obblighi formativi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
E' fatto divieto di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Le tutele che sono riconosciute agli apprendisti, al pari di tutti gli altri lavoratori, sono:
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia;
- maternità;
- assegno per il nucleo famigliare.
Inoltre, in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni è prevista la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato.
Dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di apprendistato è riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione (ASpI - Assicurazione sociale per l'impiego e mini ASpI).
I requisiti per richiedere l'ASpI da parte degli apprendisti sono gli stessi previsti per le altre tipologie di lavoratori.
Dal 2013 al 2016, allo scopo di favorire il passaggio al nuovo sistema di tutele, è prevista una fase transitoria per gli ammortizzatori sociali in deroga di cui possono beneficiare anche gli apprendisti.
Procedure per la conclusione dell'apprendistato
Una volta completato il percorso di formazione sia il datore di lavoro che l'apprendista possono decidere di chiudere il rapporto di lavoro durante il periodo detto di "recesso", che è regolamentato nella sua durata dalla contrattazione collettiva. E' necessario che venga inviata una comunicazione scritta e che siano rispettati i termini per il preavviso definiti dai singoli contratti collettivi. Non è obbligatorio inviare alcuna giustificazione per l'interruzione del rapporto di lavoro.
Se non interviene una esplicita disdetta del contratto, il rapporto di lavoro prosegue a tempo indeterminato.
Durante il periodo formativo del rapporto di apprendistato - una volta superato il periodo di prova - l'interruzione del contratto è possibile, invece, solo nel caso di giusta causa o giustificato motivo.
Forme di riconoscimento/certificazione delle competenze
Al termine dell'apprendistato, anche in caso di interruzione anticipata, il giovane ha diritto ad una attestazione del periodo trascorso in azienda, della formazione svolta e delle competenze eventualmente acquisite.
In aggiunta, le competenze acquisite dall'apprendista possono essere certificate secondo le modalità previste dalla Regione o Provincia Autonoma.
In Toscana, il processo di messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze e la successiva registrazione delle competenze acquisite nella sezione 2 del Libretto formativo potrà avvenire a partire dagli ultimi sei mesi del periodo formativo del contratto di apprendistato, ferma restando la possibilità per l'apprendista di attivare il processo anche dopo il termine del periodo formativo del contratto.
Su richiesta dell'apprendista il Centro per l'Impiego avvia il servizio di supporto alla compilazione del Libretto Formativo del Cittadino finalizzato anche alla messa in trasparenza delle competenze ed alla compilazione della Sezione 2 del Libretto formativo, come indicato negli "indirizzi per la messa a sistema delle procedure per il rilascio del libretto formativo del cittadino" approvati con Dgr 1066 del 13.12.2010 e secondo le linee guida e il sistema informativo fornito dalla Regione.
Dopo aver usufruito del servizio di supporto alla compilazione del Libretto Formativo del Cittadino verrà garantito, nel limite delle risorse disponibili, l'accesso dell'apprendista, su specifica richiesta, al servizio di validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, ai sensi di quanto stabilito nella Sezione B del Disciplinare approvato con DGR 532/2009 e s.m.i.
Nell'ambito di tale processo, nelle more del costituendo Repertorio delle professioni di cui all'art. 6 del TU 167/2011, potranno essere prima validate e poi eventualmente certificate soltanto quelle competenze che trovino adeguato riscontro negli standard professionali compresi nel Repertorio Regionale delle Figure professionali nei termini di singole Unità di Competenze attinenti a singole Aree di Attività o intere Figure professionali. In fase di certificazione delle competenze possono essere certificate anche le competenze di base e trasversale acquisite sia attraverso la formazione formale (sia esterna che interna all'azienda) che attraverso processi di apprendimento in ambito non formale e informale avvenuti nell'ambito del percorso di apprendistato. Un ruolo chiave in tale processo potrà essere svolto dal tutor o referente aziendale.
Qualora i servizi di supporto alla compilazione del Libretto Formativo del Cittadino e di validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale vengano attuati al di fuori dei Servizi pubblici per l'impiego, attraverso una rete di soggetti accreditati (tra cui a titolo esemplificativo potranno essere presenti i servizi per il lavoro privati accreditati, gli Enti Bilaterali e le Agenzie formative che erogano l'attività formativa di base e trasversale a catalogo), la Regione finanzierà tale servizio prevalentemente attraverso voucher individuali nei limiti delle risorse programmate e disponibili.
Il "Libretto formativo del cittadino" è uno strumento pensato per raccogliere, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori, nonché le competenze da essi comunque acquisite: nella scuola, nella formazione, nel lavoro, nella vita quotidiana.
Spetta al datore di lavoro registrare nel Libretto formativo le competenze validate e/o certificate ai sensi del D.lgs. 13/2013 e la qualificazione contrattuale eventualmente acquisita al termine dell'apprendistato apprese e la qualificazione contrattuale eventualmente acquisita al termine dell'apprendistato.
In mancanza del Libretto Formativo Il datore di lavoro può indicare il percorso formativo svolto anche mediante annotazione dell'attività espletata su un proprio registro, senza particolari formalità.